Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20402 del 26/07/2019

Cassazione civile sez. un., 26/07/2019, (ud. 04/06/2019, dep. 26/07/2019), n.20402

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Primo Presidente f.f. –

Dott. MANNA Felice – Presidente di Sez. –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29554/2017 proposto da:

GIRGENTI ACQUE S.P.A., in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA STOPPANI 1, presso lo studio

dell’avvocato ANDREA SCUDERI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIOVANNI MANDOLFO;

– ricorrente –

contro

SERVIZIO PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE DI AGRIGENTO, in persona del

legale rappresentante pro tempore, ASSESSORATO INFRASTRUTTURE E

MOBILITA’ DELLA REGIONE SICILIANA, in persona dell’Assessore pro

tempore, REGIONE SICILIANA, in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

AEROVIAGGI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CALABRIA 56, presso lo studio

dell’avvocato ANTONIO INGROIA, rappresentata e difesa dall’avvocato

LELIO GURRERA;

– controricorrenti –

e contro

CONSORZIO D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO

IDRICO INTEGRATO DI AGRIGENTO IN LIQUIDAZIONE, ASSEMBLEA

TERRITORIALE IDRICA AG9;

– intimati –

avverso la sentenza n. 192/2017 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE

PUBBLICHE, depositata il 22/09/2017.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/06/2019 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine rigetto del ricorso;

uditi gli avvocati Giovanni Mandolfo e Lelio Gurrera.

Fatto

I FATTI DI CAUSA

1. – La Girgenti Acque s.p.a. proponeva ricorso in unico grado dinanzi al T.S.A.P., chiedendo l’annullamento del provvedimento in data 2 settembre 2015 con il quale l’Assessorato Infrastrutture e Mobilità Dipartimento regionale tecnica Servizio Provinciale del Genio civile di Agrigento – U.O. 09 Acque concessioni e autorizzazioni accoglieva l’istanza di rinnovo presentata dalla società Aeroviaggi a r.l. per l’attingimento provvisorio di acqua pubblica sotterranea dall’acquedotto (OMISSIS) e di tutti i provvedimenti di autorizzazione precedenti. Ricostruiva, per quanto ancora possa rilevare, la vicenda che aveva portato all’impugnazione del provvedimento amministrativo come segue, nei suoi tratti essenziali:

– alla realizzazione nel territorio della provincia di Agrigento, negli anni ‘80, dell’acquedotto (OMISSIS) per l’approvvigionamento idrico del Comune di Sciacca, seguiva, nel 2000, la determinazione degli Ambiti Territoriali Ottimali, che assumevano la potestà di gestione dei Servizi Idrici Integrati, prima affidati agli enti territoriali; nel 2002 si costituiva il Consorzio d’Ambito di Agrigento, comprendente la provincia di Agrigento e tutti i comuni del territorio; nel 2002 l’assemblea del Consorzio approvava il piano d’ambito e nel 2003 il consiglio di amministrazione del Consorzio sceglieva di adottare, tra le varie possibili forme di gestione del Servizio Idrico Integrato di acquedotto, fognatura e depurazione, l’affidamento dello stesso in concessione mediante procedura di evidenza pubblica conforme alla disciplina Europea; si aggiudicava la gara in via provvisoria il raggruppamento di imprese “Girgenti Acque”; nel 2007 un commissario ad acta confermava l’aggiudicazione e l’affidamento del SII al raggruppamento di imprese, che costituiva la società per azioni e di scopo Girgenti Acque ed il Consorzio stipulava con la Girgenti Acque la convenzione di gestione;

– al contempo, la società Aeroviaggi, che gestiva alcune strutture alberghiere nel territorio del comune di Sciacca, otteneva l’assegnazione diretta di alcune risorse idriche provenienti dall’acquedotto (OMISSIS) con provvedimento di autorizzazione provvisoria rinnovato di anno in anno;

– nel 2011 la Girgenti Acque concludeva una transazione con la Aeroviaggi, in cui si impegnava a rifornire direttamente gli esercizi prima approvvigionati direttamente da Aeroviaggi dietro corrispettivo e per contro Aeroviaggi si impegnava a cessare gli attingimenti;

– quando, nel 2015, ad Aeroviaggi veniva rilasciata nuovamente la autorizzazione annuale di attingimento, la Girgenti Acque la impugnava davanti al TSAP.

2. – Il Tsap, con la sentenza qui impugnata, rigettava il ricorso, ritenendo che esso si ponesse in contrasto con la transazione sottoscritta dalle parti, con la quale la Girgenti aveva accettato che la Aeroviaggi mantenesse quella limitata facoltà di attingimento, prestando acquiescenza ai vari provvedimenti amministrativi che con cadenza annuale avevano rinnovato la autorizzazione provvisoria alla Aeroviaggi, e che, comunque, la licenza provvisoria di attingimento non si ponesse in contrasto con la funzionalità della gestione unitaria ed integrata, non risultando neppure individuato alcuno specifico pregiudizio per la spa ricorrente.

3. – La Girgenti Acque s.p.a. propone ricorso per cassazione, articolato in tre motivi e notificato il 9.12.2017, nei confronti di Regione Siciliana, Assessorato Infrastrutture e Mobilità della Regione Siciliana, Servizio Provinciale del Genio civile di Agrigento, Consorzio d’Ambito Territoriale Ottimale per la gestione del Servizio Idrico Integrato di Agrigento in liquidazione, Aeroviaggi s.p.a. e Assemblea Territoriale idrica AG 9 di Agrigento, per la cassazione della sentenza n. 192 del 2017 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, depositata il 22.9.2017, con dispositivo notificato dalla cancelleria il 24 ottobre 2017.

4. – Resistono con controricorso congiunto la Regione Siciliana, l’Assessorato Infrastrutture e Mobilità della Regione Siciliana e il

Servizio Provinciale del Genio civile di Agrigento.

Resiste con separato controricorso la Aeroviaggi s.p.a..

Il Consorzio d’Ambito e l’Assemblea Territoriale idrica, regolarmente

intimati, non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Sia la ricorrente che gli enti pubblici controricorrenti hanno depositato memorie.

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Preliminarmente, va esaminata l’eccezione di intempestività del ricorso, sollevata dai controricorrenti.

Essa è infondata, atteso che, ai sensi dell’art. 202 del t.u. a.p. “I termini indicati nell’art. 518 c.p.c., sono ridotti alla metà e decorrono dalla notificazione del dispositivo della sentenza, fatta a norma dell’art. 183”. Il riferimento è agli articoli del previgente codice di procedura civile, nel quale era previsto un termine di giorni 90 per proporre ricorso per cassazione, per cui il termine, dimezzato, è di 45 giorni (v. Cass. n. 8048 del 2018: “I termini per proporre ricorso per cassazione contro le sentenze del Tribunale Superiore delle acque pubbliche in unico grado, ai sensi del R.D. n. 1775 del 1933, artt. 201 e 202, sono quelli indicati nell’art. 518 c.p.c. del 1865, ridotti alla metà (quarantacinque giorni), e decorrono dalla notificazione del dispositivo della sentenza, eseguita a norma del R.D. n. 1775 del 1933, art. 183”). Poichè la ricorrente ha ricevuto la notifica del dispositivo il 24 ottobre 2017, ha rispettato il termine per impugnare, avendo notificato il ricorso per cassazione in data 9.12.2017, ultimo giorno utile, in quanto primo giorno non festivo successivo a quello, festivo, in cui il termine stesso andava a scadere.

2. – Il provvedimento impugnato è stato reso dal TSAP ex art. 143 del T.U. acque, ovvero quale giudice di legittimità dell’atto in unico grado. Ai sensi del R.D. n. 1775 del 1933, art. 143, comma 1, lett. a), i provvedimenti riguardanti gli ambiti territoriali ottimali rientrano tra quelli riservati alla cognizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche, in unico grado di legittimità, quando da essi discendano ricadute sulla organizzazione e sulla conduzione del sistema idrico integrato che, mirando a garantire la gestione di tale servizio in termini di efficienza, efficacia ed economicità, abbiano incidenza diretta sul regime delle acque pubbliche e del loro utilizzo (Cass. n. 15105 del 2018).

Esso è stato impugnato per motivi tutti attinenti alla giurisdizione.

3.- Con il primo motivo, la società ricorrente propone ricorso ex art. 362 c.p.c., rilevando che la decisione si pone in contrasto con principi e norme dell’Unione, nonchè che in essa sia ravvisabile un eccesso di potere giurisdizionale.

Sostiene che la sentenza impugnata, allorchè consente che all’interno dell’Ambito agrigentino si costituisca un titolo amministrativo di convenzione e gestione di una risorsa idrica autonomo e distinto rispetto alla gestione unitaria e integrata di cui sono titolari e gestori l’Ente d’Ambito, concedente, ed il concessionario Girgenti, produce un illegittimo effetto “anticomunitario” per contrasto con le disposizioni della Direttiva n. 60/2000, con gli obblighi di rispetto del trattato dell’Unione e con i vincoli posti a tal fine dagli artt. 111 e 117 Cost..

Afferma che riconoscendo che un singolo soggetto possa autonomamente attingere, anzichè concentrare tutte le attività idriche nell’ente e poi nel concessionario individuato con procedura di evidenza pubblica, si realizzi una violazione di norme sovranazionali, e che la decisione che avalla e consente tale violazione sia affetta da eccesso di potere giurisdizionale per violazione di norme Eurounitarie.

5. – Con il secondo motivo la ricorrente denuncia l’omesso esercizio di potere giurisdizionale, ai sensi dell’art. 362 c.p.c. e degli artt. 6 e 13 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo.

Assume che sia stato violato il “diritto ad un ricorso effettivo” laddove è rimasta priva di alcuna valutazione sia sotto il profilo della causa petendi che del petitum la res controversa dedotta in giudizio, essenzialmente costituita dal vincolo di gestione unitaria ed integrata nell’ambito del servizio idrico integrato.

6. – Con il terzo motivo la ricorrente denuncia l’eccesso di potere giurisdizionale per superamento dei limiti esterni ex art. 362 c.p.c., in quanto il TSAP, nonostante fosse precluso l’esercizio di una giurisdizione piena sul rapporto, trattandosi di materia sulla quale era consentito soltanto un sindacato di legittimità dell’atto amministrativo, ha erroneamente ritenuto di avere un potere di merito in senso tecnico sulla materia, sostituendo la propria volontà a quella dell’amministrazione, e con ciò travalicando il c.d. limite esterno alla giurisdizione.

7. – I motivi di ricorso proposti, alquanto generici, sono complessivamente inammissibili, e comunque infondati, atteso che, come evidenziato dai controricorrenti nonchè dal Procuratore generale nelle sue conclusioni, sotto l’apparenza della denuncia di eccesso di potere si ripropongono censure già mosse nel giudizio di merito dinanzi al TSAP, che ha valutato la rilevanza della precedente transazione ritenendo che con essa la Girgenti abbia prestato acquiescenza alle decisioni amministrative che di anno in anno avevano rinnovato la autorizzazione provvisoria alla Aeroviaggi, esprimendo sostanzialmente una valutazione di dissenso rispetto alla interpretazione delle norme fornita dal primo giudice, in questi termini di certo inammissibile.

8. – Quanto alla violazione dei limiti esterni alla giurisdizione, è sufficiente fare qui rinvio alla ormai consolidata giurisprudenza di queste Sezioni unite (da ultimo, v. Cass. n. 32773 del 2018), ed alla nota pronuncia della Corte costituzionale (n. 6/2018), per ribadire come l’interpretazione delle norme di diritto costituisca il proprium della funzione giurisdizionale e non possa dunque integrare di per sè sola la violazione dei limiti esterni della giurisdizione da parte del giudice amministrativo così da giustificare il ricorso previsto dall’art. 111 Cost., comma 8, tantomeno sotto il profilo della omissione o rifiuto di giurisdizione, ove in tale ipotesi si intenda – come nella specie intenderebbe la ricorrente – far rientrare la erronea negazione in concreto della tutela alla situazione soggettiva azionata per una erronea interpretazione delle norme sostanziali nazionali o di principi propri della normativa Europea, e non piuttosto la sola affermazione da parte del giudice speciale – questa sì sindacabile da questa Corte che quella situazione soggettiva è, in astratto, priva di tutela per difetto assoluto o relativo di giurisdizione, in contrasto con la regula iuris che attribuisce il potere di ius dicere sulla domanda (cfr. tra molte: S.U. n. 20168/18; n. 14437/18; n. 30301/17); sì che eventuali errori nei quali il T.S.A.P. sia incorso nell’esercizio della funzione giurisdizionale ad esso attribuita si collocherebbero comunque nel distinto ambito dei limiti interni della giurisdizione, estraneo alla verifica attribuita a queste Sezioni unite.

I vizi denunciati in questa sede non assumono in ogni caso neppure in ipotesi la rilevanza sopra enunciata, perchè nel ricorso si denuncia una interpretazione delle norme ed una applicazione delle stesse, nella decisione del TSAP che ha rigettato la domanda di annullamento del provvedimento amministrativo con cui l’Assessorato Infrastrutture e mobilità ha accolto l’istanza di rinnovo annuale per l’attingimento provvisorio di acqua presentata da Aeroviaggi, non rispettosa delle disposizioni convenzionali, ma non contrastante con una preesistente decisione della Corte di giustizia nè tale da integrare un arretramento o una negazione della giurisdizione.

9. – Neppure appare configurabile il denunciato omesso esercizio del potere giurisdizionale, avendo il Tribunale Superiore ritenuto che la licenza provvisoria di attingimento per la singola derivazione non minasse la funzionalità della gestione unitaria ed integrata.

10. – Infine, non è idoneamente denunciato un travalicamento della funzione giurisdizionale per una diretta ingerenza nell’attività amministrativa da parte del TSAP, atteso che il sindacato del TSAP si è arrestato alla verifica della legittimità dell’atto, e non è affatto sceso, sostituendosi alla amministrazione, alla regolamentazione diretta del rapporto, anche perchè il provvedimento amministrativo non è stato annullato nè modificato.

11. – Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 e la ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1 bis e 1 quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Pone a carico della ricorrente le spese di giudizio sostenute dalle controricorrenti, che liquida in complessivi Euro 6.000,00 oltre 200,00 per esborsi, in favore di Aeroviaggi s.p.a., e di Euro 6.000,00 oltre 200,00 per esborsi in favore di Regione Siciliana, Assessorato Regionale Siciliano Infrastrutture e Mobilità, Servizio Provinciale del genio civile di Agrigento, oltre contributo spese generali ed accessori. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 4 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2019

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