Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20403 del 11/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. III, 11/10/2016, (ud. 13/07/2016, dep. 11/10/2016), n.20403

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5186-2014 proposto da:

S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, L.TEVERE

MELLINI 44 SC. BELLI INT. 13, presso lo studio dell’avvocato ONOFRIO

DI PAOLA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

CARMINE LATTARULO giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AXA ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo procuratore dott.

R.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VESPASIANO 17-A,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE INCANNO’, rappresentata e

difesa dall’avvocato FRANCESCO CASTRONOVO giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

SCHETTINI GIANLUCA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 521/2013 della CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. DI

TARANTO, depositata il 08/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/07/2016 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. S.F. (per quanto rilevante ai fini dell’odierno giudizio) ha convenuto S.G. e la AXA Assicurazioni S.p.A. (quale compagnia assicuratrice dell’autoveicolo di proprietà del primo) dinanzi al Tribunale di Taranto per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in data (OMISSIS) a causa della ritenuta responsabilità esclusiva dello Sc..

2. Il Tribunale, in parziale accoglimento della domanda del S., tra le restanti statuizioni, ha condannato lo Sc. e la Axa Assicurazioni s.p.a. al risarcimento dei danni sofferti dall’attore per l’aggravamento delle proprie condizioni di salute determinato dall’incidenza del c.d. colpo di frusta su una pregressa patologia del danneggiato, escludendo, per altro verso, la sussistenza di qualunque nesso di causalità tra il fatto traumatico di cui al sinistro e le successive vicende lavorative dello stesso S., nella specie ascritte a un rilevato deficit di acuità visiva del tutto indipendente dal sinistro oggetto di causa.

3. Su appello del S., la Sezione distaccata di Taranto della Corte d’appello di Lecce, con sentenza resa in data 8/11/2013, ha rigettato l’impugnazione, confermando la sentenza del primo giudice e condannando il S. al rimborso delle spese di lite in favore di controparte.

4. Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione il S. sulla base di cinque motivi d’impugnazione.

5. Ha depositato controricorso la AXA Assicurazioni S.p.A., concludendo per il rigetto del ricorso, con la condanna di controparte al rimborso delle spese di lite.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

6. Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per omessa motivazione sul parere espresso nella consulenza tecnica d’ufficio disposta in sede in appello, nonchè sui successivi chiarimenti, oltre che in relazione all’ammissione della c.t.u. contabile consequenziale rispetto alle risultanze della consulenza medica.

In particolare, il ricorrente evidenzia come nessuna documentazione esaminata in sede di consulenza avesse formalmente attestato il preteso deficit di acuità visiva indicato dalla corte territoriale come causa formale del mutamento delle mansioni imposte al S. dal proprio datore di lavoro, essendo piuttosto emersa l’avvenuta causazione, ai danni dell’attore, e a seguito del sinistro, di lesioni direttamente collegate al trauma sofferto: circostanza incidente sulla prosecuzione della carriera lavorativa del ricorrente e del tutto trascurata dalla corte territoriale.

7. Con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per omessa motivazione sul punto concernente la mancata rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio contabile in sede d’appello.

Al riguardo, il S. si duole della mancata considerazione, da parte della corte territoriale, della circostanza costituita dall’awenuto prepensionamento dello stesso in conseguenza dell’inabilità lavorativa determinata dal proprio stato di salute, con la conseguente perdita dell’opportunità di un trattamento pensionistico di maggior favore in ragione della sottratta possibilità di una contribuzione previdenziale fino ai limiti di anzianità previsti per legge.

8. Con il terzo motivo, il S. si duole della violazione di legge in cui sarebbe incorsa la corte territoriale in relazione alla L. n. 335 del 1995 (e successive modifiche), laddove statuisce che l’importo della pensione annua dell’assicurazione generale obbligatoria è determinato secondo il sistema contributivo in rapporto al montante individuale di contributi per il coefficiente di trasformazione dipendente dall’età dell’assicurato al momento del pensionamento, con la conseguente dipendenza dell’entità del trattamento pensionistico definitivo dagli anni di anzianità del prestatore di lavoro e da quelli di avvenuta contribuzione.

In particolare, il S. non avrebbe potuto prestare gli ultimi periodi di attività lavorativa proprio in ragione delle relative condizioni di salute determinate dal sinistro, con la conseguente produzione di evidenti danni da lucro cessante a suo carico.

9. Con il quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione della legge processuale, avendo la corte territoriale omesso di procedere alla revoca dell’incarico già affidato al consulente tecnico nel corso del giudizio, avendo quest’ultimo ritardato il deposito dell’elaborato scritto allo stesso richiesto ai fini dell’adempimento del mandato.

io. Con il quinto e ultimo motivo, il S. censura la sentenza d’appello per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., avendo la corte territoriale erroneamente pronunciato la condanna del S. al rimborso delle spese di lite in favore di controparte, vieppiù nell’abnorme misura nella specie disposta.

11. Dev’essere preliminarmente rilevata l’inammissibilità per manifesta infondatezza del quarto motivo di ricorso illustrato dal ricorrente in relazione alla pretesa nullità processuale determinata dal mancato rispetto, da parte del consulente tecnico dell’ufficio, del termine allo stesso assegnato per l’espletamento del proprio incarico.

Al riguardo, è appena il caso di richiamare il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale, al di là di particolari casi rilevanti nel quadro del rito del lavoro, l’inosservanza, da parte del consulente tecnico d’ufficio, del termine assegnatogli per il deposito della consulenza non comporta alcuna nullità (Sez. 3, Sentenza n. 6195 del 18/03/2014, Rv. 630566).

12. Parimenti inammissibile deve ritenersi il primo motivo d’impugnazione.

Osserva il collegio come, attraverso le doglianze avanzate con detto motivo, il ricorrente si sia inammissibilmente spinto – a dispetto della qualificazione della censura avanzata nella prospettiva dell’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia – a prospettare una rinnovazione, in questa sede di legittimità, dell’esame nel merito della vicenda oggetto di lite.

Deve qui, infatti, ribadirsi il principio secondo cui il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, non già il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà del controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex plurimis, Sez. 5, Sentenza n. 27197 del 16/12/2011, Rv. 620709).

Nel caso di specie, la corte territoriale – dopo aver evidenziato l’assorbente considerazione secondo cui l’appello proposto dal S. non contenesse alcuna specifica argomentazione idonea a incrinare il fondamento logico-giuridico della decisione circa l’insussistenza di alcun legame causale tra il sinistro e il danno per lucro cessante denunciato dall’attore in ragione dell’accertata preesistenza di patologie a suo carico – ha espressamente attestato come con la certificazione del (OMISSIS) della direzione sanitaria delle FF.SS. (cui il S. era stato inviato dalla Amat s.p.a. per visita medica di idoneità) fosse rimasta acclarata la definitiva inidoneità del S. a continuare il proprio servizio a causa di gravi deficit di acuità visiva, con la conseguente adozione, da parte della Amat s.p.a., in data 22/10/1998, di un provvedimento con il quale il lavoratore veniva impiegato, non più quale conducente di mezzi, bensì quale addetto alla relativa manutenzione, dapprima in via sostanzialmente provvisoria, e poi invece definitiva a decorrere dalll’8/5/1999.

Indipendentemente dalle formule astrattamente utilizzate nella documentazione versata in atti, pertanto, del tutto correttamente la corte territoriale ha ritenuto l’insussistenza di alcuna prova certa in ordine alla circostanza che il cambio di mansioni lavorative del S. fosse causalmente dipeso dal c.d. colpo di frusta determinatosi a seguito del tamponamento della vettura dallo stesso condotta in occasione del sinistro oggetto del giudizio, essendo piuttosto emerso come le vicende lavorative del S. successive a detto sinistro fossero assai più plausibilmente ricollegabili a patologie a tale sinistro del tutto estranee o, in ogni caso, alle preesistenti patologie dallo stesso sofferte più che alla diretta incidenza degli esiti del trauma subito in occasione del sinistro.

Le argomentazioni dipanate nella sentenza impugnata, con riguardo al tema dell’inesistente nesso di causalità tra il sinistro de quo e il danno da lucro cessante dedotto dal S., devono dunque ritenersi del tutto corrette sul piano giuridico e d’inappuntabile coerenza in termini logico-formali, in tal senso immuni da vizi rilevanti in questa sede, come tali pienamente idonee a sottrarsi alle censure sul punto avanzate dall’odierno ricorrente.

13. Pur dovendo ritenersi le argomentazioni sin qui richiamate del tutto sufficienti ad assorbire la rilevanza delle ulteriori censure in questa sede sollevate dal S., varrà ulteriormente rappresentare come la corte territoriale abbia in ogni caso sottolineato come le somme percepite dal ricorrente a titolo di retribuzioni successivamente al sinistro non avessero subito alcuna decurtazione o riduzione ricollegabile agli effetti di tale evento dannoso, atteso che le accertate modeste riduzioni reddituali sino al pensionamento del (OMISSIS) dovevano ritenersi riconducibili in via esclusiva a elementi variabili della retribuzione (straordinari, ecc.) legati a prestazioni lavorative solo eventuali, del cui verificarsi, sia pure in termini di solo elevatissima probabilità, non esiste alcuna dimostrazione.

E’ peraltro appena il caso di rilevare il carattere meramente congetturale delle deduzioni ancora in questa sede riproposte dal ricorrente con riguardo alla dipendenza del c.d. prepensionamento allo stesso imposto da presunte condizioni di inabilità lavorativa determinate dagli effetti del sinistro, avendo il S. totalmente trascurato di indicare le fonti di prova, asseritamente trascurate dai giudici il merito, attestanti con certezza il ricorso di tale dipendenza.

Deve pertanto escludersi l’attribuibilità di alcuna rilevanza alle doglianze in questa sede avanzate dal S. con riguardo alla mancata valutazione contabile dell’entità del deterioramento del trattamento pensionistico asseritamente subito per effetto di detta anticipazione (cfr. il secondo e il terzo motivo di ricorso), stante la già accertata insussistenza di alcun legame causale tra l’anticipazione del pensionamento del ricorrente e gli effetti del sinistro oggetto di causa.

Anche con riguardo a tali circostanze, pertanto, deve ritenersi che l’odierno ricorrente si sia limitato alla prospettazione di una rilettura nel merito degli elementi di prova complessivamente acquisiti, come tale inammissibile in questa sede di legittimità, a fronte di un’elaborazione del discorso giustificativo, da parte dei giudici del merito, corretta sul piano giuridico e immune da vizi di sorta in termini logico-formali.

14. Dev’essere, da ultimo, disatteso il quinto motivo di ricorso avanzato dai ricorrenti, con riguardo alla pretesa ingiustizia delle condanne pronunciate nei relativi confronti in relazione al rimborso delle spese dei giudizi di merito, tenuto conto dell’avvenuta corretta e piana applicazione, da parte di entrambi i giudici territoriali, del fondamentale canone della soccombenza.

15. Le argomentazioni che precedono impongono il rilievo dell’inammissibilità del ricorso con la conseguente condanna del ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente, nella misura di cui al dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore della Axa Assicurazioni s.p.a., liquidate in Euro 10.200,00, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA