Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2040 del 29/01/2010
Cassazione civile sez. III, 29/01/2010, (ud. 27/10/2009, dep. 29/01/2010), n.2040
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –
Dott. CALABRESE Donato – Consigliere –
Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 21006/2008 proposto da:
CONSOLATO GENERALE LIBIA IN MILANO in persona del Dott. A.A.E.
A. Primo Consigliere dell’Ambasciata dello Stato di Libia in
Italia, GRAN GIAMAHIRIA ARABA LIBICA POPOLARE SOCIALISTA,
elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZALE CLODIO 12, presso lo
studio dell’avvocato DE PACE NATASCKE, rappresentati e difesi
dall’avvocato GUAGLIANONE Giovannino giusta delega in calce al
ricorso;
– ricorrenti –
contro
EUROCREDITI SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 86, presso
lo studio dell’avvocato MORELLI Antonio, che la rappresenta e difende
giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2910/2008 del TRIBUNALE di MILANO, Sezione
Terza Civile, emessa il 26/02/2008, depositata il 04/03/2008, R.G.N.
1809/2006;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
27/10/2009 dal Consigliere Dott. ROBERTA VIVALDI;
udito l’Avvocato GIOVANNINO GUAGLIANONE; udito l’Avvocato ANTONIO
MORELLI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo Stato Libico proponeva, davanti al tribunale di Milano, opposizione all’esecuzione chiedendo che – accertata l’impignorabilità delle somme oggetto della procedura esecutiva presso terzi ed il difetto di giurisdizione del giudice adito, oltre che l’improcedibilità dell’azione esecutiva per omessa, preventiva autorizzazione ministeriale – fosse dichiarato inesistente il diritto di Eurocrediti srl a procedere ad esecuzione forzata di somme di cui era titolare lo Stato Libico, oggetto di pignoramento presso l’istituto bancario B.N.L. spa.
La società convenuta, costituitasi, si opponeva alla domanda della quale chiedeva il rigetto.
Interveniva in giudizio il Consolato dello Stato Libico che rilevava l’omessa notificazione dell’atto di pignoramento presso terzi nei suoi confronti e contestava l’illegittimità del titolo esecutivo.
Il tribunale, con sentenza del 4.3.2008, rigettava l’opposizione.
Hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad unico, complesso motivo la Gran Giamahiria Araba Libica Popolare Socialista ed il Consolato Generale di Libia in (OMISSIS).
Resiste con controricorso la Eurocrediti srl.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione di legge (art. 360 c.p.c., punto 3) in relazione alla norma consuetudinaria del diritto internazionale generale, comunemente riconosciuta, che stabilisce l’assoluta ed illimitata esenzione degli stati esteri da misure esecutive o cautelari su beni destinati all’esercizio della funzione sovrana, all’art. 10 della Carta Costituzionale, all’art. 2697 c.c. e all’art. 2129 c.c..
Il ricorso per cassazione è inammissibile perchè tardivo.
Preliminarmente va evidenziato che la Gran Giamahiria Araba Libica Popolare Socialista ed il Consolato Generale di Libia in (OMISSIS) rappresentano un unico soggetto giuridico.
Infatti, le ambasciate sono organi esterni dello Stato cui appartengono, ed i loro titolari hanno la funzione di rappresentare ad ogni effetto ed in ogni campo, compreso quello privatistico, il proprio Stato presso quello straniero dove sono accreditati, con la conseguenza che l’ambasciatore è legittimato, in quanto tale, a rappresentare il proprio Stato nei giudizi in cui questo sia parte senza bisogno di alcun atto autorizzativo particolare, svolgendosi il potere rappresentativo attraverso un rapporto di compenetrazione organica (v. anche S.U. 22.6.2007 n. 14570; Cass. 9.11.2000 n. 14549).
La sentenza emessa dal tribunale di Milano in data 26 febbraio 2008 e pubblicata il 4.3.2008 è stata consegnata per la notificazione il 22.5.2008 e notificata il 30.5.2008.
Il ricorso per cassazione proposto dalla Gran Giamahiria Araba Libica Popolare Socialista e dal Consolato Generale di Libia in Milano risulta consegnato per la notificazione alla Eurocrediti srl il 6.8.2008.
A tale data, quindi, era ampiamente decorso il termine di 60 gg. – ai sensi dell’art. 325 c.p.c. – la cui perentorietà è statuita dall’art. 326 c.p.c..
La tardività nella proposizione del ricorso ne determina la sua inammissibilità.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico solidale dei ricorrenti.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese che liquida in complessivi Euro 3.700,00, di cui Euro 3.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 27 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2010