Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20401 del 28/09/2020
Cassazione civile sez. VI, 28/09/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 28/09/2020), n.20401
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 34238-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
L.I., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato RAFFAELE LOCANTORE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4292/21/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 04/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’08/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO
DELLI PRISCOLI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso della parte contribuente avverso un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2010 scaturito a seguito di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e la Commissione Tributaria Regionale ne accoglieva l’appello rilevando che l’emersione di utili extracontabili a favore della parte contribuente-socia al 49% della New my sport s.r.l. era conseguenza della rettifica – operata dal nuovo amministratore – dei bilanci, rettifica che si discosta in maniera significativa rispetto ai precedenti bilanci rendendo la stessa di scarsa attendibilità e le attività di indagini avevano avuto ad oggetto esclusivamente elementi risultanti dalle banche dati, senza alcun ulteriore accertamento in ordine alle movimentazioni bancarie della società e della contribuente, che sarebbe stata utile in relazione al forte aumento dei valori (sia del fatturato che dei costi) del nuovo bilancio rispetto ai precedenti;
l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell’udienza depositava memoria insistendo per l’inammissibilità o per il rigetto del ricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41,artt. 2448 e 2697 c.c., in quanto in caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, a norma dell’art. 41 cit., l’Ufficio è legittimato a determinare il reddito della parte contribuente avvalendosi anche di presunzioni semplici;
considerato che, secondo questa Corte:
in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di omessa dichiarazione da parte del contribuente, il potere dovere dell’Amministrazione è disciplinato non già del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, bensì art. 41, ai sensi del quale, sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, l’Ufficio determina il reddito complessivo del contribuente medesimo; a tal fine, esso può utilizzare qualsiasi elemento probatorio e può fare ricorso al metodo induttivo, avvalendosi anche di presunzioni cd. supersemplici – cioè prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui al D.P.R. citato, art. 38, comma 3, – le quali determinano un’inversione dell’onere della prova, ponendo a carico del contribuente la deduzione di elementi contrari intesi a dimostrare che il reddito (risultante dalla somma algebrica di costi e ricavi) non è stato prodotto o è stato prodotto in misura inferiore a quella indicata dall’Ufficio (Cass. n. 7290 del 2020; Cass. n. 14930 del 2017);
ritenuto che il ricorrente ha colto la ratio decidendi della CTR che ha travisato la corretta ripartizione dell’onere della prova in quanto, pur non facendo espressa menzione del problema, lo ha di fatto addossato in capo all’Ufficio: nel merito la CTR non si è dunque attenuta al suddetto principio in particolare per quanto riguarda la corretta applicazione dell’onere della prova, laddove non ha considerato che, una volta rilevata l’omessa dichiarazione dei redditi della parte contribuente e il significativo scostamento tra il nuovo bilancio e quelli precedenti, non sarebbe toccato all’Ufficio addurre ulteriori prove o indizi relativi alle movimentazioni bancarie della socia e della società ma, al contrario, sarebbe semmai spettato alla parte contribuente la dimostrazione che i maggiori redditi deducibili e presumibili da tali nuovi bilanci non si erano in realtà realizzati.
Ritenuto pertanto che il motivo di impugnazione è fondato, il ricorso dell’Agenzia delle entrate va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2020