Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20403 del 25/08/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 25/08/2017, (ud. 21/04/2017, dep.25/08/2017),  n. 20403

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24270-2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO,

rappresentata e difesa dall’avvocato GAETANO GRANOZZI, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

G.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1490/2010 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 13/10/2010 R.G. N. 738/07.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE la Corte di Appello di Palermo confermava la pronuncia del Tribunale di Marsala con cui era stata accolto il ricorso proposto da G.G. nei confronti di Poste Italiane s.p.a. ed accertata la nullità del termine apposto al contratto stipulato fra le parti ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, per “ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale inquadrato nell’area operativa e addetto al servizio recapito presso l’uffiCio di recapito di Marsala, assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro nel periodo dal 23/10/2003 al 14/1/2004”;

deduceva nei motivi che la specificità della causale era solo apparente, non contenendo alcun riferimento alla situazione concreta dell’ufficio o dell’area geografica di destinazione nè recando il nome dei lavoratori sostituiti; per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Poste Italiane s.p.a. sulla base di cinque motivi illustrati da memoria;

L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. con il primo motivo (violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, c.p.c. nonchè dell’art. 1362 c.c., e dell’art. 1363c.c., art. 12 preleggi, ex art. 360 c.p.c., n. 3), la ricorrente si duole che la Corte di merito abbia accertato la nullità del termine per effetto della genericità della causale in esso indicata, che per contro descriveva specificamente la ragione sostitutiva, le mansioni ascritte al lavoratore, la durata del contratto e l’ufficio di assegnazione;

2. il motivo è fondato;

questa Corte ha chiarito (Cass. n. 27052 del 2011, Cass. n. 1577 e n. 1576 del 2010) che il quadro normativo che emerge a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 368 del 2001 è caratterizzato dall’abbandono del sistema rigido previsto dalla L. n. 230 del 1962 – che prevedeva la tipizzazione delle fattispecie legittimanti il ricorso al contratto a tempo determinato – e dall’introduzione di un sistema articolato per clausole generali in cui l’apposizione del termine è consentita a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo;

si è infatti affermato che l’onere di specificazione della causale nell’atto scritto costituisce una perimetrazione della facoltà riconosciuta al datore di lavoro di far ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato per soddisfare una vasta gamma di esigenze aziendali (di carattere tecnico,produttivo, organizzativo o aziendale), a prescindere da fattispecie predeterminate;

il venir meno del sistema delle fattispecie legittimanti impone che il concetto di specificità sia collegato a situazioni aziendali non più standardizzate ma obiettive, con riferimento alle realtà specifiche in cui il contratto viene ad essere applicato; il concetto di specificità risente, dunque, di un certo grado di elasticità che, in sede di controllo giudiziale, deve essere valutato dal giudice secondo criteri di congruità e ragionevolezza;

2. è stato in particolare precisato (vedi in motivazione Cass. n. 27052 del 2011) che il contratto a termine, se in una situazione aziendale elementare è configurabile come strumento idoneo a consentire la sostituzione di un singolo lavoratore addetto a specifica e ben determinata mansione, allo stesso modo in una situazione aziendale complessa è configurabile come strumento di inserimento del lavoratore assunto in un processo in cui la sostituzione sia riferita non ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica che sia occasionalmente scoperta;

in quest’ultimo caso, il requisito della specificità può ritenersi soddisfatto non tanto con l’indicazione nominativa del lavoratore o dei lavoratori sostituiti, quanto con la verifica della corrispondenza quantitativa tra il numero dei lavoratori assunti con contratto a termine per lo svolgimento di una data funzione aziendale e scoperture che per quella stessa funzione si sono realizzate per il periodo dell’assunzione;

3. l’apposizione del termine per ragioni sostitutive è,dunque, legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali, l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente, ferma restando in ogni caso la verificabilità circa la sussistenza effettiva del presupposto di legittimità prospettato (v. fra le altre, in motivazione, Cass. n. 565 del 2012, Cass. n. 8966 del 2012);

dette conclusioni sono state condivise e fatte proprie dalla Corte Costituzionale che, tornata a pronunciare nuovamente sulla questione, ha evidenziato come “il criterio della identificazione nominativa del personale sostituito è da ritenere certamente il più semplice e idoneo a soddisfare l’esigenza di una nitida individuazione della ragione sostitutiva, ma non l’unico. Non si può escludere, infatti, la, legittimità di criteri alternativi di specificazione, semprechè essi siano adeguati allo stesso fine e ancorati a dati di fatto oggettivi. E così, anche quando ci si trovi – come ha rilevato la Corte di cassazione – di fronte ad ipotesi di supplenza più complesse, nelle quali l’indicazione preventiva del lavoratore sostituito non sia praticabile per la notevole dimensione dell’azienda o per l’elevato numero degli avvicendamenti, la trasparenza della scelta dev’essere, nondimeno, garantita. In altre parole, si deve assicurare in ogni modo che la causa della sostituzione di personale sia effettiva, immutabile nel corso del rapporto e verificabile, ove revocata in dubbio. ” (Corte Cost. n. 107 del 2013);

4. la sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi, che devono essere qui ribaditi, giacchè, pur avendo dato atto dell’orientamento di questa Corte, di fatto lo ha disatteso allorquando ha ritenuto di dovere valorizzare solo mancata indicazione del lavoratore assente e la genericità delle ragioni che legittimavano l’apposizione del termine, omettendo di adeguatamente valutare l’indicazione del termine iniziale e finale del rapporto, del luogo di svolgimento della prestazione, delle mansioni del personale da sostituire, del fatto che si trattava di sostituire personale con diritto alla conservazione del posto di lavoro (vedi in motivazione Cass. n. 182 del 2016 riferita alla situazione di carenza temporanea di personale verificatasi presso il Polo Corrispondenza Lazio, Cass. nn. 7133 e 13155 del 2016 relative a fattispecie inerenti alla Regione Sud 1 ed al Polo Corrispondenza Puglia Basilicata, Cass. n. 3928 del 2015 riferita al Polo Corrispondenza Lombardia);

la Corte di merito ha infatti disatteso tale indirizzo e, disapplicando il “criterio elastico” dettato da questa Corte, ha ritenuto generica la indicazione delle ragioni sostitutive contenuta nel contratto de quo;

5. il primo motivo va pertanto accolto, con conseguente assorbimento di quelli ulteriori, successivi in ordine logico (il secondo riguardante la insufficiente motivazione in ordine alla necessità di indicare il nominativo dei lavoratori sostituiti, il terzo concernente le conseguenze della eventuale nullità del termine circa la “conversione”,del rapporto, il quarto relativo alle conseguenze sul piano risarcitorio della affermata nullità del termine ed il quinto concernente l’applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, quale jus superveniens);

l’impugnata sentenza va, pertanto, cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di Appello di Palermo in diversa composizione, la quale provvederà attenendosi ai principi sopra ribaditi, e statuendo anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello Palermo in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2017

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