Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20403 del 28/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/09/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 28/09/2020), n.20403

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7677-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C. COSTRUZIONI SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3835/12/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 18/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2009 con il quale l’Ufficio, mediante studi di settore, aveva accertato induttivamente ricavi non dichiarati per 80mila Euro e la Commissione Tributaria Regionale respingeva l’appello dell’Ufficio osservando che perchè lo studio di settore possa assumere rilevanza, l’Ufficio da un lato deve attivare obbligatoriamente il contraddittorio, non essendo sufficiente la semplice elaborazione statistica relativa allo studio di settore e dall’altro ha l’onere di provare che l’esistenza di uno scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli accertati di meno del 9% raggiunga un livello di abnormità ed irragionevolezza tale da giustificare l’accertamento induttivo di maggiori ricavi prescindendo dalla documentazione contabile e nel caso concreto tale onere non è stato assolto dall’Ufficio;

l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un motivo mentre la parte contribuente non si costituiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con il motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, del D.L. n. 331 del 1993, artt. 62 bis e 62 sexies, e art. 2697 c.c., in quanto, contrariamente a quanto affermato dalla CTR, lo scostamento dalle risultanze degli studi di settore implica di per sè l’esistenza di una grave incongruenza e legittima di per sè, a prescindere dalla percentuale di scostamento rilevata, l’avvio dell’accertamento dell’Ufficio: l’Ufficio è tuttavia tenuto ad attivare un contraddittorio nei confronti del contribuente al fine di consentirgli di fornire le proprie giustificazioni, contraddittorio che nel caso di specie si era verificato e aveva portato (il contribuente si era giustificato adducendo la crisi economica e ritardi nel pagamento nel corrispettivo di un appalto) ad una riduzione dell’accertamento rispetto a quello risultante dai meri dati statistici dello studio di settore, con la conseguenza che nessun onere della prova gravava sull’Ufficio il quale peraltro aveva spiegato in maniera articolata le ragioni dell’esistenza di una grave incongruenza;

considerato che, secondo questa Corte:

in tema di “accertamento standardizzato” mediante parametri o studi di settore, il contraddittorio con il contribuente costituisce elemento essenziale e imprescindibile del giusto procedimento che legittima l’azione amministrativa, in ispecie quando si faccia riferimento ad una elaborazione statistica su specifici parametri, di per sè soggetta alle approssimazioni proprie dello strumento statistico, e sia necessario adeguarle alla realtà reddituale del singolo contribuente, potendo solo così emergere gli elementi idonei a commisurare la “presunzione” alla concreta realtà economica dell’impresa. Ne consegue che la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel mero rilievo dello scostamento dai parametri ma deve essere integrata (anche sotto il profilo probatorio) con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio, solo così emergendo la gravità, precisione e concordanza attribuibile alla presunzione basata sui suddetti parametri e la giustificabilità di un onere della prova contraria (ma senza alcuna limitazione di mezzi e di contenuto) a carico del contribuente (Cass. n. 30370 del 2017; n. 9484 del 2017);

in tema di accertamento basato sugli studi di settore, anche alla luce della giurisprudenza Eurounitaria, il presupposto della “grave incongruenza” di cui al D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, comma 3, (conv., con modif., dalla L. n. 427 del 1993), è necessario anche per gli avvisi di accertamento notificati dopo il 1 gennaio 2007, in quanto la L. n. 146 del 1998, art. 10, comma 1, pur dopo le modifiche apportate dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 23, (in vigore dal 1 gennaio 2007), continua a fare riferimento al detto art. 62 sexies, che, pertanto, non può ritenersi implicitamente abrogato (Cass. n. 8854 del 2019; Cass. n. 20414 del 2014);

ritenuto che la CTR per un verso non si è attenuta al primo dei suddetti principi laddove, pur dando conto correttamente in astratto della necessità di un contraddittorio, non ha poi riferito nulla in concreto circa la decisiva circostanza dell’essersi o meno svolto tale contraddittorio quando invece il ricorrente sostiene essersi svolto, e per un altro verso non si è attenuta neppure al secondo dei suddetti principi laddove non ha minimamente motivato sul perchè sussisterebbe una grave incongruenza, limitandosi ad affermare apoditticamente la spettanza di questa prova in capo all’Ufficio, peraltro senza affrontare il problema relativo al se la grave incongruenza debba essere valutata con riferimento alla differenza tra i ricavi dichiarati e quelli accertati in astratto con lo studio di settore o se tale grave incongruenza debba sussistere anche a seguito del ridimensionamento del reddito accertato a seguito delle difese esposte dal contribuente in sede di contraddittorio;

ritenuto dunque che il motivo di ricorso è fondato, il ricorso dell’Agenzia delle entrate va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2020

 

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