Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20401 del 25/08/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 25/08/2017, (ud. 21/04/2017, dep.25/08/2017),  n. 20401

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24254-2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO,

rappresentata e difesa dall’avvocato GAETANO GRANOZZI, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

T.V., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZALE CLODIO 56, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO CASELLA,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANGELO

GIOACCHINO MARIA PAGLIARELLO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 758/2010 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 08/10/2010 R.G.N. 274/06.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che con sentenza 8 ottobre 2010, la Corte d’appello di Catania dichiarava la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato da Poste Italiane s.p.a. con T.V. per il periodo 1 ottobre 2001 – 31 gennaio 2002, ai sensi dell’art. 25 CCNL 11 gennaio 2001 e la conversione del rapporto di lavoro subordinato in uno a tempo indeterminato con decorrenza dalla prima data, condannando la società datrice alla riammissione in servizio della lavoratrice e al pagamento, in suo favore a titolo risarcitorio, delle retribuzioni spettanti, detratte quelle percepite, dalla data di costituzione in mora (individuata nella notificazione della richiesta di convocazione della commissione dinanzi all’UPLMO), oltre rivalutazione e interessi: così riformando la sentenza di primo grado, che aveva invece rigettato le domande della lavoratrice, sul presupposto della risoluzione del rapporto per mutuo consenso;

che avverso tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso con sei motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, cui resiste T.V. con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1372 c.c., comma 1, artt. 1175,1375 e 2697 c.c., per la sufficienza dell’inerzia della lavoratrice, di durata congrua (circa due anni), ad integrare acquiescenza alla cessazione del rapporto (primo motivo); violazione e falsa applicazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 e CCNL 2001, art. 25, per inidoneità del criterio di computo ai fini della verifica di rispetto della clausola di contingentamento, dovendo l’entità dei lavoratori assunti a termine essere determinata, non già in virtù dei contratti conclusi, ma piuttosto delle risorse assunte, per una corretta comparazione con il numero di lavoratori impegnati a tempo indeterminato, con la conseguente correttezza della stima del numero medio dei primi impiegati nell’anno, contenuta nel doc. 41 prodotto (secondo motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 115,116,244 e 253 c.p.c., art. 421 c.p.c., comma 2, per la mancata ammissione, neppure giustificata, della prova orale dedotta sub 2), a completamento di quella documentale, senza neppure fare ricorso ai poteri istruttori d’ufficio (terzo motivo); omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, quale l’inidoneità dell’inosservanza della clausola di contingentamento ad incidere direttamente sul contratto di lavoro a termine individuale, con la sanzione della sua nullità (quarto motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 1206,1207,1217,1219,2094,2099 e 2697 c.c. e L. n. 300 del 1970, art. 18, per inesistenza di un obbligo retributivo a carico datoriale dalla data di messa in mora, in difetto di prestazione lavorativa, anzichè dall’effettiva ripresa del servizio, nè risarcitorio in favore del lavoratore (quinto motivo); effetti dell’ius superveniens, per l’applicabilità della L. n. 183 del 2001, art. 32, comma 5 (sesto motivo);

che ritiene il collegio che il sesto motivo debba essere accolto, con assorbimento del quinto e rigetto degli altri;

che, infatti, il primo motivo è infondato, per inidoneità del solo decorso del tempo, in assenza di circostanze significative di una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo (Cass. 28 gennaio 2014, n. 1780; Cass. 1 luglio 2015, n. 13535; Cass. 22 dicembre 2015, n. 25844), neppure rilevando il semplice reperimento di altra occupazione, che, rispondendo ad esigenze di sostentamento quotidiano, non indica la volontà del lavoratore di rinunciare ai propri diritti verso il precedente datore di lavoro (Cass. 9 ottobre 2014, n. 21310; Cass. 11 febbraio 2016, n. 2732); trattandosi comunque di valutazione del significato e della portata del complesso di elementi di fatto di competenza del giudice di merito (Cass. 13 febbraio 2015, n. 2906) le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto (Cass. 4 agosto 2011, n. 16932, con principio affermato ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1), come è da escludere nel caso di specie (per le ragioni esposte da pg. 3 a pg. 5 della sentenza);

che il secondo è inammissibile, in quanto generico, per omessa confutazione dell’argomentazione della Corte territoriale in ordine al mancato richiamo del dato territoriale (a base regionale) per la valutazione del rispetto della clausola di contingentamento (ultimi due capoversi di pg. 10 della sentenza), in violazione della prescrizione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, che ne esige l’illustrazione, con esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza (Cass. 22 settembre 2014, n. 19959; Cass. 19 agosto 2009, n. 18421; Cass. 3 luglio 2008, n. 18202; Cass. 6 luglio 2007, n. 15952);

che il terzo è infondato, per la chiara e argomentata risposta della Corte territoriale sull’inidoneità probatoria della deduzione della prova orale in questione, pur tenuto conto della sua integrazione documentale, giustificata da attenta disamina critica e argomentazione puntuale (agli ultimi due capoversi di pg. 10 della sentenza), neppure specificamente confutata: tenuto anche conto che l’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio, in quanto rimesso ad un apprezzamento meramente discrezionale del giudice di merito sulla base di un giudizio di opportunità, è insindacabile in sede di legittimità, avendo la sentenza offerto adeguata spiegazione del rigetto dei mezzi istruttori relativi a punto della controversia che, se esaurientemente istruito, avrebbe potuto condurre ad una diversa decisione (Cass. 25 maggio 2010, n. 12717; Cass. 22 luglio 2009, n. 17102);

che anche il quarto è infondato, posto che l’apposizione di un termine ad un contratto di lavoro stipulato con riferimento ad una fattispecie per la quale il contratto collettivo non contiene l’espressa indicazione della percentuale dei lavoratori da assumere rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato, è illegittima, non corrispondendo ad un tipo legale di contratto a termine: atteso che, se l’unica condizione per il legittimo esercizio della c.d. delega in bianco conferita dal legislatore alla contrattazione collettiva è quella della specifica indicazione della percentuale dei lavoratori da assumere rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato, il difetto di tale specificazione non permette di considerare legittime le ipotesi di apposizione del termine a quelle fattispecie, pur previste dalla contrattazione collettiva, nelle quali appunto manchi la predeterminazione di una percentuale;

che il legislatore ha, infatti, espressamente ancorato a siffatta predeterminazione le previsioni di legittime fattispecie di apposizione del termine ulteriori rispetto a quelle legali stabilite dalla L. n. 230 del 1962 e dalla L.n. 79 del 1983: sicchè, evidenti esigenze di certezza impongono la necessità che gli accordi ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23, avvengano secondo forme prestabilite, tali da consentire un controllo in itinere delle parti sociali e degli stessi lavoratori, in un ambito “procedimentalizzato” (Cass. 13 giugno 2005 n. 12632), in cui la clausola in questione venga anch’essa fissata in forma scritta (Cass. 17 marzo 2014, n. 6108; Cass. 3 marzo 2006, n. 4677);

che invece, assorbito il quinto, è fondato il sesto, per la ritenuta corretta interpretazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nel senso che la violazione di norme di diritto possa concernere anche disposizioni emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, qualora siano applicabili al rapporto dedotto in giudizio perchè dotate di efficacia retroattiva: in tal caso essendo ammissibile il ricorso per cassazione per violazione di legge sopravvenuta; neppure nel caso di specie sussistendo il limite del giudicato, precluso anche, qualora la sentenza si componga di più parti connesse tra loro in un rapporto per il quale l’accoglimento dell’impugnazione nei confronti della parte principale determini necessariamente anche la caducazione della parte dipendente, dalla proposizione dell’impugnazione nei confronti della parte principale, pur in assenza di impugnazione specifica della parte dipendente (Cass. s.u. 27 ottobre 2016, n. 21691);

che pertanto il ricorso deve essere accolto in relazione al sesto motivo, assorbito il quinto e rigettati gli altri, con la cassazione della sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto e rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione, che dovrà limitarsi a quantificare l’indennità spettante all’odierna parte controricorrente ai sensi dell’art. 32 cit. per il periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro (per tutte: Cass. 10 luglio 2015, n. 14461), con interessi e rivalutazione su detta indennità da calcolarsi a decorrere dalla data della pronuncia giudiziaria dichiarativa della illegittimità della clausola appositiva del termine al contratto di lavoro subordinato (per tutte: Cass. 17 febbraio 2016, n. 3062).

PQM

 

La Corte accoglie il sesto motivo, rigettati gli altri; cassa la sentenza, in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 21 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2017

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