Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20400 del 26/07/2019

Cassazione civile sez. un., 26/07/2019, (ud. 16/04/2019, dep. 26/07/2019), n.20400

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Primo Presidente f.f. –

Dott. MANNA Antonio – Presidente di Sez. –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 36326/2018 proposto da:

M.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DI VILLA

GRAZIOLI 29, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO ZACCHEO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI

CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 166/2018 del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA

MAGISTRATURA, depositata il 05/11/2018.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/04/2019 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato Massimo Zaccheo.

Fatto

I FATTI DI CAUSA

1.- Il Dott. M.N., presidente di sezione del Tribunale di Bari, sottoposto a procedimento disciplinare per numerosi capi di incolpazione, da A) a Q) (omesso il capo C), è stato assolto dai capi A), B) e D) ed è stato ritenuto responsabile per le altre incolpazioni e condannato alla sanzione della censura dalla sentenza n. 166/2018 resa dalla sezione disciplinare del C.S.M. all’udienza del 15 novembre 2017, depositata in data 5 novembre 2018.

2. – A seguito dell’espletamento dell’istruttoria e dell’udienza dibattimentale, la Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura ha dichiarato l’incolpato responsabile delle violazioni di cui ai capi da E) a Q), inerenti molteplici violazioni di legge commesse quale giudice dell’esecuzione nella liquidazione dei compensi agli ausiliari del magistrato (professionisti delegati, CTU).

3. – In particolare, la Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura riteneva sussistente l’illecito disciplinare, ai sensi del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, in quanto:

– quanto al capo E), il M. nella procedura esecutiva immobiliare n. 469/2006 aveva posto integralmente a carico della procedura esecutiva, e quindi dei creditori, l’importo liquidato al delegato alla vendita D.V., consistente nella somma di Euro 200.000,00 per onorario e 10.222,72 per spese, omettendo di scomputare da tale liquidazione le somme afferenti l’operazione di vendita e le successive che devono essere poste a carico dell’aggiudicatario, in tal modo determinando un ingiusto danno ai creditori e un indebito vantaggio dell’aggiudicatario, ed omettendo qualsiasi motivazione in proposito (incolpazione di cui al capo F);

– quanto al capo G), nella stessa procedura, per aver con grave violazione d legge dovuta a negligenza inescusabile, proceduto alla liquidazione del compenso al delegato sulla base del valore catastale dell’immobile venduto indicato dallo stesso delegato alla vendita nell’istanza, anzichè sulla base del ben minore valore di cui al decreto di trasferimento, omettendo inoltre qualsiasi previo controllo sulla correttezza del valore catastale indicato dal delegato;

– quanto al capo H), per aver, nella stessa procedura, posto integralmente a carico della procedura esecutiva e, quindi, dei creditori, l’importo liquidato al delegato alla vendita D.V. per la rettifica del decreto di trasferimento, importo che invece avrebbe dovuto essere posto a carico dell’aggiudicatario, senza tener conto che detta rettifica si era resa necessaria per gli errori e le omissioni del medesimo delegato all’atto della predisposizione del decreto predetto, inoltre liquidando il compenso sul valore totale del compendio pignorato anzichè sui soli beni oggetto di rettifica (incolpazione di cui al successivo capo j);

– quanto al capo I, dell’illecito di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2 comma 1, lett. L, perchè sempre nella medesima procedura esecutiva liquidava il compenso al delegato per la rettifica del decreto di trasferimento, omettendo completamente ogni motivazione, nonostante il art. 168, comma 1, del D.P.R. n. 115 del 2002 preveda espressamente che il decreto di pagamento del magistrato debba essere motivato;

– quanto al capo K), per aver, nella stessa procedura, violato gravemente la legge per negligenza inescusabile, a partire dal luglio 2009 (data di entrata in vigore del D.M. n. 80 del 2009), liquidando il compenso ai custode dei beni pignorati in detta procedura D.G.N. M., sulla base della tariffa professionale dei dottori commercialisti di cui, prima, al D.P.R. n. 645 del 1994 e, poi, al D.M. n. 169 del 2010, anzichè secondo la tariffa specificamente prevista per i custodi dei beni pignorati di cui al decreto del Ministero della Giustizia n. 80 del 2009;

– quanto al capo L), per aver, nelle procedure esecutive immobiliari n. 19/2008, 369/2004, 793/1999 e 274/2009, violato gravemente la legge per negligenza inescusabile liquidando il compenso al custode dei beni pignorati in dette procedure, D.V., sulla base della tariffa professionale dei dottori commercialisti di cui al D.M. Giustizia n. 80 del 2009 e comunque liquidando compensi a titolo di anticipazione secondo criteri non definiti;

– quanto al capo M), nella procedura esecutiva immobiliare n. 52/2013, per aver violato gravemente la legge per negligenza inescusabile, liquidando il compenso allo stimatore arch. G.R. in misura superiore a quella massima stabilita dal D.M. 30 maggio 2012, art. 13 (non essendosi avveduto che lo stimatore aveva richiesto la liquidazione del lotto 1.15 con la diversa e superiore tariffa di cui all’art. 11 del medesimo D.M.), e aver liquidato atresì il

compenso del D.M. 30 maggio 2012, art. 13, su tutti i lotti per attività in larga parte estranee a quelle previste dalla tariffa indicata;

– quanto al capo N), per aver, nella procedura esecutiva immobiliare n. 807/2011, violato gravemente la legge per negligenza inescusabile liquidando ago stimatore ing. Da.Pa. il compenso comprensivo anche delle vacazioni genericamente richieste per “svolgimento ulteriori incarichi”, e ciò nonostante che nella richiesta non fosse contenuta alcuna indicazione delle attività effettivamente svolte non comprese negli onorari di cui al D.M. 30 maggio 2002, art. 13, parimenti liquidati al predetto stimatore;

– quanto al capo O), per aver, nella procedura esecutiva immobiliare n. 349/2011 violato gravemente la legge per negligenza inescusabile liquidando allo stimatore arch. R.G. un compenso complessivo di Euro 16.000 per onorario, non avvedendosi che lo stimatore aveva calcolato detto compenso, per tre lotti su cinque, oltre il valore massimo previsto dalla legge;

– quanto al capo P), per aver, nella procedura esecutiva immobiliare n. 737/2007 violato gravemente la legge per negligenza inescusabile liquidando allo stimatore ing. A.V. un compenso di Euro 15.000,00) per onorario del D.M. 30 maggio 2002, ex artt. 12 e 13 e un ulteriore compenso di Euro 2.044,03 per n. 250 vacazioni, così accedendo alla liquidazione ex art. 12, richiesta per attività estranee a quella prevista dalla tariffa, nonchè alla liquidazione delle vacazioni per attività non specificamente identificate, e procedendo inoltre a doppia liquidazione del compenso per le medesime prestazioni, liquidate secondo entrambi i criteri;

– infine, quarto al capo Q), per aver, nella procedura esecutiva immobiliare n. 1110/2011, violato gravemente la legge per negligenza inescusabile, liquidando il compenso allo stimatore arch. B.B. nella complessiva somma di Euro 18.000,00 per onorario, con ciò riconoscendo integralmente l’onorario richiesto, oltre l’aumento del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 52 e ciò illegittimamente in quanto nella richiesta di liquidazione i diversi immobili, accorpati nell’unico lotto A ai fini della vendita, erano stati artificiosamente scomposti e valutati separatamente in sede di richiesta del compenso al solo fine della lievitazione dello stesso, dovendosi altresì censurare la duplicazione degli onorari e la maggiorazione sul compenso.

4. – Avverso la sentenza n. 166/2018 della Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, depositata il 5 novembre 2018, M.N. ha presentato ricorse per cassazione articolato in tre motivi.

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Il provvedimento impugnato ha ritenuto disciplinarmente responsabile il M. e lo ha sanzionato con la censura, per aver in più occasioni, quale giudice delle esecuzioni, attribuito compensi superiori a quanto consentito dalla legge ai professionisti incaricati di vendere o di custodire o di stimare beni sottoposti ad esecuzione forzata, con provvedimenti immotivatamente disancorati dal rispetto dei parametri normativi volta per volta applicabili.

2. Il ricorrente deduce, in riferimento a tutte le accertate violazioni disciplinari:

1) la sussistenza di una violazione di legge: in particolare, denuncia l’errata applicazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2,comma 1;

2) un vizio di motivazione, consistente nella motivazione assente e/o apparente;

3) l’illogicità manifesta nei diversi punti della decisione impugnata, in particolare in riferimento alla ragion critica nella valutazione degli elementi di prova.

3. – Il ricorso è complessivamente infondato, in quanto in relazione a tutte le incolpazioni sussistono le violazioni di legge riscontrate dal CSM nei provvedimenti dell’incolpato.

4. – Numerose incolpazioni, da E) a K) sono relative alle modalità di quantificazione del cospicuo compenso liquidato, per una sola procedura esecutiva, avente ad oggetto un compendio immobiliare del valore stimato di oltre 30 milioni di Euro, in favore dell’unico professionista delegato alla vendita.

5. – In relazione alle singole incolpazioni, il ricorrente deduce in particolare che:

quanto ai capi E) ed F) (quest’ultimo, relativo alla motivazione), il CSM ha affermato che il M. nella procedura esecutiva immobiliare n. 469/2006 aveva posto integralmente a carico della procedura esecutiva, e quindi dei creditori, l’importo liquidato al delegato alla vendita D.V., consistente nella somma di Euro 200.000,00 per onorario e 10.222,72 per spese, omettendo di scomputare da tale liquidazione le somme afferenti l’operazione di vendita e le successive che devono essere poste a carico dell’aggiudicatario, in tal modo determinando un ingiusto danno ai creditori e un indebito vantaggio dell’aggiudicatario, ed omettendo qualsiasi motivazione (capo F).

6. – Sostiene che con riguardo al capo E), il compenso ivi indicato a carico della procedura sia stato correttamente liquidato al professionista delegato ai sensi del D.M. n. 313 del 1999, art. 7; che le spese liquidate allo stesso, pari a Euro 10.222,72, riguardino le spese di pubblicità relative ai dieci tentativi di vendita effettuati, anticipate dal professionista delegato nell’interesse della procedura e, precedendo il decreto di trasferimento, non siano addebitabili neppure in minima parte all’aggiudicatario; che non siano state addebitate le spese vive nè il compenso a carico dell’aggiudicatario, ma solo le spese e l’onorario di esclusiva competenza della procedura, non essendovi pertanto stato un ingiusto danno a carico dei creditori e un indebito vantaggio dell’aggiudicatario.

Il rilievo è infondato.

A norma dell’art. 179 bis disp. att. c.p.c., le spese relative alle operazioni di vendita e quelle successive sono a carico dell’aggiudicatario.

Il D.P.R. n. 313 del 1999, art. 7, pure afferma, in relazione alla vendita compiuta a mezzo di delegato, che sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese e i compensi relativi alla vendita delegata, mentre tutti gli altri compensi sono a carico del creditore procedente come spese di procedura (v. Cass. n. 711 del 2010: “In tema di oneri relativi all’aggiudicazione di bene immobile oggetto di procedura esecutiva, l’art. 179-bis disp. att. c.p.c., va interpretato, in forza del suo chiaro tenore letterale, nel senso di porre a carico dell’aggiudicatario anche il compenso per le operazioni successive all’incanto, tra le quali è da annoverare quella concernente la predisposizione del decreto di trasferimento del bene. Ne consegue che la funzione del D.M. 25 maggio 1999, n. 313, art. 7 (recante il regolamento ci attuazione della L. 3 agosto 1998, n. 302, il cui art. 7, ha introdotto il citato art. 179-bis), in ragione della sua natura di fonte secondaria, non può essere che quella di chiarire l’addebitabilità, in capo all’aggiudicatario, degli oneri relativi a tutte quelle ulteriori attività previste dall’art. 591-bis c.p.c., comma 2, n. 5, attinenti alla regolarizzazione formale, amministrativa e fiscale del decreto di trasferimento, senza per questo escludere che a carico dell’aggiudicatario medesimo debbano porsi i compensi relativi alla predisposizione di detto decreto”).

Correttamente quindi si è ritenuto che sussista violazione di legge laddove il g.e. ha posto a carico esclusivo della procedura sia l’intero, cospicuo compenso liquidato al delegato, sia tutte le spese vive da questi sostenute, incluse le spese di pubblicità per effettuare la vendita.

7. – Con riguardo al capo F), il ricorrente segnala che il decreto di liquidazione richiamasse per relationem le motivazioni poste a base della istanza di liquidazione della parcella, depositata in data 21 marzo 2012; che per consuetudine i Giudici del Tribunale di Bari utilizzino modelli di liquidazione standardizzati, limitandosi a recepire le richieste di compenso avanzate dai professionisti delegati, ove ben articolate e corroborate da documentazione attestante l’attività svolta e le spese sostenute.

Il rilievo è infondato.

Il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 168, comma 1, prevede espressamente – per la delicatezza degli interessi, economici delle parti, e generali, alla corretta e trasparente gestione dei procedimenti di esecuzione forzata – che il decreto con cui il magistrato procedente liquida le spettanze degli ausiliari e le indennità di custodia debba essere motivato.

L’argomentazione secondo la quale il decreto sarebbe stato motivato per relationem, in quanto richiamava, facendole proprie, le motivazioni poste a base della richiesta nell’istanza di liquidazione della parcella, che conteneva una relazione dettagliata dell’attività svolta, non può essere presa utilmente in considerazione.

In primo luogo, nella sentenza impugnata si afferma che il provvedimento era del tutto privo di motivazione e non che fosse motivato solo per relationem.

Inoltre, la censura è del tutto generica, e pertanto inidonea a scalfire il provvedimento impugnato, mancando della riproduzione del testo della predetta istanza, e della indicazione che essa sia stata a suo tempo prodotta nel giudizio di merito e nuovamente prodotta in questa sede, e mancando di un riferimento specifico al testo del provvedimento del g.e. (ed al suo avvenuto deposito in questa sede) che consenta di verificare se esso, per quanto generico, contenesse quanto meno un rinvio alle motivazioni contenute nella istanza di liquidazione.

Il riferimento alla prassi in uso presso il Tribunale di Bari, che torna anche a proposito di successivi capi di incolpazione, fondata sull’utilizzo di modelli di liquidazione standardizzati in cui i giudici si limitavano a recepire la richieste di compenso avanzate dai professionisti delegati, se ben articolate e supportate dalla documentazione attestante l’attività svolta, non fa venir meno la violazione dell’obbligo di legge.

La funzione delle c.d. buone prassi, incoraggiate e promosse anche dal C.S.M., è quella di regolare in modo uniforme l’organizzazione degli uffici, e il funzionamento di specifici settori della giurisdizione, anche attraverso la predisposizione di format da utilizzare per tipologie di provvedimenti giudiziari ricorrenti, sulla base e nel rispetto delle indicazioni fornite dalla legge e dai provvedimenti di formazione secondaria, per garantire, quanto meno all’interno di uno stesso ufficio giudiziario, che problematiche analoghe vengano affrontate in modo tendenzialmente uniforme e per velocizzare i tempi del processo. In particolare l’esistenza di una prassi contra legem non può, neanche se diffusa e condivisa all’interno di uno stesso ufficio giudiziario e trasfusa in moduli di provvedimento condivisi, rendere legittima la disapplicazione normativa.

8. – Con riguardo al capo G), con il quale si ascrive al M. di aver liquidato il compenso allo stimatore, sempre nell’ambito della stessa procedura esecutiva, tenendo conto del valore catastale, di oltre 33 milioni di Euro, e non del prezzo di aggiudicazione, di poco più di tre milioni, del compendio immobiliare venduto, il ricorrente deduce, oltre all’asserita indebita valutazione nel merito del provvedimento, che, ai sensi del D.M. n. 313 del 1999, art. 2, n. 2, il primo criterio per la determinazione del compenso relativo agli atti di compravendita sia quello del valore catastale, ove sussistente, e solo in seconda battuta quello del prezzo di vendita; che nel caso in esame l’applicazione di quest’ultimo criterio avrebbe comportato conseguenze paradossali per cui, se l’immobile fosse stato venduto al primo tentativo il professionista delegato, pur avendo espletato un’attività di gran lunga più ridotta, avrebbe avuto diritto a vedersi liquidato il compenso in misura di gran lunga superiore rispetto all’ipotesi del bene aggiudicato, dopo numerosissimi tentativi di vendita, il cui prezzo avrebbe certamente subito una notevole riduzione (e ciò ancor più ove si consideri l’ipotesi di estinzione della procedura prima della vendita). Il ricorrente deduce inoltre che, con riguardo alla determinazione del valore catastale, lo stesso fosse evincibile dalla documentazione allegata alla relazione di stima del CTU sulla base della quale il professionista delegato aveva poi avanzato la richiesta di liquidazione del proprio compenso.

La censura è infondata.

Il riferimento normativo corretto, pro tempore applicabile (la disciplina, successivamente, è cambiata con l’entrata in vigore del D.M. n. 227 del 2015) è al D.M. n. 313 del 2009, art. 2, comma 1, che prevede parametri ben precisi per la liquidazione di ciascuna attività, che non fanno alcun riferimento ai valore catastale. Il riferimento effettuato dal ricorrente, all’art. 2 al punto 2 del D.M. n. 313, che pone come primo criterio per la liquidazione del compenso il valore catastale ove esistente, e in seconda battuta indica il valore come indicato nel decreto di trasferimento, non appare pertinente, in quanto il punto 2 serve per quantificare i compensi accessori, ovvero quelli che non rientrano nei sette gruppi principali di attività scanditi dal comma 1.

Inoltre, ai fini della corretta liquidazione del compenso al delegato, il D.M. n. 313 del 1999, art. 2, deve essere letto in correlazione con il successivo art. 3 che prevede che gli onorari graduali previsti dall’articolo precedente alle lettere f) e g) (le voci più cospicue, relative ai decreto di trasferimento e al progetto di distribuzione) sono determinati sulla base del prezzo complessivo ricavato dalla vendita, ancorchè suddivisa in più lotti.

9. – Con riguardo al capo H), il ricorrente lamenta che l’importo ivi indicato per le spese di rettifica correttamente sia stato posto a carico della procedura, trattandosi di integrazione del compenso in precedenza liquidato in considerazione dell’articolata e complessa attività espletata dal professionista delegato successivamente al decreto di trasferimento e alla su indicata liquidazione. Il ricorrente lamenta, inoltre, che nessuna opposizione sia stata proposta avverso tale liquidazione.

Il motivo è l’infondato.

Valgono le considerazioni di cui al precedente capo D: trattandosi di spese successive all’emissione del decreto di trasferimento, in base alla normativa all’epoca applicabile avrebbero dovuto essere poste a carico dell’aggiudicatario e non della procedura.

10. – Con riguardo al capo j), il ricorrente lamenta che la Sezione Disciplinare abbia omesso di valutare alcune circostanze fattuali che, ove prese adeguatamente in considerazione, avrebbero condotto a conclusioni diverse, le stesse conducendo ad escludere che l’integrazione del decreto di trasferimento fosse stata determinata da errore del professionista delegato, ed evidenziando invece la complessità della questione che il Delegato si trovò ad affrontare, così giustificandosi il provvedimento di integrazione della predetta liquidazione.

Il rilievo è inammissibile.

Dalla stessa esposizione contenuta nel motivo si ricava che il ricorso tende, inammissibilmente, a rinnovare l’accertamento in fatto.

La sezione disciplinare ha accertato, con accertamento in fatto in questa sede non rinnovabile, che la rettifica del decreto di trasferimento si è resa necessaria per non aver preventivamente il delegato approfondito ed adeguatamente risolto il problema relativo all’area di sedime.

Accertato, ciò in fatto, è comunque corretta l’affermazione secondo la quale il marcato studio preventivo di un profilo della vendita, che ha dato causa all’attività necessaria per dovere rettificare il decreto di trasferimento, non può essere remunerato a parte, in aggiunta al compenso complessivo di tutta l’attività svolta.

11. – Con riguardo al capo K) (con il quale si ritiene responsabile il M. per aver effettuato la liquidazione al custode, sempre nell’ambito della medesima procedura esecutiva, sulla base della tariffa dei dottori commercialisti e non di quella prevista per i custodi, approvata con D.M. n. 80 del 2009), il ricorrente deduce che la Sezione Disciplinare abbia trascurato che l’incarico era stato affidato nel 2007 da altro giudice delle esecuzioni quando non era ancora in vigore la tariffa del D.M. n. 80 del 2009 e che pertanto la liquidazione correttamente fosse stata operata sulla base della tariffa professionale, l’unica applicabile al momento del conferimento dell’incarico, non essendo prevista l’efficacia retroattiva del suddetto D.M. e che, anche in questo caso, non vi sia stata alcuna opposizione alla liquidazione del suddetto compenso.

La censura è infondata.

L’incarico di custodia del compendio immobiliare pignorato è stato conferito ad un commercialista nel 2007; nel 2009 è stata approvata la tariffa specifica per la liquidazione dell’incarico ai custodi, D.M. n. 80 del 2009.

Per la liquidazione dei compensi spettanti ad un ausiliario del giudice, deve essere utilizzata la tariffa vigente al momento della liquidazione e non del conferimento dell’incarico, consentendo secondo parametri aggiornati d valutare e retribuire unitariamente l’attività svolta.

Del resto, anche nel quadro normativo precedente alla introduzione del D.M. n. 30 del 2009, per la liquidazione del compenso ai custodi, la giurisprudenza di legittimità indicava una serie di criteri da utilizzare, escludendo che, se conferito ad un commercialista, esso fosse liquidabile in base alle tariffe professionali: v. Cass. n. 6049 del 2009, secondo la quale “il compenso dovuto al custode (nella specie, dottore commercialista) di immobili sottoposti ad esecuzione forzata, fino a quando non saranno emanate le tabelle per la determinazione dell’indennità di custodia previste dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 59, va determinato in base alle tariffe prefettizie ridotte secondo equità, ove esistenti, ovvero secondo gli usi locali, in virtù della previsione di cui all’art. 276 del suddetto decreto. In mancanza delle une e degli altri, la liquidazione deve avvenire ai sensi dell’art. 2233 c.c., comma 2 e quindi in base all’importanza dell’opera svolta e previa acquisizione del parere dell’associazione professionale di appartenenza del custode. Ne consegue che ove, in violazione di tali precetti, il giudice liquidi il compenso dovuto al custode secondo equità, il relativo provvedimento è censurabile in sede di legittimità per violazione dell’art. 2233 c.c., comma 2, ma non per la mancata applicazione delle tariffe professionali, non sussistendo alcuna norma di legge che imponga l’adozione di tali tariffe, e non essendo le stesse applicabili in via analogica”.

E’ costante l’orientamento di legittimità secondo il quale le attività svolte da ausiliari del giudice, sebbene con incarico conferito ad un professionista abilitato, non potessero essere legittimamente retribuite secondo le tabelle professionali, la cui applicabilità presuppone che l’incarico comprenda quanto meno anche lo svolgimento di attività inerenti all’esercizio della professione (a proposito del custode in sequestro preventivo penale, v. Cass. 21649 del 2017 e Cass. n. 24106 del 2011).

12. – Con riguardo al capo L), che prende in considerazione una serie di violazioni, il ricorrente deduce che la sentenza sia erronea e comunque priva di motivazione. In particolare, deduce che il calcolo del compenso in favore del D. in qualità di amministratore giudiziario nella (diversa) procedura esecutiva n. 19/2018 sia stato effettuato sulla base della tariffa professionale dei dottori commercialisti di cui al D.M. n. 169 del 2010, in quanto il predetto incarico non sarebbe disciplinato dal D.M. n. 80 del 2009, che riguarderebbe solo l’attività di custodia; che, nella procedura esecutiva n. 793/99 sia stato liquidato un acconto in relazione all’attività fino ad allora svolta e in considerazione di quello che sarebbe stato il presumibile ricavato della vendita dei numerosi immobili pignorati; che analoghe considerazioni valgano per la procedura n. 161/12; che infine, per quanto attiene alla procedura n. 274/09, anche in questo caso il ricorrente abbia liquidato un acconto comunque inferiore a quello che sarebbe liquidato quale compenso finale per l’attività di professionista delegato e custode. Il ricorrente deduce, inoltre, l’illegittimità del provvedimento impugnato per assenza totale di motivazione in ordine all’asserita grave e inescusabile negligenza.

Le censure sono infondate.

Dalla sentenza del CSM risulta accertato che l’incarico conferito avesse ad oggetto la custodia dei beni pignorati, quindi i compensi dovevano essere liquidati sulla base del D.M. n. 80 del 2009 e non delle tariffe per i compensi ai commercialisti: valgono le osservazioni di cui al precedente capo K.

13. – Dal capo M in poi, le incolpazioni delle quali il M. è stato ritenuto responsabile riguardano la liquidazione dei compensi agli stimatori, in violazione dei parametri di legge e per un importo superiore al massimo consentito.

Con riguardo al capo M), il ricorrente sostiene che, nel caso di specie, sebbene il CTU per il lotto 15 abbia chiesto erroneamente la liquidazione in base al D.M. 30 maggio 2002, art. 11, la suddetta liquidazione sia stata disposta in base agli artt. 12 e 13 (aumentati per il lotto n. 15 ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 52, tenuto conto della complessità delle attività di stima relative a tale unità immobiliare), e ciò in base a un indirizzo accolto da gran parte dei Giudici e confortato dalla giurisprudenza di legittimità. Il ricorrente lamenta, inoltre, che il provvedimento impugnato riporti in maniera acritica le conclusioni formulate sul punto dagli ispettori, e che non vi sia stata alcuna opposizione al decreto di liquidazione.

A quanto esposto al capo M), il ricorrente si richiama altresì con riguardo al successivo capo P).

Anche questi rilievi sono infondati.

In definitiva il ricorrente non contesta neppure che allo stimatore, per una perizia di stima benchè complessa, sia stato liquidato un importo non in esclusiva applicazione dell’art. 13 del D.M. del 2002, relativo all’estimo, ma cumulandolo con altro importo liquidato in base all’art. 12, che fa riferimento ad una tipologia di prestazioni non eseguite.

Come già affermato in relazione al capo F), il richiamo alla prassi vigente nell’ufficio, anche se tradottasi nell’adozione di formulari condivisi, qualora questa sia contra legem, non è idoneo a rendere esente da censure, sotto il profilo disciplinare, il comportamento dell’incolpato che vi si adegui.

14. – Con riguardo al capo N), in riferimento al quale il M. è stato ritenuto responsabile per aver liquidato il compenso ad uno stimatore cumulando l’ammontare massimo consentito dal D.M. 30 maggio 2002, art. 13, con alcune vacazioni, il ricorrente richiama quanto già esposto relativamente al capo M), ovvero che si trattava di una prassi condivisa da tutto l’ufficio giudiziario di appartenenza, deducendo altresì che tutti i Giudici dell’Esecuzione usavano liquidare il compenso non solo in base all’art. 13, ma cumulando con il compenso in c”ei modo liquidato un ulteriore importo liquidato sulla base delle vacazioni.

Il ricorrente deduce inoltre che, per quanto attiene alla mancata motivazione del provvedimento di liquidazione, per la liquidazione dei compensi siano stati utilizzati modelli comunemente in uso presso tutti i Giudici, privi di motivazione o corredati di motivazione di stile.

Il ricorrente deduce, infine, che tutti i compensi di cui ai capi di incolpazione siano stati liquidati in misura inferiore rispetto alle richieste dei professionisti, a dimostrazione che le liquidazioni suddette non sarebbero il frutto di una distratta e acritica accettazione delle proposte di notula depositate dai professionisti, ma sarebbero il risultato di un’applicazione di criteri e principi adottati dalla giurisprudenza o quanto meno da una parte di essa.

Il rilievo è infondato.

In base al richiamato Decreto 30 maggio 2002, la liquidazione a vacazioni è residuale, ovvero è un criterio per liquidare il compenso per l’attività svolta utilizzabile quando l’attività non è riconducibile in nessuna delle ipotesi espressamente disciplinate, per le quali sono indicati i criteri di liquidazione del compenso. Attribuire in riferimento ad una stessa attività sia compensi che vacazioni (senza specificare per quale attività, eventualmente integrativa, fosse state attribuite le vacazioni) comporta una duplicazione del compenso.

Sul provvedimento di liquidazione del compenso non motivato valgono le considerazioni svolte in riferimento al precedente capo I.

15. – Con riguardo al capo O), il ricorrente ricorda che, nell’ipotesi in cui il valore di stima superi quello massimo previsto dalla legge, secondo la giurisprudenza prevalente sarebbe applicabile la maggiorazione prevista dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 52, qualora, come nel caso di specie, l’incarico risulti particolarmente complesso.

Anche in riferimento al capo O), il ricorso è infondato.

Se in generale il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 168, comma 1, prevede espressamente che il decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari dei magistrato e dell’indennità di custodia, emesso dal magistrato, debba essere motivato, l’obbligo di motivazione diviene particolarmente pregnante per rendere trasparente e giustificata la scelta, in ragione della difficoltà svolta, di avvalersi della facoltà di maggiorare compenso, altrimenti la scelta risultando indecifrabile e priva di alcuna giustificazione.

16. – Con riguardo al capo Q), anch’esso relativo alla eccessiva liquidazione del compenso ad uno stimatore che aveva proposto una bozza di liquidazione redatta secondo criteri non conformi alla legge, il ricorrente deduce che il calcolo dei compensi segua la stima dei diversi immobili, a seconda delle diverse tipologie di essi; che la nozione d lotto non sia identificabile con quella di unità immobiliare, considerato che possono essere venduti in un unico lotto anche beni tra loro diversi; che la nota specifica del CTU e i relativo provvedimento di liquidazione siano perfettamente aderenti ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità; che la sentenza sia totalmente carente ci motivazione, limitandosi ad affermare che si trattava di un unico bene sol perchè lo stesso CTU aveva segnalato l’opportunità di vendere i vari beni in un unico lotto. Il ricorrente deduce inoltre che, per quel che riguarda la maggiorazione sul compenso, la stessa sia stata riconosciuta in considerazione del rilievo metrico effettuato sull’intero compendio e delle difficoltà riscontrate per l’acquisizione della copiosa documentazione depositata in atti. In ordine alla contestata duplicazione degli onorari e alla mancata motivazione, il ricorrente ribadisce infine i rilievi svolti con riguardo ai capi precedenti.

La censura è infondata.

La sentenza muove dall’accertamento in fatto che i beni erano stati posti in vendita in unico lotto e poi artatamente frazionati, seguendo la notula, al solo scopo di poter proporre e ottenere la liquidazione di un maggior compenso, del resto nel provvedimento di liquidazione non si dà conto della modalità di liquidazione che non tiene conto della configurazione del bene come venduto.

Inoltre,la sanzione in relazione a questo capo di incolpazione è stata comminata anche perchè nella notula esisteva un cumulo ingiustificato ed illegittimo tra onorari liquidati secondo l’art. 13 e onorari da liquidarsi a vacazioni, che invece erano, nell’accertamento del CSM, relativi ad attività tabellate e quindi la cui liquidazione non era da richiedere a vacazioni ma facendo riferimento ai parametri di legge.

Il ricorso va pertanto rigettato nel suo complesso.

Nulla sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 16 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA