Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20401 del 11/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. III, 11/10/2016, (ud. 07/07/2016, dep. 11/10/2016), n.20401

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8717-2014 proposto da:

V.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEI PRATI

DEGLI STROZZI 32, presso lo studio dell’avvocato DARIO AMATO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA LA MAIDA giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, in persona del suo procuratore Dott.ssa

G.G. elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FABIO MASSIMO,

60, presso lo studio dell’avvocato LETIZIA CAROLI, che la

rappresenta e difende giusta procura speciale a margine

controricorso;

– controricorrente –

e contro

PRISMA SOC COOP A RL, VA.NI.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 123/2013 del TRIBUNALE di SALA CONSILINA,

depositata il 03/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/07/2016 dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO;

udito l’Avvocato EUGENIO DI BISCEGLI per delega;

udito l’Avvocato LETIZIA CAROLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. V.M. citava in giudizio Va.Ni., quale conducente, la Prisma società cooperativa a r.l., quale proprietaria, e la società assicuratrice del veicolo, per ottenere il risarcimento del danno subito a seguito di un sinistro stradale; il giudice di pace di Sala Consilina dichiarava il Va. unico responsabile del sinistro, liquidando il risarcimento in Euro 1602,20, oltre all’importo di Euro 2650,00, già corrisposti dall’assicuratore.

2. Contro la sentenza di primo grado proponeva appello il V., contestando l’entità del risarcimento, e proponeva appello incidentale la società assicuratrice, eccependo la inammissibilità della prova testimoniale ammessa, perchè non erano stati indicati i testimoni sulle capitolazioni. Il tribunale di Sala Consilina accolse l’appello incidentale, riformando integralmente la sentenza di primo grado e rigettando, pertanto, la domanda originaria di risarcimento proposta dal V..

3. Contro la sentenza di appello propone ricorso per cassazione il V., affidandolo a 4 motivi; resiste con controricorso S.p.A. Unipol Sai, che deposita altresì memoria difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 113, 115, 116, 183, 184 c.p.c., art. 194 c.p.c. e ss., art. 244 c.p.c. e ss., artt. 320 e 356 c.p.c., nonchè del D.L. n. 35 del 2005 della L. n. 263 del 2005, nonchè ancora omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo, quale la prova dell’an della responsabilità del sinistro e dell’ubicazione dei veicoli coinvolti e comunque per omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio quali la dinamica del sinistro, l’ubicazione dei veicoli, le tracce di frenata.

2. Il motivo è palesemente inammissibile; a fronte di una pletorica rubrica, lo svolgimento del motivo è generico, non illustra in alcun modo le numerose violazioni di legge lamentate ed invoca un potere d’ufficio sull’ammissione dei mezzi istruttori di cui non viene assolutamente argomentata la rilevanza ai fini della presente causa. In realtà, non si comprende quale sia concretamente la doglianza contro la sentenza di appello e a quali specifici passaggi argomentativi afferisca, dovendosi altresì rilevare che il ricorso per cassazione è disciplinato, quanto ai motivi deducibili, dalla legge temporalmente in vigore all’epoca della proposizione dell’impugnazione, in base al generale principio processuale “tempus regit actum”. Poichè la sentenza di appello è stata pubblicata dopo il trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della L. 7 agosto 2012, n. 134, di conversione del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, (vale a dire dopo l’11 settembre 2012), trova applicazione l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), nella nuova formulazione restrittiva introdotta dell’art. 54, comma 1, lett. b) suddetto D.L. (cfr. Sez. 6 – 3, Sentenza n. 26654 del 18/12/2014, Rv. 633893). Nel vigore del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche nella L. 7 agosto 2012, n. 134, non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4) del medesimo art. 360 c.p.c. (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13928 del 06/07/2015, Rv. 636030).

3. Peraltro, già nella previgente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il riferimento al “fatto controverso e decisivo per il giudizio” implicava che la motivazione della “quaestio fatti” fosse affetta non da una mera contraddittorietà, insufficienza o mancata considerazione, ma che fosse tale da determinare la logica insostenibilità della motivazione (Sez. 3, Sentenza n. 17037 del 20/08/2015, Rv. 636317).

4. Nel caso in esame, una volta dichiarate inutilizzabili le prove assunte, la Corte d’appello ha proceduto a valutare l’unico dato probatorio acquisito ed utilizzabile, rappresentato dal verbale di accertamento redatto dagli agenti di polizia, ritenendo insufficiente la ricostruzione della dinamica del sinistro e la riconducibilità delle lesioni refertate al V. al sinistro per cui è causa. Non vi è stata, dunque, alcuna omissione di valutazione di fatti decisivi, ma semplicemente una valutazione di merito circa gli elementi di fatto accertati in base alle prove utilizzabili, dovendosi altresì ricordare che “Nel giudizio di cassazione è precluso l’accertamento dei fatti ovvero la loro valutazione a fini istruttori, tanto più a seguito della modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, operata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv. con modif. in L. n. 134 del 2012, che consente il sindacato sulla motivazione limitatamente alla rilevazione dell’omesso esame di un “fatto” decisivo e discusso dalle parti” (Sez. L, Sentenza n. 21439 del 21/10/2015, Rv. 637497).

5. Con un secondo motivo denuncia violazione degli artt. 2699, 2700 e 2727 c.c., artt. 113, 115 e 116 c.p.c., art. 194 c.p.c. e ss., art. 356 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa la prova della responsabilità del sinistro e dell’ubicazione dei veicoli coinvolti e comunque per omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, quali la dinamica del sinistro, l’ubicazione dei veicoli coinvolti, la dinamica ricostruita sulla base del rapporto dei carabinieri, la riferibilità delle lesioni al sinistro.

6. Anche questo motivo è inammissibile; si richiama qui quanto affermato con riferimento al motivo precedente, aggiungendosi che il motivo non contiene specifiche censure contro la sentenza di primo grado, ma affastella una serie di considerazioni generiche e di merito, senza considerare, ancora una volta, i rigorosissimi limiti al sindacato sulla motivazione consentiti dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

7. Va poi ricordato (e si tratta di considerazione che vale per tutti i motivi di ricorso) che “In tema di ricorso per cassazione, è inammissible la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l’omessa motivazione, che richiede l’assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d’ufficio, e l’insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d’appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro. Infatti, l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse” (Sez. 1, Sentenza n. 19443 del 23/09/2011, Rv. 619790).

8. Con un terzo motivo deduce violazione dell’art. 2054 c.c., artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio e comunque per omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, quali il concorso di colpa.

9. Ancora una volta vanno richiamate e ribadite le considerazioni già svolte in precedenza, aggiungendosi che il motivo è assolutamente generico, privo di autosufficienza e lamenta l’omissione di valutazione circa il concorso di colpa, di cui (ammesso che si tratti di un fatto e non di una valutazione giuridica) sfugge la rilevanza nel presente giudizio, atteso che il giudice di appello ha rigettato la domanda risarcitoria non sotto il profilo soggettivo, ma ritenendo non provato che le lesioni lamentate dal V. fossero conseguenza dell’incidente (cfr. pag. 4, ultimo capoverso).

10. Infine, con un quarto motivo denuncia violazione dell’art. 91 c.p.c. e ss., artt. 113, 115 e 116 c.p.c., del D.M. n. 127 del 2004 e del D.M. n. 140 del 2012, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sulla rifusione delle spese processuali.

11. Il motivo è ancora una volta assolutamente generico, privo di Indicazione delle specifiche violazioni delle norme contenute nei decreti indicati in rubrica e si sostanzia in censure sul merito e critiche sulla motivazione che, come si è ripetuto più volte, non sono più ammissibili nel vigore del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

12. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17: “Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 2.800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso di spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA