Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20402 del 25/08/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 25/08/2017, (ud. 21/04/2017, dep.25/08/2017),  n. 20402

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24264-2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.A., rappresentato e difeso dagli avvocati ETTORE SBARRA

e MARIA GOFFREDO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR PRESSO LA

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5040/2010 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 14/10/2010 R.G.N. 2562/09.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che con sentenza 14 ottobre 2010, la Corte d’appello di Bari dichiarava la nullità del termine finale apposto al contratto stipulato da Poste Italiane s.p.a. con M.A. per il periodo 13 febbraio – 30 aprile 2002, per le ragioni tecniche organizzative e produttive previste dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, anche in riferimento agli accordi sindacali 17, 18 e 23 ottobre 2001, 11 dicembre 2001 e 11 gennaio 2002, accertava l’esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dalla prima data e condannava la società datrice alla riammissione in servizio del lavoratore e al pagamento, in suo favore a titolo risarcitorio, delle retribuzioni maturate dalla data di costituzione in mora del 1 dicembre 2004, oltre interessi e rivalutazione e detratto l’aliunde perceptum: così riformando la sentenza di primo grado, che aveva respinto le domande del lavoratore;

che avverso tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso con sei motivi, cui resiste M.A. con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, commi 1 e 2, art. 4, comma 2, art. 12 disp. prel., art. 1362 ss., art. 1325 c.c., per la specificità delle ragioni tecniche, produttive ed organizzative datoriali, indicabili anche per relationem ad altri documenti scritti, sulla base del più flessibile indirizzo giurisprudenziale (primo motivo); insufficiente motivazione sul fatto decisivo e controverso riguardante le circostanze specifiche emergenti anche dalle risultanze istruttorie, completamente travisate, con particolare riferimento a quella di sostituzione di personale per ferie, alla luce delle previsioni contenute negli accordi sindacali richiamati (secondo motivo); omessa e insufficiente motivazione sul fatto decisivo e controverso riguardante l’idoneità della compresenza di più ragioni, tra loro non incompatibili e per richiamo ai citati accordi sindacali, quale elemento di sufficiente specificazione delle esigenze sottese al contratto a termine (terzo motivo); violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 4, comma 2, art. 2697 c.c., artt. 115,116,244 e 253 c.p.c., art. 421 c.p.c., comma 2, per esclusione di un onere probatorio datoriale delle ragioni giustificanti la stipulazione di un contratto a tempo determinato, in difetto di previsione normativa, al contrario che per la sua proroga e comunque offerta la prova, sia precostituita (mediante gli accordi prodotti), sia costituenda (mediante i capitoli di prova orale dedotti), in ordine alla ricorrenza di dette esigenze (quarto motivo); insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia e violazione e falsa applicazione dell’art. 12 disp. prel., art. 1419 c.c., D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, art. 115 c.p.c., per erronea conversione del rapporto, anzichè esclusione di nullità dell’intero contratto, in difetto di previsione di una norma imperativa sostitutiva della clausola nulla (quinto motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 1206,1207,1217,1219,1223,2094,2099 e 2697 c.c., per inesistenza di un obbligo retributivo a carico datoriale dalla data di messa in mora, in difetto di prestazione lavorativa, anzichè dall’effettiva ripresa del servizio, nè risarcitorio in favore del lavoratore e tenuto conto dell’applicabilità della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, quale ius superveniens (sesto motivo);

che ritiene il collegio che il sesto motivo debba essere accolto in parte qua, con rigetto di tutti gli altri;

che, infatti, i primi tre motivi, congiuntamente esaminabili, sono infondati, per la ravvisata mancata sussistenza del requisito di specificità in relazione all’effettivo coinvolgimento del processo di mobilità interna, documentato dagli accordi debitamente scrutinati, anche della sede di assunzione del lavoratore, essendo addirittura risultata dalla prova testimoniale una ragione diversa (appunto di sostituzione di personale per ferie) da quella indicata in contratto (come esposto dall’ultimo capoverso di pg. 7 al terzo di pg. 9 della sentenza), pure tenuto conto della possibilità di indicazione indiretta di dette ragioni, per relationem ad altri testi scritti accessibili alle parti, secondo il criterio interpretativo più elastico adottato da questa Corte per le situazioni aziendali complesse (Cass. 7 gennaio 2016, n. 113; Cass. 26 novembre 2015, n. 24196; Cass. 12 gennaio 2015, n. 208; Cass. 26 gennaio 2010, n. 1577);

che anche il quarto è infondato, per la sussistenza dell’onere probatorio datoriale sulla scorta della stessa conformazione del contratto a termine come eccezione alla regola del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (secondo il chiaro tenore del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 1, per cui “E’ consentita l’apposizione di un termine” sulla base delle ragioni ivi indicate ed inefficace, a norma del D.Lgs. cit., art. 1, comma 2, se non risultante, direttamente o indirettamente, da “atto scritto”, a fronte della libertà di forma del contratto a tempo indeterminato) e soltanto esplicitato, ma non introdotto, dal D.Lgs. cit. art. 4, comma 2, (in ragione del maggior rigore richiesto dalla proroga, in quanto “ulteriore deroga alla deroga” al regime ordinario di prestazione dell’attività lavorativa) e per l’argomentata valutazione critica delle risultanze probatorie (in particolare ai primi tre capoversi di pg. 9 della sentenza);

che pure il quinto è infondato, per la conferma dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, del principio generale, secondo cui il rapporto di lavoro subordinato è normalmente a tempo indeterminato, costituendo l’apposizione del termine un’ipotesi derogatoria anche nel sistema, del tutto nuovo, della previsione di una clausola generale legittimante l’apposizione del termine “per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”: con la conseguenza che, in caso di insussistenza delle ragioni giustificative e pur in assenza di una norma che ne sanzioni espressamente la mancanza, in base ai principi generali in materia di nullità parziale del contratto e di eterointegrazione della disciplina contrattuale, all’illegittimità del termine ed alla nullità della clausola di sua apposizione consegue l’invalidità parziale relativa alla sola clausola, pur se eventualmente dichiarata essenziale, e l’instaurarsi di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (Cass. 21 maggio 2008, n. 12985; Cass. 27 marzo 2014, n. 7244; Cass. 23 luglio 2015, n. 15520);

che invece, è fondato il sesto nei limiti dello ius superveniens, assorbita la parte previgente, per la ritenuta corretta interpretazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nel senso che la violazione di norme di diritto possa concernere anche disposizioni emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, qualora siano applicabili al rapporto dedotto in giudizio perchè dotate di efficacia retroattiva: in tal caso essendo ammissibile il ricorso per cassazione per violazione di legge sopravvenuta; neppure nel caso di specie sussistendo il limite del giudicato, precluso anche, qualora la sentenza si componga di più parti connesse tra loro in un rapporto per il quale l’accoglimento dell’impugnazione nei confronti della parte principale determini necessariamente anche la caducazione della parte dipendente, dalla proposizione dell’impugnazione nei confronti della parte principale, pur in assenza di impugnazione specifica della parte dipendente (Cass. s.u. 27 ottobre 2016, n. 21691); che pertanto il ricorso deve essere accolto in relazione al sesto motivo nei suddetti limiti, rigettati gli altri, con la cassazione della sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto e rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione, che dovrà limitarsi a quantificare l’indennità spettante all’odierna parte contro ricorrente ai sensi dell’art. 32 cit. per il periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro (per tutte: Cass. 10 luglio 2015, n. 14461), con interessi e rivalutazione su detta indennità da calcolarsi a decorrere dalla data della pronuncia giudiziaria dichiarativa della illegittimità della clausola appositiva del termine al contratto di lavoro subordinato (per tutte: Cass. 17 febbraio 2016, n. 3062).

PQM

 

La Corte accoglie il sesto motivo di ricorso, limitatamente all’applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, rigettati gli altri; cassa la sentenza, in relazione al motivo come accolto e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 21 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2017

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