Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2040 del 30/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/01/2020, (ud. 12/09/2019, dep. 30/01/2020), n.2040

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE SECONDA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7542 – 2018 R.G. proposto da:

Z.V. – c.f. (OMISSIS) – rappresentata e difesa in virtù

di procura speciale in calce al ricorso dall’avvocato Renato Toppan

ed elettivamente domiciliata in Roma, al viale delle Milizie, n. 1,

presso lo studio dell’avvocato Antonio Volanti.

– ricorrente –

contro

ZO.EV. – c.f. (OMISSIS) – rappresentato e difeso in virtù

di procura speciale in calce al controricorso dall’avvocato Federica

Coghetto ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Ippolito

Nievo, n. 61, presso lo studio dell’avvocato Elena Benvegnù.

– controricorrente –

avverso la sentenza della corte d’appello di Venezia n. 1661/2017,

udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 12 settembre

2019 dal consigliere Dott. Luigi Abete.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con atto notificato in data 22.4.2008 Zo.Ev. citava a comparire dinanzi al tribunale di Treviso, tra gli altri, il fratello Zo.Ma..

Chiedeva accertarsi e darsi atto dell’intervenuto acquisto da parte sua, per usucapione, del diritto di abitazione e d’uso dell’immobile in (OMISSIS) (in catasto al fol. (OMISSIS), mapp. (OMISSIS), sub (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS)).

1.1. Si costituiva Zo.Ma..

Deduceva preliminarmente che con sentenza n. 2228/2008 il tribunale di Treviso aveva dichiarato l’intervenuto acquisto da parte sua per usucapione delle quote di comproprietà degli altri coeredi convenuti.

Instava per il rigetto dell’avversa domanda.

1.2. All’esito dell’istruzione probatoria con sentenza n. 517 depositata in data 3.3.2015 l’adito tribunale accoglieva la domanda dell’attore.

2. Con atto di citazione notificato in data 1.4.2016 proponeva appello Z.V., in qualità di erede di Zo.Ma..

Si costituiva Zo.Ev..

Instava – tra l’altro – per la declaratoria di inammissibilità del gravame siccome proposto decorso il termine “breve”.

2.2. Con sentenza n. 1661/2017 la corte d’appello di Venezia dichiarava inammissibile il gravame e condannava l’appellante alle spese del grado.

Evidenziava la corte che non vi era margine per accogliere l’istanza di rimessione in termini proposta dall’appellante.

Evidenziava tra l’altro che l’appellante, per il tramite del proprio difensore, aveva dichiarato nell’opposizione agli atti esecutivi separatamente esperita “di aver ricevuto copia conforme della sentenza in data 19.12.2015” (così sentenza d’appello, pag. 6).

3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso Z.V.; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese.

Zo.Ev. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

4. Il relatore ha formulato proposta di manifesta infondatezza del ricorso ex art. 375 c.p.c., n. 5); il presidente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., 1 comma 1, ha fissato l’adunanza in Camera di consiglio.

5. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 149 e 325 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c..

Deduce che controparte, all’uopo onerata, non ha provveduto in grado di appello a dar prova dell’avvenuta notifica della sentenza di primo grado, ossia ad allegare l’avviso di ricevimento idoneo a comprovare l’avvenuta notificazione a mezzo del servizio postale della statuizione di prime cure.

Deduce conseguentemente che, in dipendenza dell’inesistenza della notifica della sentenza di primo grado, l’appello è stato tempestivamente proposto nel rispetto del termine “lungo”.

Deduce in pari tempo che il riscontro dell’avvenuta notifica della sentenza di primo grado non può esser desunto dal contenuto della opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi da ella esperita.

6. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 229 c.p.c..

Deduce che le dichiarazioni contenute nell’opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi non sono state da ella personalmente sottoscritte, sicchè non hanno alcun valore confessorio, segnatamente ai fini del riscontro della tempestiva proposizione o meno dell’atto di appello.

7. I motivi di ricorso sono strettamente connessi; il che ne suggerisce la disamina contestuale; i motivi comunque sono fondati e meritevoli di accoglimento nei termini che seguono.

8. Ovviamente questa Corte non può che ribadire i propri insegnamenti.

8.1. Ossia per un verso che, in tema di impugnazione, incombe sulla parte cui sia stato notificato l’atto di impugnazione entro il termine “lungo” di cui all’art. 327 c.p.c., qualora eccepisca la necessità dell’osservanza del termine “breve” e l’avvenuto superamento del medesimo, l’onere di provarne il momento di decorrenza, a tal fine producendo copia autentica della sentenza impugnata corredata della relata di notificazione nonchè – in caso di notificazione a mezzo posta – dell’avviso di ricevimento della raccomandata, che non ammette equipollenti, con la conseguenza che la mancata produzione di tali documenti determina l’inesistenza della notifica della sentenza, impedendo il decorso del termine “breve” di impugnazione (cfr. Cass. (ord.) 7.12.2016, n. 25062; Cass. 10.2.2005, n. 2722; Cass. sez. lav. 13.1.1995, n. 338).

8.2. Ossia per altro verso che il termine breve di impugnazione decorre soltanto in forza di una conoscenza “legale” del provvedimento da impugnare, vale a dire di una conoscenza conseguita per effetto di un’attività svolta nel processo, della quale la parte sia destinataria o che ella stessa ponga in essere e che sia normativamente idonea a determinare da sè detta conoscenza o tale, comunque, da farla considerare acquisita con effetti esterni rilevanti sul piano del rapporto processuale (cfr. Cass. (ord.) 14.6.2018, n. 15626; Cass. 10.6.2008, n. 15359. Si veda anche Cass. sez. un. 4.3.2019, n. 6278, secondo cui in tema di notificazione della sentenza ai sensi dell’art. 326 c.p.c., il termine breve di impugnazione di cui al precedente art. 325 c.p.c. decorre, anche per il notificante, dalla data in cui la notifica viene eseguita nei confronti del destinatario, in quanto gli effetti del procedimento notificatorio, ed in particolare la decorrenza del termine predetto, vanno unitariamente ricollegati al suo perfezionamento e, proprio perchè interni al rapporto processuale, sono necessariamente comuni ai soggetti che ne sono parti).

9. Nel quadro giurisprudenziale così tracciato si rappresenta quanto segue.

10. Zo.Ev. non ha in grado d’appello dimostrato di aver provveduto alla notificazione a mezzo del servizio postale della sentenza di primo grado mercè allegazione di copia autentica della sentenza impugnata corredata della relata di notificazione nonchè dell’avviso di ricevimento della raccomandata.

Tale omessa dimostrazione del resto non è stata contestata dal controricorrente (cfr. controricorso, pagg. 5 – 7).

Difatti Zo.Ev. si è soffermato a rimarcare che nel pregresso grado l’appellante – ricorrente in questa sede – “nell’istanza di rimessione in termini (…) non contestava l’avvenuta notificazione e/o la sua tempestività bensì si doleva del non aver avuto contezza della notifica per causa alla stessa non imputabile” (così controricorso, pag. 5). Altresì, che un fatto incerto si sottrae “alla necessità della prova, ogni qual volta chi ne aveva interesse, pur senza ammetterlo in forma specifica, si sia astenuto dal contestarlo” (così controricorso, pag. 6). Ancora, che Z.V., quale erede di Marco Zo., aveva riconosciuto nell’opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi che il 19 dicembre 2015 le era stata notificata copia conforme della sentenza di prime cure (cfr. controricorso, pagg. 6 – 8).

10.1. Evidentemente l’omessacontestazione ovvero l'(asserito)riconoscimento aliunde da parte dell’appellante – ricorrente in questa sede – della dedotta avvenuta notificazione del dictum di prime cure non hanno e non possono rivestir valenza di “equipollente”.

Cosicchè a nulla rileva che il controricorrente adduca che, “se invero l’Appellante nulla avesse saputo dell’avvenuta notifica, ritenendosi pertanto perfettamente in termini per appellare – ed avendo ancora a disposizione il termine lungo – (termine che sarebbe scaduto il 17.04.2016), avrebbe proposto sic et simpliciter appello alla sentenza (senza proporre istanza di rimessione in termini)” (così controricorso, pag. 6).

Cosicchè a nulla rileva che il controricorrente adduca che il complesso delle dichiarazioni di cui all’opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. “non era utilizzato dalla Corte a titolo di mera dichiarazione confessoria ma bensì a supporto e conferma della non contestazione di un fatto” (così controricorso, pag. 8).

11. Negli esposti termini vi era margine perchè la corte di Venezia reputasse l’appello tempestivamente proposto nel rispetto del termine “lungo” (l’atto introduttivo del giudizio di primo grado è stato notificato il 22.4.2008, la sentenza di primo grado è stata depositata il 3.3.2015, l’atto di appello è stato notificato l’1.4.2016: cfr. controricorso, pagg. 2 – 3).

11.1. Ciò viepiù che le ammissioni contenute negli scritti difensivi, sottoscritti unicamente dal procuratore ad litem, non hanno valore confessorio, ma costituiscono elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice per la formazione del suo convincimento (cfr. Cass. 2.10.2007, n. 20701; Cass. (ord.) 28.9.2018, n. 23634). Ed, ulteriormente, che le dichiarazioni contenute nell’opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi, siccome rinvenibili aliunde, non possono essere catalogate come indice di una conoscenza “legale” del provvedimento da impugnare conseguita per effetto di un’attività svolta nel “processo”, propriamente, nella specie, nel “processo” cui ha dato inizio l’atto di citazione di prime cure notificato il 22.4.2008.

12. In accoglimento del ricorso la sentenza n. 1661 dei 4.7/24.8.2017 della corte d’appello di Venezia va cassata con rinvio ad altra sezione della stessa corte d’appello. In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

L’accoglimento del ricorso fa sì che non sussistano i presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del D.P.R. cit., art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza n. 1661 dei 4.7/24.8.2017 della corte d’appello di Venezia; rinvia ad altra sezione della stessa corte d’appello anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità; non sussistono i presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del D.P.R. cit., art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020

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