Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20401 del 01/08/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20401 Anno 2018
Presidente: ORILIA LORENZO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 12864-2017 proposto da:
LOMBARDI DOMENICO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA IPPOLITO NIEVO 61, presso lo studio dell’avvocato MARIA
GRAZIA PICCIANO, rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI
DE ROSA;
– ricorrente contro
RANT GIOVANNI;
– intimato av-vcrso la sentenza n. 63/2017 della CORTE D’APPELLO di

CAMPOBASSO, depositata il 22/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 27/04/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
GRASSO;

Data pubblicazione: 01/08/2018

ritenuto che con la sentenza fatta oggetto del ricorso proposto da
Domenico Lombardi la Corte territoriale, rigettò l’impugnazione dal
medesimo avanzata avverso la sentenza di primo grado, la quale aveva
rigettato l’opposizione avverso decreto con il quale era stato ingiunto il
pagamento di una somma di denaro corrispondente al doppio della

quarantaquattro bovini, che l’odierno ricorrente non gli aveva voluto
consegnare;
ritenuto che con i due motivi, osmotici fra loro, posti a corredo del
ricorso il Lombardi lamenta la violazione degli artt. 1218, cod. civ. (ma
anche del regolamento CE n. 1/05 sulla protezione degli animali
durante il loro trasporto e del d. lgs. n. 151/2007, che aveva istituito
delle sanzioni a tal riguardo, nonché dell’art. 727, cod. pen.), 116, cod.
proc. civ. e 1385, cod. civ.;
considerato che il ricorso è manifestamente destituito di giuridico
fondamento per le ragioni di cui appresso: a) la evocazione delle
norme regolanti i diritti nascenti dall’obbligazione del caso (nella specie
gli artt. 1218 e 1385, cod. civ.) perciò solo non determina nel giudizio
dì legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul
presupposto che l’accertamento fattuale operata dal giudice di merito
giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo,
all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal
vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel
senso auspicato dal ricorrente; b) diversamente, come accade qui, nella
sostanza, peraltro neppure efficacemente dissimulata, la doglianza
investe inammissibilmente l’apprezzamento delle prove effettuato dal
giudice del merito, in questa sede non sindacabile, neppure attraverso
l’escamotage del richiamo all’art. 116, cod. proc. civ., in quanto, come
noto, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115
Ric. 2017 n. 12864 sez. M2 – ud. 27-04-2018
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caparra che era stata versata da Giovanni Fiani per l’acquisto di

e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del
materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma,
rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest’ultimo abbia posto a
base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte
d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole

abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza
apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione
(cfr., da ultimo, Sez. 6-1, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299); c) per
completezza va soggiunto che il riferimento alla normativa diretta alla
protezione degli animali da trasportare, non solo manifesta lo stesso
vizio di origine di cui si è immediatamente sopra discorso (non
essendo rimasta provata la circostanza che il trasporto sarebbe dovuto
avvenire con modalità vietate), ma impinge, inammissibilmente nella
circostanza che la questione non risulta essere stata ritualmente posta
alla Corte d’appello (in tal senso non solo il narrato di cui alla sentenza,
ma lo stesso ricorso, nella parte in cui riepiloga le censure d’appello pagg. 7 e 8 -);
che nulla va disposto per le spese del giudizio di legittimità, non
avendo la controparte svolto in questa sede difese;
considerato che ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
(inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione
temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30
gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento
del contributo unificato da parte dei ricorrenti, a norma del comma ibis dello stesso art. 13;

P.Q.M.
rigetta il ricorso.

Ric. 2017 n. 12864 sez. M2 – ud. 27-04-2018
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secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art.
1, comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti
per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo
di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del
comma 1-bis dello stesso art. 13.

Il Presidente
(L enzo Orilla)

Così deciso in Roma il 27 aprile 2018

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