Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20400 del 11/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. III, 11/10/2016, (ud. 07/07/2016, dep. 11/10/2016), n.20400

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1942/2014 proposto da:

C.S., (OMISSIS), R.A. (OMISSIS),

R.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE ANGELICO

78, presso lo studio dell’avvocato SILVIO FERRARA, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUIGI SCOGNAMIGLIO

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

GENERALI ASSICURAZIONI SPA n.q. di FONDO DI GARANZIA VITTIMA DELLA

STRADA a mezzo della propria mandataria e rappresentante GENERALI

BUSINESS SOLUTIONS SCPA in persona dei suoi procuratori speciali Dr.

P.V. e Dott. D.G., elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell’avvocato

VALENTINO FEDELI, rappresentata e difesa dall’avvocato STANISLAO

ULIANO giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2121/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 27/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/07/2016 dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO;

udito l’Avvocato LORENZA IANNELLI per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. R.D., C.S. e R.A. hanno svolto domanda risarcitoria nei confronti di Generali S.p.A., quale impresa designata per la liquidazione dei danni a carico del fondo di garanzia per le vittime della strada, in relazione al sinistro stradale occorso alla minore R.A. mentre era alla guida del proprio ciclomotore. Il tribunale di Torre Annunziata ha respinto la domanda e la Corte d’appello di Napoli ha confermato, rigettando altresì l’appello incidentale delle Assicurazioni Generali S.p.A. relativo alla regolamentazione delle spese di lite.

2. Contro la sentenza di appello propongono ricorso per cassazione R.D., C.S. e R.A., affidandolo a 2 motivi; resiste con controricorso la Società Generali Italia.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo deducono violazione e falsa applicazione della L. n. 990 del 1969, art. 19, lett. A, ricordando che l’omessa od incompleta denuncia all’autorità non è idonea ad escludere il risarcimento e che, essendo l’azione penale perseguibile d’ufficio, la mancata denuncia non aveva alcuna rilevanza.

2. Il motivo è infondato; non si discute che in tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non sia condizione di proponibilità dell’azione di risarcimento del danno (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 23434 del 04/11/2014, Rv. 633196), nè che l’omessa denuncia dell’accaduto all’autorità di polizia od inquirente non sia sufficiente, in sè, a rigettare la domanda di risarcimento proposta, ai sensi della L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19, nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada (Sez. 3, Sentenza n. 20066 del 02/09/2013, Rv. 627683); tuttavia, nel caso in esame la Corte d’appello non si è affatto limitata a dichiarare improcedibile la domanda per mancata denuncia, ma ha valutato tale circostanza unitamente agli altri dati di fatto, concludendo per la negligenza della danneggiata non solo per l’omissione di denuncia, ma anche per la genericità delle dichiarazioni rilasciate nell’immediatezza sulle modalità del sinistro e sulle persone informate. La Corte ha ritenuto, con valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità, in quanto adeguatamente motivata, che tale condotta avesse contribuito in modo rilevante a vanificare ogni possibilità di individuazione del danneggiante e, comunque, ha altresì ritenuto che la prova del fatto fosse insufficiente, attesa la contraddittorietà della stessa su aspetti non secondari e le divergenze dei testimoni proprio in ordine alle modalità del sinistro. Ne consegue che alcuna violazione di legge vi è stata, essendo la decisione della Corte il frutto di valutazioni di merito correttamente motivate e non censurabili in sede di cassazione.

3. Con un secondo motivo deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, lamentando una erronea valutazione delle prove testimoniali.

4. Questo motivo di ricorso è inammissibile per la sua genericità, per la mancata indicazione del fatto decisivo (e oggetto di contraddittorio) asseritamente omesso nonchè, in generale, per il fatto che si tratta di un motivo di merito che censura la motivazione della sentenza, senza considerare che il ricorso per cassazione è disciplinato, quanto ai motivi deducibili, dalla legge temporalmente in vigore all’epoca della proposizione dell’impugnazione, in base al generale principio processuale “tempus regit actum” e che, poichè la sentenza di appello è stata pubblicata dopo il trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della L. 7 agosto 2012, n. 134, di conversione del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, (vale a dire dopo l’11 settembre 2012), trova applicazione l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella nuova formulazione restrittiva introdotta dell’art. 54, comma 1, lett. b), del suddetto D.L. (cfr. Sez, 6 – 3, Sentenza n. 26654 del 18/12/2014, Rv. 633893).

5. Nel vigore del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), non è più configurabile il vizio di motivazione della sentenza (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13928 del 06/07/2015, Rv. 636030), se non per totale assenza grafica o per mera apparenza, circostanze certamente non ricorrenti nel caso di specie.

6. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17: “Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 4.800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso di spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA