Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20400 del 01/08/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20400 Anno 2018
Presidente: ORILIA LORENZO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

ORD INANZA
sul ricorso 12545-2017 proposto da:
PERRIELLO ALDO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
COLA DI RIENZO 92, presso lo studio dell’avvocato LEOPOLDO
FIORENTINO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI
FILO SA;

ricorrente

contro
FALLIMENTO DECA COSTRUZIONI SRL,

in

persona del

Curatore pro tempore, elettivamente dorru . ciliato in ROMA, VIA
CUNFIDA 20, presso lo studio dell’avvocato MONICA
BATTAGLIA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
GABRIELLA ANGELA MASSA;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 01/08/2018

avverso il decreto del TRIBUNALE di ALESSANDRIA, depositato il
13/04/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 27/04/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
GRASSO;

cassazione il Tribunale di Alessandria rigettò l’opposizione avanzata da
Aldo Perriello allo stato passivo del Fallimento Deca Costruzioni s.r.1.,
con la quale l’opponente, dottore commercialista, esponendo di avere
assolto al mandato professionale che gli era stato conferito dalla Deca,
prima della declaratoria di fallimento, si doleva per non essergli stato
corrisposto per intero il pattuito compenso;
ritenuto che con l’unitaria censura posta a corredo del ricorso il
Perriello lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1176,
comma 2 e 1460, cod. civ., nonché omesso esame di un fatto
controverso e decisivo, esponendo quanto appresso: il Tribunale aveva
errato nell’aver preso in considerazione l’attività (giudicata negligente.
lacunosa e sostanzialmente inutile) svolta dal professionista (a titolo
gratuito, sostiene il ricorrente) in relazione alla procedura di
concordato preventivo n. 19/2015, dichiarata inammissibile (a cagione
della insufficienza della documentazione allegata all’istanza), piuttosto
che la precedente, che era sfociata nella richiesta di concordato,
adeguatamente documentata (n. 19/2014), <>,
per condotte addebitabili alla società e, a riguardo della prestazione
professionale di cui detto, il Perriello aveva chiesto l’insinuazione al
passivo per il residuo dei compensi ancora dovuti, detratto l’acconto in
precedenza ricevuto, ammontante ad C 22.204,00 (di cui €: 17.500,00

Ric. 2017 n. 12545 sez. M2 – ud. 27-04-2018
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ritenuto che con il decreto fatto oggetto del presente ricorso per

per saldo, €, 700,00 per cassa previdenza, € 4.004,00 per IVA oltre
interessi);
considerato che il ricorso è inammissibile, venendosi in ipotesi di
denuncia di errore di fatto, sul quale il Tribunale non si ebbe a
pronunciare, avente natura revocatoria, ai sensi dell’art. 395, n. 4), cod.

fatto materiale smentito documentalmente e cioè che il mandato
professionale fosse stato espletato in relazione alle attività
propedeutiche alla procedura di concordato n. 19/2005, piuttosto che
alla precedente n. 19/2014, stante che il Giudice, seguendo il ricorso,
non si era reso conto <> e, di conseguenza, il
provvedimento nulla aveva dedotto a riguardo della procedura del
2014;
che le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono
Liquidarsi siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità
della causa, nonché delle attività espletate.
considerato che ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
(inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione
leMpOliS

(essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30

gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento
del contributo unificato da parte dei ricorrenti, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13;

P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti al pagamento,
in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità,
che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie

Ric. 2017 n. 12545 sez. M2 – ud. 27-04-2018
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proc. civ.: secondo l’assunto il provvedimento sarebbe fondato su un

nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in curo 200,00, e agli
accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma I-quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art.
1, comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti
per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo

comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma il 27 aprile 2018
Il Presidente
(L orenz o Orilia.)

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DEPOSITATO IN CANCP.ERii-‘,
Roma,
AGO, 2018

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di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del

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