Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20403 del 01/08/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 1 Num. 20403 Anno 2018
Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA
Relatore: IOFRIDA GIULIA

sul ricorso 25312/2012 proposto da:
Equitalia Nord S.p.a., quale incorporante di Equitalia Friuli Venezia
Giulia s.p.a., già Equitalia Udine s.p.a. e già S.F.E.T. Società Friulana
Esazione Tributi s.p.a., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Barberini n.12, ,Y1
presso lo studio dell’avvocato Visentini Gustavo, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato Papa Malatesta Alfonso, giusta
procura in calce al ricorso;
-ricorrente contro

Data pubblicazione: 01/08/2018

Poste Italiane S.p.a., in persona del Presidente pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, Via Orazio n.3, presso lo studio
dell’avvocato Bellini Vito, che la rappresenta e difende, giusta procura
a margine del controricorso e ricorso incidentale;
-controricorrente e ricorrente incidentale –

Equitalia Nord S.p.a., quale incorporante di Equitalia Friuli Venezia
Giulia s.p.a., già Equitalia Udine s.p.a. e già S.F.E.T. Società Friulana
Esazione Tributi s.p.a., in persona del legale rappresentante pro
tempore, eiettivamente domiciliata in Roma, Piazza Barberini n.12,
presso lo studio dell’avvocato Visentini Gustavo, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato Papa Malatesta Alfonso, giusta
procura in calce al controricorso al ricorso incidentale;
-controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 593/2011 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,
depositata il 20/09/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
11/07/2018 dal cons. IOFRIDA GIULIA.

Rilevato che:
-La Corte d’appello di Trieste, con sentenza n. 593/2011, pronunciata in un giudizio promosso da Poste Italiane spa nei confronti
della Società Friulana Esazione Tributi spa (concessionario per la
riscossione dei tributi, cui poi è subentrata Equitalia Nord spa), al fine
di sentire accertare il proprio diritto di applicare una commissione per
ogni versamento effettuato con bollettino postale ai fini ICI, sui conti
2

nonché contro

correnti postali intestati al concessionario per la riscossione, nella
misura di 100 (C 0,05), dall’aprile 1997, e nella misura di £ 450 (C
0,23), dal giugno 2001, con domanda subordinata di condanna della
convenuta al pagamento dell’indennizzo dovuto a titolo di
arricchimento senza causa, – ha, in parziale riforma della decisione di
primo grado, accertato la non debenza a Poste della commissione

-la Corte distrettuale ha, in particolare, affermato che: 1) la domanda
principale svolta in giudizio è di mero accertamento e concerne
temporalmente il solo periodo 1°-4-1997/31-5-2001, (essendo
pacifico che, successivamente, Poste Italiane aveva seguito
correttamente la procedura prevista dall’art.3 co.2 DPR 144/2001); 2)
nel 1997 Poste era già divenuto ente pubblico economico (per poi
trasformarsi in società per azioni), con piena capacità di diritto
privato; 3) il rapporto tributario non rileva, costituendo la mera

«occasione» del successivo rapporto tra il concessionario per la
riscossione e Poste, e, nel suddetto rapporto, non ricorre una
situazione di «monopolio legale» di Poste Italiane, stante il regime di
libera concorrenza nello svolgimento del servizio (comma 19 dell’art.2
1.662/1996); 4) Poste poteva imporre a partire dal 171/1997, ai sensi
dell’art.2 comma 18 1.662/1996, una commissione a carico della
correntista postale, ma non in virtù, come accaduto, di una semplice
deliberazione propria (neppure comunicata), essendovi necessità di
una convenzione con il concessionario correntista ovvero di una
comunicazione delle variazioni di prezzo deliberate al consiglio di
amministrazione del 1996, il che nella specie non era avvenuto;
-avverso la suddetta sentenza, Equitalia Nord spa (incorporante
Equitalia Friuli Venezia Giulia spa, già Equitalia Udine spa, già Società
Friulana Esazione Tributi spa) propone ricorso per cassazione, affidato
a quattro motivi, nei confronti di Poste Italiane spa (che resiste con

suddetta, nel periodo in contestazione 1°-4-1997/31-5-2001;

controricorso e ricorso incidentale in due motivi); la ricorrente ha
risposto con controricorso al ricorso incidentale;
-la causa, fissata per la discussione all’udienza pubblica del
6/12/2017, dinanzi alla Sezione V civile di questa Corte, a seguito di
deposito di memorie ex art.378 c.p.c., è stata, con ordinanza
interlocutoria del 6/12/2017, rimessa al presidente titolare della V

configurandosi una controversia in materia tributaria, e quindi rimessa
a questa sezione Prima civile; nella suddetta ordinanza si è dato atto
del fatto che, con memoria, la ricorrente aveva invocato la normativa
in materia di aiuti di Stato, sotto il profilo dell’illegittimità della
imposizione di commissione obbligatoria da parte di Poste sulla base
di normativa statale, integrante aiuto di Stato, stante l’esclusività del
servizio di pagamento svolto da Poste Italiane e la conseguente
configurabilità di una posizione dominante dell’Ente, illegale in quanto
non comunicato preventivamente alla Commissione UE;
-entrambe le parti hanno depositato memorie;

Ritenuto che:
1. La ricorrente principale lamenta: 1) con il primo motivo, la nullità
della sentenza, ex art.360 n. 4 c.p.c., per violazione dell’art.112 c.p.c.,
avendo la Corte d’appello non correttamente interpretato la domanda
inerente alla non debenza delle commissioni sui bollettini ICI senza
alcuna limitazione temporale o di disciplina; 2) con il secondo ed il
terzo motivo, la violazione dell’art.10 d.lgs. 504/1992, ex art.360 nn.
3 e 4 c.p.c., e l’omessa pronuncia, in violazione dell’art.112 c.p.c.,
avendo la Corte d’appello, nel riconoscere comunque la debenza delle
commissioni, per il periodo successivo al 1°/6/2001, omesso di
prendere in considerazione il d.lgs. 504/1992, contenente disciplina
esaustiva ed inderogabile sulla riscossione dell’ICI, dalla quale emerge
che il rapporto tra Poste e concessionario della riscossione si sottrae

civile per l’eventuale trasmissione degli atti ad altra sezione, non

alla ordinaria disciplina privatistica, essendo previsto un obbligo di
apertura del conto corrente postale da parte del concessionario presso
Poste Italiane, e che non è normativamente disciplinato alcun diritto
di Poste di applicare le commissioni in oggetto; 4) con il quarto motivo,
la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.1,3
e 13 DPR 144/2001, 118 d.lgs. 385/1993, dovendo ritenersi,

144/2001 (e la disciplina dei servizi BancoPosta) non sia applicabile al
rapporto in contestazione, avente carattere pubblicistico, disciplinato
dalla legge speciale di cui al d.lgs. 504/1992;
2. la ricorrente incidentale Poste, con il primo motivo, denuncia sia,
ex art.360 n. 3 c.p.c., la violazione ed errata e/o distorta applicazione
dell’art.2 comma 18 L.662/1996, nonché dei commi 19 e 20 della
stessa legge, sia, ex art.360 n. 4 c.p.c., l’omessa pronuncia, in
violazione dell’art.112 c.p.c., sia, ex art.360 n. 5 c.p.c., l’omessa e/o
carente e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione, in relazione
a fatto decisivo controverso, avendo la Corte d’appello, erroneamente,
applicato il comma 19 della 1.662/1996, richiedente la necessità della
stipula di una convenzione per i soli servizi postali e di pagamento,
diversi da quello in oggetto, e ritenuto la delibera n. 57/1996, che
fissava le commissioni dovute da tutti i correntisti, non comunicata al
Concessionario, malgrado una lettera inoltrata da Poste a Sfet nel
1997; con il secondo motivo, la ricorrente incidentale denuncia inoltre
sia l’omessa pronuncia, ex art.360 n. 4 c.p.c., in violazione dell’art.112
c.p.c., sulla domanda svolta ex art.2041 e 2042 c.c., sia la violazione,
ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.2041 e 2042 c.c., sia la carente,
insufficiente e contraddittoria motivazione, ex art.360 n 5 c.p.c.,
avendo la Corte d’appello omesso di pronunciarsi sulla domanda
subordinata di liquidazione di un indennizzo a titolo di arricchimento
senza causa;

contrariamente a quanto affermato dalla Corte d’appello, che il DPR

3. la ricorrente Equitalia Nord, nel controricorso depositato in replica
del ricorso incidentale di Poste, aggiunge ulteriori considerazioni, già
svolte nei gradi di merito, al fine di confutare la pretesa di Poste di
imporre unilateralmente le commissioni sul rapporto di conto corrente
in esame e l’operatività della disciplina sui conti correnti ordinari
postali, in particolare insistendo sul fatto che Poste Italiane opera in

obbligo di legge per il concessionario per la riscossione di aprire un
conto corrente per il pagamento dell’ICI con Poste Italiane;
4. nella memoria ex art.378 c.p.c„ la stessa Equitalia, richiamando
quanto affermato dalle Sezioni Unite nella pronuncia, intervenuta nelle
more, n. 7169/2014 («Il concessionario della riscossione dell’imposta

comunale sugli immobili (ICI) è tenuto a pagare a Poste Italiane s.p.a.
un corrispettivo per l’accensione e la tenuta del conto corrente sul
quale i contribuenti possono versare l’imposta, atteso che, pur
essendo il concessionario obbligato ad aprire tale conto, ai sensi
dell’art. 10 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e pur operando,
quindi, Poste Italiane in regime di monopolio legale, ai sensi dell’art.
2597 cod. civ., nessuna disposizione afferma la gratuità del servizio»),
in ordine alla natura monopolistica del rapporto tra Poste e
Concessionario per la riscossione, denuncia che la 1.54/1992 in
materia di ICI, recante obbligo per il concessionario ad aprire un conto
corrente postale per i versamenti ICI operati dai contribuenti, in
combinato disposto con la normativa invocata da Poste, di cui alla
1.662/1996 ed al DPR 144/2001, che consente a Poste di imporre a
carico del Concessionario per la riscossione una commissione
determinata unilateralmente per ogni bollettino incassato, sarebbe
contraria agli artt.108, comma 3, 107 , 106 e 102 Trattato UE,
integrando, la commissione obbligatoria richiesta da Poste un aiuto di
Stato necessitante della previa comunicazione alla Commissione URE,

regime di monopolio legale e non di libera concorrenza, essendovi un

ai sensi dell’art.108 Trattato UE, cosa mai avvenuta, con conseguente
sua illegalità per violazione della normativa comunitaria;
5. con ordinanza n.5342 del 6/3/2018, questa Corte, in distinto
giudizio tra un Concessionario per la riscossione in altra provincia
italiana e Poste Italiane, ha investito la Corte di Giustizia UE per
questioni pregiudiziali, ai sensi dell’art.267 Trattato UE, concernenti

nello schema del servizio di interesse economico generale (SIEG) degli
artt. 10, comma 3, del d.lgs. n. 504 del 1992, 2, commi 18-20, della
I. n. 662 del 1996 e 3 comma 1 del DPR n. 144 del 2001, con i quali
viene prevista una riserva di attività in regime di monopolio a favore
di Poste italiane s.p.a., avente ad oggetto l’obbligo, per il
concessionario, di apertura di un conto corrente postale per la
riscossione dell’ICI, nonché, ove si ritenga tale monopolio legale
rispondente alle caratteristiche dei SIEG, se il potere di
determinazione unilaterale dell’importo della “commissione” attribuito
al monopolista ed il relativo pagamento dovuto dal concessionario
ostino agli artt.106, par. 2 e 107, par. 1, TFUE, come interpretati dalla
Corte di giustizia, con riferimento ai criteri di distinzione tra una
misura legittima compensatoria degli obblighi di servizio pubblico ed
un illegittimo aiuto di Stato;
6. e’ pertanto opportuno rinviare la causa a N.R. in attesa della
pronuncia della Corte di Giustizia sulla suddetta questione
pregiudiziale;
P.Q.M.
Rinvia la causa a Nuovo Ruolo.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio dell’Il luglio 2018

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Civile

Il Presidente

la contrarietà agli artt. 14 e 106, par. 2 del TFUE ed all’inquadramento

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA