Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20403 del 05/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 05/10/2011, (ud. 30/06/2011, dep. 05/10/2011), n.20403

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 11213/2010 proposto da:

R.N. ((OMISSIS)) elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA SANTAMAURA 49, presso lo studio dell’avvocato SALACCHI GIUSEPPE,

rappresentata e difesa dall’avvocato PRANDSTRALLER Gian Paolo giusta

mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto Procuratore Generale

della Repubblica di Venezia, B.M., B.D.,

R.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 27/2010 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA del

22/01/2010, depositata il 04/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito l’Avvocato PRANDSTRALLER Gian Paolo, difensore della ricorrente

che si riporta alla p.u.;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha

concluso per la trattazione del ricorso alla P.U..

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Tribunale per i Minorenni di Venezia ha dichiarato l’adottabilità del minore R.S.S. con sentenza del 23/07/2009.

La sentenza è stata confermata dalla Corte di Appello di Venezia, con sentenza in data 4/03/2010. Ricorre per Cassazione la madre R.N..

Non si sono costituiti gli intimati R.F. e B. D.; nonchè il curatore del minore.

Non si ravvisa violazione della L. n. 184 del 1983, art. 8, nè vizio di motivazione della sentenza impugnata.

Chiarisce il Giudice a quo che da un lato la madre, tossicodipendente, non ha seguito le prescrizioni impartite dal T.M., si è sottratta ai contatti con il SERT, e non è più possibile gestire con lei un programma terapeutico riabilitativo; dall’altro, per quanto attiene agli zii materni, per i quali evidentemente non potrebbe rilevare una mera disponibilità all’accoglienza del minore ma sarebbero necessari rapporti significativi pregressi, al contrario tali rapporti appaiono insussistenti (almeno da cinque anni: il bambino è nato nel (OMISSIS)). Va precisato che gli zii materni si trovano pure in profondo conflitto con la madre del minore.

Va rigettato il ricorso per manifesta infondatezza. Non si fa luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso per manifesta infondatezza.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2011

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