Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20402 del 11/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 11/10/2016, (ud. 13/07/2016, dep. 11/10/2016), n.20402

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2266-2014 proposto da:

P.C., (OMISSIS), P.A. nato a (OMISSIS),

P.M.L. (OMISSIS), P.G. (OMISSIS), G.G.

(OMISSIS), P.B. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA SISTINA 121, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

PANUCCIO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FRANCESCO GIAMPAOLO giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

GENERALI ITALIA, (già INA ASSITALIA SPA), nella qualità di impresa

designata per il FONDO GARANZIA VITTIME DELLA STRADA, in persona dei

legali rappresentanti V.F. e M.M.,

elettivamente domiciliata in ROMA, C.SO TRIESTE 155, presso lo

studio dell’avvocato GIUSEPPE CRISTIANO, che la rappresenta e

difende giusta procura speciale notarile;

ANAS SPA, (OMISSIS), in persona dell’Avv. GIAN CLAUDIO PICARDI in

qualità di Direttore Centrale Legale e Contenzioso, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio dell’avvocato

GIORGIO SPADAFORA, che la rappresenta e difende giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 495/2012 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 10/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/07/2016 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;

udito l’Avvocato GIUSEPPE PANUCCIO;

udito l’Avvocato GIORGIO SPADAFORA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. P.G., + ALTRI OMESSI

2. Con sentenza resa in data 15/12/2011, il Tribunale di Locri ha rigettato la domanda degli attori sul presupposto della carenza di prova in ordine all’effettiva verificazione del sinistro stradale dedotto in giudizio e, segnatamente, per la mancata dimostrazione della riferibilità del fatto dannoso alla condotta dolosa o colposa del conducente del veicolo rimasto non identificato.

3. Su appello degli attori, con sentenza resa in data 20/12/2012, la Corte d’appello di Reggio Calabria ha rigettato l’impugnazione, disponendo la conferma della sentenza di primo grado e la condanna degli appellanti, in solido, al rimborso delle spese del giudizio in favore degli appellati.

4. Avverso la sentenza della corte territoriale, hanno proposto ricorso per cassazione tutti gli originari attori, sulla base di cinque motivi d’impugnazione.

5. Hanno depositato controricorso l’Ina Assitalia s.p.a. (oggi Generali Italia s.p.a.) e l’Anas s.p.a., entrambi concludendo per la dichiarazione di inammissibilità, ovvero per il rigetto del ricorso, con il favore delle spese di lite.

6. L’Ina Assitalia e l’Anas hanno depositato memoria, insistendo nelle conclusioni rassegnate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

7. Con il primo motivo, i ricorrente censurano la sentenza impugnata per violazione di legge, con riferimento alla L. n. 990 del 1969, art. 19 e all’art. 2054 c.c..

In particolare, i ricorrenti si dolgono della mancata considerazione, da parte della corte territoriale, degli elementi probatori (e in particolare della denuncia-querela presentata alla procura della Repubblica presso il Tribunale di Locri) dai quali era emersa l’effettiva verificazione del sinistro stradale dedotto in giudizio, a nulla valendo la circostanza che, come attestato dal decreto di archiviazione emesso a seguito delle indagini penali, non fosse stato identificato il conducente del veicolo antagonista, non avendo il danneggiato l’obbligo di ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro, nè quello di compiere accertamenti in merito all’identità o all’identificazione dei relativi responsabili.

8. Con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione della L. n. 990 del 1969, art. 19 e art. 2054 c.c., e per omesso esame di circostanze decisive, con particolare riguardo alla denuncia-querela presentata dagli attori, al decreto di archiviazione emesso ad esito delle indagini penali, alle affermazioni rese dai testi nel corso del giudizio e alla consulenza tecnica di parte depositata in atti: elementi, tutti, dai quali era emersa con chiarezza l’attestazione dell’effettiva avvenuta verificazione del sinistro stradale oggetto di causa, con il conseguente obbligo risarcitorio del Fondo di garanzia per le vittime della strada, in applicazione della presunzione di cui all’art. 2054 c.c. in combinazione con la L. n. 990 del 1969.

9. Con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge, con riguardo all’art. 2051 c.c. in combinato disposto con l’art. 2050 c.c..

In particolare, i ricorrenti si dolgono dell’avvenuta esclusione, da parte dei giudici di merito, della responsabilità dell’Anas s.p.a. per i danni nella specie provocati dal guard-rail (contro il quale era finita la autovettura condotta da P.G.) sottoposto alla custodia della società convenuta; custodia (a sua volta costituente un’attività pericolosa rilevante ai sensi dell’art. 2050 c.c.) non adeguatamente esercitata attraversa la corretta manutenzione del guard-rail, rivelatosi irrispettoso dei parametri normativi di sicurezza in vigore all’epoca del fatto.

10. Con il quarto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per omessa valutazione di un fatto decisivo, in relazione all’attività istruttoria di consulenza e alla prova testimoniale in atti.

In particolare, la corte territoriale, nell’escludere il nesso di causalità tra le lesioni riscontrate a carico del P. e le denunciate caratteristiche di inadeguatezza del guard-rail, avrebbe omesso di considerare i contenuti della consulenza tecnica di parte, dai quali era emerso come detto guard-rail, distruttosi in seguito all’urto, si era inopinatamente trasformato, da strumento di protezione, in una pericolosa lama tagliente, rivelatasi determinante ai fini della provocazione dei danni alla persona sofferti dal P..

il. Con il quinto e ultimo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione dell’art. 91 c.p.c., attesa l’illegittimità della relativa condanna al rimborso delle spese del giudizio, in ragione della piena fondatezza delle tesi e delle pretese avanzate.

12. I primi due motivi di ricorso, congiuntamente esaminabili in ragione dell’intima connessione delle questioni dedotte, sono inammissibili.

Osserva il collegio come, attraverso i motivi di ricorso qui esaminati, i ricorrenti si siano inammissibilmente spinti – a dispetto della qualificazione delle censure avanzate alla stregua di specifiche violazioni di legge – a prospettare una rinnovazione, in questa sede di legittimità, dell’esame nel merito della vicenda oggetto di lite.

Deve qui, infatti, ribadirsi il principio secondo cui il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, non già il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà del controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex plurimis, Sez. 5, Sentenza n. 27197 del 16/12/2011, Rv. 620709).

Nel caso di specie, la corte territoriale – dopo aver correttamente sottolineato come, in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, il danneggiato che promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da un veicolo non identificato, ha l’onere di provare, tanto la verificazione di un sinistro, quanto la circostanza che lo stesso sia riconducibile alla condotta dolosa o colposa del conducente rimasto non identificato, quanto, infine, tale ultima occorrenza – ha spiegato come il complesso degli elementi probatori acquisiti nel corso del giudizio avesse impedito di raggiungere alcuna certezza circa l’effettiva verificazione dello stesso urto tra la vettura condotta dal P. e il preteso veicolo rimasto sconosciuto.

Sul punto, i giudici d’appello hanno avuto cura di precisare che, pur avendo il teste I. genericamente alluso a un ipotetico scontro dell’automobile dell’attore con un veicolo “fermo a centro strada”, il teste M., collocato in posizione sostanzialmente prossima al primo testimone e nel medesimo contesto spazio-temporale, lungi dal riferire di uno scontro tra veicoli, si è limitato ad attestare che l’autovettura condotta dal P. era finita contro il guard-rail, revocando in dubbio la generica indicazione dell’unico teste che ha fatto riferimento a uno scontro senza peraltro fornire indicazioni significative di una ipotetica responsabilità del veicolo dileguatosi nella causazione del fatto.

Sotto altro profilo, a conferma di quanto ritenuto, la corte territoriale ha altresì sottolineato come nella stessa relazione redatta dalla polizia di Stato, fosse emersa la verosimile riconducibilità del fatto dannoso a una perdita di controllo del mezzo condotto dal P. verificatosi in modo autonomo a causa delle inidonee condizioni dell’asfalto stradale.

Proprio sulla base di tali risultanze, la corte d’appello ha quindi ritenuto impossibile procedere all’eventuale applicazione della presunzione di cui all’art. 2054 c.c., comma 2 essendo propriamente mancata alcuna prova certa circa la stessa verificazione nel sinistro stradale riconducibile a protagonisti diversi dal solo P..

Le argomentazioni dipanate nella sentenza impugnata, con riguardo alla dedotta responsabilità del Fondo di garanzia per le vittime della strada, devono ritenersi del tutto corrette sul piano giuridico e d’inappuntabile coerenza in termini logico-formali, in tal senso immuni da vizi rilevanti in questa sede, come tali pienamente idonee a sottrarsi alle censure sul punto avanzate dagli odierni ricorrenti.

13. Quanto al terzo e al quarto motivo di ricorso – concernenti la dedotta responsabilità dell’Anas s.p.a. in relazione al sinistro oggetto di causa -, osserva il collegio come la corte territoriale abbia correttamente attestato – con motivazione ineccepibile, sul piano giuridico, e del tutto coerente in termini logico-formali – la mancata acquisizione di prove idonee a rappresentare in modo convincente la concreta sussistenza di un nesso di causalità tra i danni denunciati dagli attori e l’attività di custodia esercitata dalla società convenuta sul guard-rail indicato dagli attori come asseritamente responsabile delle lesioni subite dal P..

Sul punto, la corte d’appello, dopo aver correttamente rappresentato la necessità, ai fini della responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c., del ricorso di un preciso rapporto eziologico tra cosa ed evento dannoso, la cui prova grava sul danneggiato (come del resto accade anche in tema di esercizio di attività pericolose, ex art. 2050 c.c.: cfr. Sez. 3, Sentenza n. 19872 del 22/09/2014, Rv. 632680), ha evidenziato come, nel caso di specie, non fossero stati nè allegati, nè provati, dai ricorrenti, elementi di fatto suscettibili di ricondurre l’evento lesivo al non corretto posizionamento delle barriere stradali, ovvero alla mancata manutenzione delle stesse, essendosi i ricorrenti limitati, sin dall’atto introduttivo del giudizio di primo grado, a lamentare una generica non corrispondenza delle ridette barriere, ai canoni di sicurezza prescritti dalla normativa comunitaria e nazionale, senza specificare, nè le violazioni riscontrate, nè la relativa possibile incidenza causale sulle specifiche lesioni sofferte dalla vittima.

Sotto altro profilo, la corte territoriale ha posto in evidenza come le lesioni riportate dal P., mentre sono risultate compatibili con i violenti impatti generatisi all’interno dell’abitacolo dell’auto sulla quale lo stesso viaggiava, non apparissero in alcun modo giustificabili nella prospettiva difensiva secondo cui la barriera di protezione sarebbe divenuta un’insidiosa “lama tagliente” che avrebbe squarciato l’autovettura, infilzando il conducente, conseguentemente provocandogli gravissime lesioni.

Proprio muovendo da tali risultanze, la corte territoriale ha evidenziato l’irrilevanza di un eventuale accertamento tecnico esplorativo destinato alla verifica delle caratteristiche tecniche del guard-rail, rispetto ai canoni di sicurezza prescritti dalla normativa in materia, essendo nella specie rimasti del tutto privi di idonea dimostrazione i presupposti stessi di tale congetturale prospettazione, atteso l’uso comune delle barriere concretamente collocate in loco, e l’assoluta neutralità, sul piano causale, del ruolo passivo dalle stesse rivestito nel dinamismo ch’ebbe a provocare l’evento lesivo oggetto dell’odierno giudizio.

Anche con riguardo a tali circostanze, pertanto, deve ritenersi che gli odierni ricorrenti si siano limitati alla prospettazione di una rilettura nel merito degli elementi di prova complessivamente acquisiti, come tale inammissibile in questa sede di legittimità, a fronte di un’elaborazione del discorso giustificativo, da parte dei giudici del merito, corretta sul piano giuridico e immune da vizi di sorta in termini logico-formali.

14. Dev’essere, da ultimo, disatteso il quinto motivo di ricorso avanzato dai ricorrenti, con riguardo alla pretesa ingiustizia delle condanne pronunciate nei relativi confronti in relazione al rimborso delle spese dei giudizi di merito, tenuto conto dell’avvenuta corretta e piana applicazione, da parte di entrambi i giudici territoriali, del fondamentale canone della soccombenza.

15. Le argomentazioni che precedono impongono il rilievo della radicale inammissibilità di tutti i motivi del ricorso con la conseguente condanna dei ricorrenti al rimborso delle spese del presente giudizio di legittimità in favore di ciascun controricorrente, nella misura di cui al dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 10.200,00, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge, in favore di ciascun controricorrente.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2016

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