Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2040 del 27/01/2017


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Cassazione civile, sez. III, 27/01/2017, (ud. 30/11/2016, dep.27/01/2017),  n. 2044

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23674/2014 proposto da:

UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK SPA, in persona del Sig.

P.M., elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO MESSICO 7, presso lo

studio dell’avvocato VALENTINO BENEDETTI, che la rappresenta e

difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA SELLA SPA, in persona di G.A., elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA C. FRACASSINI 4, presso lo studio dell’avvocato

ALESSANDRA NERI, rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO

CHIARELLO giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

ISLAD REFINANCING SRL E PER ESSA PRELIOS CREDIT SERVICING SPA,

MONTEPASCHI SERIT SPA, UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK SPA,

B.L., CONDOMINIO VIA (OMISSIS), CUSTODIA GIUDIZIARIA DI

L.C., F.G., L.C., MONTE PASCHI DI SIENA SPA, SERIT

SICILIA SPA, N.C., N.V.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2672/2014 del TRIBUNALE di PALERMO, depositata

il 13/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/11/2016 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l’Avvocato ALESSANDRA TUZJ per delega;

udito l’Avvocato ALESSANDRA NERI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS Luisa, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con il ricorso in esame una creditrice privilegiata intervenuta in un’espropriazione immobiliare censura la sua esclusione dal progetto di distribuzione per avere prodotto i documenti giustificativi del suo credito e del privilegio dopo il termine fissato a tal fine: in particolare, la controversia ha ad oggetto la contestazione mossa già davanti al g.e. da una creditrice intervenuta, quale avente causa di altra intervenuta in forza della disciplina anteriore alla riforma del 2006, in una procedura esecutiva immobiliare (la n. 1261/96 r.g.e. del tribunale di Palermo, promossa da Banca Agricola Etnea, cui era succeduta la Banca Monte dei Paschi di Siena spa, ai danni di L.C., Vincenza e N.C., con intervento di numerosi creditori) al finale progetto di distribuzione della somma ricavata predisposto senza tenere conto del suo credito, per non avere essa prodotto i relativi titoli al notaio delegato, incaricato di redigerlo, entro il termine a tal fine da lui fissato.

2.- Al riguardo, il tribunale di Palermo, con sentenza n. 2672 del 13.5.14, respinse l’opposizione agli atti esecutivi proposta contro l’ordinanza 7-11.7.11, di approvazione del progetto di distribuzione e contestuale rigetto delle contestazioni mosse anche dall’interventrice Unicredit Credit Management Bank spa, la quale aveva dispiegato intervento in data 1.2.11 “ex art. 111 c.p.c.”, in sostituzione dell’originario creditore intervenuto Banco di Sicilia, depositando il titolo esecutivo, consistente in un mutuo spedito in seconda copia esecutiva in data 29.4.11, solamente due giorni prima dell’udienza fissata per la discussione del progetto di distribuzione, predisposto fin dal 17.1.11 e depositato in cancelleria il 25.1.11, senza che il dante causa Banco di Sicilia avesse ottemperato all’invito del notaio delegato alla predisposizione del progetto a depositare gli originari dei titoli esecutivi e la nota di precisazione del credito.

3.- In sintesi, l’opponente ripropose la tesi della piena tempestività sia del suo intervento che della produzione dei relativi documenti giustificativi, anche in relazione alla ritualità dell’intervento della sua dante causa fin dal 12.10.00, come pure quella dell’inapplicabilità dell’art. 154 c.p.c., al processo esecutivo, invocando la prevalenza della disposizione dell’art. 566 c.p.c., e la non reclamabilità dell’invito rivolto dal delegato al creditore per la produzione della nota di precisazione del credito, dei titoli e della nota di iscrizione ipotecaria, pure escludendo la qualificabilità dell’inerzia del creditore ai sensi dell’art. 630 c.p.c., tale norma riferendosi solo a fattispecie tassativamente indicate.

4.- Il giudice dell’opposizione, costituitesi soltanto Island Refinancing srl e Banca Sella spa, rispettivamente aderendo alle tesi dell’opponente e contestandole, rilevò che il titolo esecutivo non era stato prodotto in uno all’atto di intervento originario e che il notaio delegato aveva invitato anche l’avvocato del Banco di Sicilia a produrre nota di precisazione e titoli non prodotti entro il 15.1.10; e, qualificato tale termine come correttamente fissato – escludendo la correttezza di soluzioni alternative – e soprattutto ordinatorio del quale non era stata chiesta la proroga prima della scadenza, ne rilevò l’irrimediabilità del mancato rispetto da parte dell’interventore Banco di Sicilia e del suo successore Unicredit Credit Management.

5.- Per la cassazione di tale sentenza ricorre oggi, affidandosi a tre motivi, la Unicredit Credit Management Bank spa; degli intimati (Island Refinancing srl, Montepaschi Serit spa, Unicredit Credit Management spa Sicilcassa, B.L., Condominio via (OMISSIS), custodia giudiziaria L.C., F.G., L.C., Monte Paschi di Siena spa, Serit Sicilia spa, N.C. e V.) resiste con controricorso la sola Banca Sella spa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

6.- Va preliminarmente esclusa la necessità di verificare la ritualità della notifica del ricorso anche a N.C., in base ai principi affermati fin da Cass. Sez. Un., ord. 22 marzo 2010, n. 6826, per i casi di inammissibilità del ricorso, peraltro estesi dalla giurisprudenza successiva (per tutte, v. Cass. 21 settembre 2015, n. 18478) a quelli di manifesta infondatezza.

7.- Ciò posto, la ricorrente articola tre motivi, tutti ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4:

– col primo dei quali denuncia “violazione o falsa applicazione dell’art. 499 c.p.c., comma 2, artt. 564, 565 e 566 c.p.c.”: negando la legittimità della prassi applicativa applicata e giustificata dal tribunale, di fissazione di un termine per il deposito dei titoli anteriore a quello previsto dalla legge per l’intervento tardivo dei creditori titolati, rispetto ai quali vi sarebbe un trattamento deteriore in violazione dei canoni costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza;

– col secondo dei quali lamenta “violazione o falsa applicazione degli artt. 591 bis e 596”: negando qualsiasi potere, in capo al professionista delegato, di fissare termini, oltretutto vincolanti, ai fini della predisposizione del progetto di distribuzione;

– col terzo dei quali adduce “violazione o falsa applicazione degli artt. 152 e 154 c.p.c.”: per non essere il termine fissato dal professionista delegato, del resto non previsto da alcuna norma, soggetto alla disciplina sulla improrogabilità dopo la scadenza.

8.- I motivi, congiuntamente esaminati, non possono trovare accoglimento, una volta ben precisato che la fattispecie si caratterizza per la tardività non già di un intervento titolato in quanto tale, ma per quella del deposito dei documenti dimostrativi del diritto di partecipare utilmente alla distribuzione: e tanto poichè l’odierna ricorrente è subentrata nella posizione di un creditore che aveva, secondo la disciplina anteriore alla novella del 2006, dispiegato intervento senza mai produrre i relativi titoli, ma solo dichiarando di riservarsi di farlo “al più presto” (secondo quanto risulta dalla ricostruzione degli atti di cui alla qui gravata sentenza, sul punto non impugnata).

9.- Già secondo la disciplina anteriore alla novella del 2006 (su cui v., per un riepilogo, Cass. 1 aprile 2011, n. 7556), i documenti a sostegno dell’intervento dovevano sussistere ed essere prodotti nel momento in cui insorgeva l’esigenza processuale di tenerli in considerazione, in primo luogo al fine di porli a fondamento di un atto di impulso ed altrimenti rilevando al momento della distribuzione (Cass. 19 luglio 2005, n. 15219): in quel regime, applicabile per avvalersi l’odierna ricorrente degli effetti dell’intervento anteriore alla novella dispiegato dalla sua dante causa, si può quindi ricostruire la posizione giuridica processuale dell’interventore anche privilegiato come un onere in senso tecnico di produzione della prova della propria legittimazione a compiere uno specifico atto del processo esecutivo, sia questo un atto di impulso, sia la partecipazione alla distribuzione, nel momento in cui tale atto deve avere luogo.

10.- E però la predisposizione del progetto di distribuzione non è attività semplice, che si risolve uno actu, implicando invece (come è noto, soprattutto in presenza di una pluralità di ragioni di credito concorrenti o, in generale, di pluralità di masse attive o passive da ricostruire, quale era – tra l’altro – il caso in esame, visto il numero dei creditori) un vero e proprio subprocedimento, articolandosi nella preliminare ricostruzione della somma ricavata e nella successiva puntuale individuazione del totale delle ragioni creditorie potenzialmente concorrenti e del loro preciso ammontare con suddivisione delle eventuali quote in chirografo e in privilegio nelle classi successivamente ordinate, al qual fine è indispensabile l’acquisizione di tutti i documenti necessari e, coerentemente con i regimi via via applicabili, non solo in base agli atti già prodotti, ma pure di quelli che gli interessati potrebbero ancora produrre, visto che esclusivamente da quei documenti dipende dapprima la stessa ammissione del credito alla distribuzione, poi la sua quantificazione – sovente particolarmente complicata – e solo all’esito la sua collocazione (non di rado pure in base ad una ripartizione del totale del credito in differenti quote di privilegio o chirografo).

11.- Pertanto, la complessità di tale attività di predisposizione esige, per intuitive minimali esigenze di funzionalità del processo esecutivo e di razionale impiego delle già scarse risorse a disposizione, che essa proceda in modo ordinato e coerente; e tanto implica due importanti serie di conseguenze.

12.- Da un lato, deriva la piena legittimità dell’esercizio di poteri organizzatori in capo a chi quella attività pone in essere, quali l’indicazione del tempo massimo entro il quale fornire tutti i documenti non solo utili, ma indispensabili alla verifica delle ragioni di credito di cui si chiede la considerazione ai fini della partecipazione alla distribuzione, prima di potersi accingere poi alle attività vere e proprie, della sopra accennata complessità.

13.- Al riguardo, la potestà del giudice di fissare un termine per ordinare la relativa attività e consentire l’ordinato e coerente sviluppo del processo trova fondamento nell’art. 152 c.p.c., da interpretarsi nel senso che solo il termine perentorio può essere dal giudice fissato a pena di decadenza, mentre gli altri termini, ordinatori o acceleratori o dilatori, ben possono ricondursi alla sua generale potestà di direzione del processo, riconosciutagli, nel processo esecutivo, dal richiamo all’art. 175 operato dall’art. 484 c.p.c.: pertanto, del tutto legittimamente egli esercita tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del procedimento, fissando, tra l’altro, i termini entro i quali le parti debbono compiere gli atti processuali.

14.- Dall’altro lato, a complemento funzionale di questo potere generale del giudice, è agevole configurare un autentico dovere di cooperazione in capo ai soggetti coinvolti nel processo esecutivo, in applicazione del generale dovere di lealtà processuale consacrato dall’art. 88 c.p.c., che si estrinseca in un’attività di somministrazione di documenti indispensabili per la celere definizione della relativa fase processuale, onde evitare il rischio che una volontaria contraria condotta di quelli comporti l’irragionevole protrazione della durata del processo esecutivo, mediante la dispersione o la vanificazione di attività complesse e implicanti dispendio di ingenti energie processuali invece comunque espletate, con una vera e propria distorsione dalle finalità del processo esecutivo medesimo e, quindi, in ultima analisi con un suo abuso.

15.- Si tratta, in sostanza, nè più nè meno dell’estrinsecazione, in questa fase subprocedimentale, dell’onere – in senso tecnico – di dimostrazione delle ragioni giustificatrici del proprio credito, già elaborato perfino nel più elastico regime previgente, riferito al momento in cui l’attività di predisposizione del progetto di distribuzione si avvia e necessita appunto e indefettibilmente di quei dati per potere ricostruire come esistente il diritto che aspira al concorso, prima ancora di calcolarne (o verificarne, nel sistema delle mere note di precisazione del credito, vere e proprie sostanziali autoliquidazioni) l’entità e di ripartirla se del caso tra eventuali classi di privilegio e in chirografo.

16.- Da un lato, quindi, compete al giudice il potere di fissare il termine,di ordinare le fasi del processo e quindi di produrre i documenti per redigere il progetto di distribuzione e, dall’altro, incombe al creditore, ad evitare una condotta non cooperativa e quindi abusiva, il dovere di rispettarlo (salvi i casi di incolpevole impossibilità, che qui non vengono peraltro nemmeno in ipotesi dedotti).

17.- Vi è solo da precisare che non viene in considerazione, nella presente fattispecie, alcuna specifica questione sulla sussistenza di una autonoma potestà del professionista delegato di fissare o specificare ai creditori tale termine, potestà che viene data allora per pacificamente spettante al notaio, del resto non avendo la ricorrente trascritto in ricorso il provvedimento originario di delega dal quale desumere un’espressa contraria disposizione del giudice dell’esecuzione delegante.

18.- In effetti, se una tale potestà è intuitivamente riferibile al giudice che procede direttamente a predisporre il progetto in quanto connaturata alle relative complesse attività, essa deve riconoscersi pure a meno di specifiche espresse diverse o contrarie disposizioni nel provvedimento di delega formulato ai sensi dell’art. 591 bis c.p.c., nel testo via via vigente – come normalmente inerente all’oggetto della delega, quando questa si riferisce appunto alla predisposizione del progetto di distribuzione, visto che per potere redigere quest’ultimo anche solo in bozza è indispensabile la previa acquisizione e disposizione della documentazione indispensabile alle ingenti e delicate attività sopra ricordate, strutturate anch’esse in fasi successive, a loro volta fondate proprio sulla tempestiva disponibilità della documentazione da elaborare.

19.- Il termine per la produzione della prova del credito e del relativo privilegio non è quindi un’arbitraria invenzione del giudice che conferisce la delega, nè tanto meno del delegato (a meno, come detto, di contrarie espresse disposizioni nel provvedimento di delega, che non constano nella fattispecie), nè un’odiosa vessazione imposta al creditore, ma si ricava dal sistema stesso di predisposizione del progetto di distribuzione come una doverosa attività di sua cooperazione volta ad evitare un abuso, mirando a rendere possibile ed ordinata la relativa attività: sicchè, elasso il termine di produzione dei documenti richiesti, non solo legittimamente, ma anzi doverosamente il giudice o il suo delegato redige il progetto di distribuzione senza tener conto delle ragioni non suffragate dalla documentazione necessaria.

20.- In sostanza, l’immutabilità del progetto così formato discende dall’intuitiva necessità di garantire effettività all’osservanza di quell’onere, mentre la natura originariamente ordinatoria di quel termine non esclude l’improrogabilità successiva, ove non sia stata fatta istanza prima della sua scadenza per la proroga, come correttamente ha rilevato il giudice nella qui gravata sentenza.

21.- Resta del pari salva, beninteso ed in applicazione di principi ormai qualificabili come generali dell’ordinamento, desumibili da quello codificato nell’art. 153 cpv. c.p.c., l’ipotesi di impossibilità incolpevole di rispetto di quel termine, come pure ogni questione sull’utile esercizio del potere di revoca dei propri provvedimenti da parte del giudice dell’esecuzione, che tuttavia tengano adeguatamente conto delle ragioni delle condotte dei creditori che, non rispettando quei termini, si configurano almeno in prima battuta come in violazione del dovere di leale cooperazione e quindi abusive.

22.- Nè in contrario rileva l’eccezionale facoltà, per il creditore privilegiato, di intervenire anche prima dell’udienza di discussione del progetto di distribuzione, riconosciutagli dall’art. 566 c.p.c., nell’espropriazione immobiliare: si tratta, è vero, di una ulteriore proiezione sul piano processuale del privilegio già accordato sul piano sostanziale in ragione della natura del credito, ma, proprio per questo, deve intendersi norma di stretta interpretazione e limitata appunto al momento in cui gli è dato di intervenire nel processo; sicchè, una volta avendo esso spontaneamente rinunziato a tale facoltà per aver dispiegato intervento in tempo anteriore all’udienza di discussione del progetto di distribuzione, come è successo appunto nella fattispecie per essere il credito stato azionato fin dal 12.10.00 dalla dante causa dell’odierna ricorrente (senza produzione di alcunchè e con promessa, singolarmente mai mantenuta nel decennio successivo, di provvedervi al più presto), egli sottosta poi al regime proprio di tutti i creditori che hanno assunto la qualità di interventori, tra cui l’onere di somministrare tempestivamente i documenti indispensabili per partecipare alla distribuzione e secondo i termini fissati alle parti che già hanno assunto tale qualità.

23.- Nè vi è alcuna rituale questione – tanto meno in questa sede sull’idoneità delle comunicazioni con cui il notaio, delegato anche alla predisposizione della bozza di progetto di distribuzione, ha comunicato il termine di deposito dei documenti giustificativi di credito e privilegi anche a colui che rappresentava chi formalmente rivestiva la qualità di creditore intervenuto nel momento in cui egli procedeva.

24.- Il ricorso va quindi rigettato in applicazione del seguente principio di diritto: nell’espropriazione immobiliare, legittimamente il progetto di distribuzione prescinde dalle ragioni di credito per le quali il creditore non abbia prodotto i necessari documenti giustificativi entro il termine a tale scopo fissato – in estrinsecazione della potestà prevista dagli artt. 484, 175 e 152 c.p.c. – dal giudice dell’esecuzione o – in mancanza di contrarie espresse disposizioni nel provvedimento di delega – dal professionista delegato, riferendosi l’eccezionale facoltà prevista dall’art. 566 c.p.c., al solo atto originario di intervento nella procedura e non a tutte le successive attività incombenti ai creditori, che abbiano assunto la qualità di interventori o in quella originaria succedano per cessione della ragione di credito.

25.- L’assoluta novità della questione integra un giusto motivo di compensazione delle spese di lite del giudizio di legittimità, ma deve trovare applicazione – mancando ogni discrezionalità al riguardo (Cass. 14 marzo 2014, n. 5955) – il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, quanto a contributo unificato per i gradi o giudizi di impugnazione in caso di rigetto integrale o di inammissibilità o improcedibilità.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2017

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