Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2040 del 30/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 2040 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

ORDINANZA
sul ricorso 19540-2011 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI
ANTONIETTA, DE ROSE EMANUELE, STUMPO VINCENZO,
TRIOLO VINCENZO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente contro
SFORZA MARIA CARMELA, PALA LUCREZIA;

– intimate avverso la sentenza n. 3963/2010 della CORTE D’APPELLO di
BARI del 22.6.2010, depositata il 22/07/2010;

g 6 30

Data pubblicazione: 30/01/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA
PAGETTA;
udito per il ricorrente l’Avvocato Antonietta Coretti che si riporta agli
scritti.

CORASANITI che ha chiesto raccoglimento.
Il Consigliere relatore nominato ai sensi dell’art. 377 cod. proc. civ.
ha depositato la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc.
civ. e 375 cod. proc. civ. :
” Con distinti ricorsi al Tribunale di Bari, successivamente riuniti,
Lucrezia pala e Maria Carmela Sforza, operaie agricole a tempo
determinato, avevano convenuto in giudizio l’Inps chiedendo venisse
accertato il loro diritto alla differenza dell’indennità di disoccupazione
per l’anno 2004; le ricorrenti – premesso che il trattamento di
disoccupazione era stato loro corrisposto dall’Istituto sulla base del
salario medio convenzionale congelato all’anno 1995 – sostenevano che
il medesimo trattamento doveva essere invece calcolato, ai sensi del D.
Lgs. n. 146 del 1997, art. 4, sui minimi retributivi previsti dalla
contrattazione collettiva provinciale, con conseguente diritto alle
differenze tra quanto spettante e quanto percepito.
Le domande sono state respinte dal giudice di primo
grado e accolte dalla Corte d’appello di Bari con sentenza
depositata il 22 luglio 2010.
Avverso detta sentenza l’Inps propone ricorso per
cassazione — notificato in data 12 luglio 2011 -, con un unico
motivo.
Le parti intimate non si sono difese in questa sede.
2
Ric. 2011 n. 19540 sez. ML – ud. 07-11-2013

__

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GIUSEPPE

Il procedimento è regolato dagli artt. 360 e segg. c.p.c.
con le modifiche e integrazioni successive, in particolare quelle
apportate dalla legge 18 giugno 2009 n. 69.
Con l’unico motivo l’Istituto ricorrente, lamentando
violazione degli artt. 46, 51 e 55 del CCNL per gli operai

agricoli e florovivaisti del 2002 in relazione all’art. 6, comma 40 ,
lettera a) del d.lgs. n. 314/97 nonché in relazione agli artt. 1362
e ss., 2120 cod. civ. ed all’ artt. 4 commi 10 0 e 11 0 legge
297/82, censura la sentenza unicamente per avere incluso nella
retribuzione da prendere a base per la liquidazione
dell’indennità di disoccupazione, anche la voce denominata
“quota di TFR”, la quale invece non dovrebbe esserlo, per
avere — contrariamente a quanto affermato la Corte territoriale
— effettiva natura di retribuzione differita.
Il ricorso è manifestamente fondato, per cui va trattato
in camera di consiglio.
In proposito, questa Corte ha ripetutamente enunciato,
ad es. con la sentenza n. 202/2011, con riferimento a fattispecie
analoghe a quella in esame, il seguente principio: “Confermandosi
quanto già ritenuto dalla precedente sentenza di questa Corte n.
1054612007 per cui ai fini della liquidazione delle prestazioni
temporanee in agricoltura, la nozione di retribuzione – definita dalla
contrattazione collettiva provinciale, da porre a confronto con il salario
medio convenzionale ex art. 4 del D.lgs. 16 aprile 1997 n. 146 – non è
comprensiva del trattamento di fine rapporto, va ulteriormente affermato
che, sulla base del suddetto principio, la voce denominata ‘quota dr TFR”
dai contratti collettivi vigenti a partire da quello del 27.11.1991, va
esclusa dal computo della indennità di disoccupazione, in considerazione
della volontà e.5,ressa dalle parti stipulanti, che è vietato disattendere in
3
Ric. 2011 n. 19540 sez. ML – ud. 07-11-2013

forza della disposizione di cui all’art. 3 D.L. 14 giugno 1996 n. 318
convertito in legge 29 luglio 1996 n. 402, a norma del quale, agli effetti
previdenziali, la retribuzione dovuta in base agli accordi collettivi, non può
essere individuata in difformità rispetto a quanto definito negli accordi
stessi. Dovendo escludersi che detta voce abbia natura diversa rispetto a

alterazione degli istituti legali da parte dell’autonomia collettiva.”
Recentemente il significato della norma di cui all’art. 4
del D. Lgs. n. 146 del 1997 individuato dalla giurisprudenza
sopra citata è stato esplicitato anche dal legislatore, che all’art.
18, comma 18° del D.L. n. 98 del 2011, convertito nella legge n.
111 dello stesso anno, ha specificato che “L’art. 4 del D. Lgs. 16
aprile 1997 n. 146 e l’art. 1, comma 5° del D.L. 10 gennaio 2006 n. 2,
convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006 n. 81, si
inteoretano nel senso che la retribuzione utile per il calcolo delle
prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato
non è comprensiva della voce del trattamento di fine rapporto comunque
denominato dalla contrattazione collettiva”.
Concludendo, si chiede che il presidente fissi la data della relativa
adunanza in camera di consiglio.”
Ritiene questo Collegio che le considerazioni svolte dal Relatore sono
del tutto condivisibili siccome coerenti alla ormai consolidata
giurisprudenza in materia . Ricorre con ogni evidenza il presupposto
dell’art. 375, comma 1°, n. 5 cod. proc. civ. , per la definizione
camerale.
Il ricorso va pertanto accolto e, non essendo necessari ulteriori
accertamenti in fatto, la causa viene decisa nel merito ; la domanda di
inclusione della quota cd Tfr nella indennità di disoccupazione
agricola viene conseguentemente rigettata.
4
Ric. 2011 n. 19540 sez. ML – ud. 07-11-2013

__

quella indicata dalle parti stipulanti, non è ravvisabile alcuna illegittima

La definizione del giudizio anche alla luce dello ius superveniens di cui al
dl. n.98 del 2011configura la sussistenza di giusti motivi di
compensazione dell’intero giudizio.
P. Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo

disoccupazione agricola la voce denominata TFR. Compensa le spese
dell’intero giudizio.

Roma, camera di consiglio del 7 novembre 2013

nel merito, dichiara non dovuta nella liquidazione della indennità di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA