Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 204 del 11/01/2010

Cassazione civile sez. lav., 11/01/2010, (ud. 16/10/2009, dep. 11/01/2010), n.204

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 21937-2008 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE LIBIA 58,

presso lo studio dell’avvocato FERRI PIETRO, che la rappresenta e

difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, REGIONE LAZIO, COMUNE DI

ROMA;

– intimati –

e contro

INPS, ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura

Centrale dell’istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, GIANNICO GIUSEPPINA, giusta delega in

calce al ricorso notificato;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1871/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/09/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/10/2009 dal Consigliere e Relatore Dott. ANTONIO LAMORGESE;

è presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che nella controversia promossa da B.A. nei confronti del Ministero dell’economia, dell’INPS, della Regione Lazio e del Comune di Roma, per il riconoscimento, quale cieca assoluta, del diritto alla pensione L. n. 66 del 1962, ex art. 7, e all’indennità di accompagnamento L. n. 382 del 1970, ex artt. 4 e 7 la Corte di appello di Roma, con sentenza depositata il 24 settembre 2007, ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale della stessa sede aveva rigettato la domanda dell’assistibile;

che nel disattendere l’impugnazione della B., la Corte territoriale ha rilevato, sulla scorta delle risultanze della consulenza tecnica di ufficio, l’insussistenza delle condizioni di cecità assoluta richieste dalla legge per le prestazioni invocate, mentre, riguardo all’indennità di accompagnamento prevista dalla L. n. 18 del 1980, di cui la consulente di ufficio aveva riscontrato i requisiti, ha negato il beneficio, non essendo stato richiesto con la domanda introduttiva del giudizio;

che per la cassazione di questa sentenza la soccombente ha proposto ricorso, con due motivi;

che gli intimati non hanno svolto alcuna attività difensiva;

che trattandosi di impugnazione avverso un provvedimento pubblicato dopo l’entrata in vigore delle modifiche al processo di cassazione introdotte con il D.Lgs. n. 40 del 2006, ed essendosi ravvisati i presupposti per la decisione con il procedimento previsto dall’art. 380-bis cod. proc. civ., è stata redatta relazione ai sensi della medesima norma;

considerato quanto in essa evidenziato in ordine alle censure mosse, qui di seguito trascritto:

“Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 421 cod. proc. civ. e addebita al giudice del merito di non essersi pronunciato sulle richieste avanzate, concernenti il riconoscimento e accertamento dello stato di cecità assoluta e dell’indennità di accompagnamento per cieco, e di essersi limitato a rilevare che la B. è cieca parziale e non assoluta, e quindi, seguendo l’errata impostazione dei quesiti formulati alla consulente di ufficio e l’indagine svolta da quest’ultima, di avere escluso il diritto di accompagnamento ex lege n. 18 del 1980, in quanto prestazione che esulava dalla pretesa fatta valere in giudizio;

lamenta inoltre che il giudice del merito non ha disposto, nell’ambito dei poteri istruttori ufficiosi, approfondimenti sull’aggravamento del deficit visivo pure riscontrati dall’ausiliare.

Il motivo appare manifestamente infondato in relazione ad entrambi i profili di censura, nei quali è articolato.

Riguardo al vizio di omessa pronuncia, il giudice del merito ha escluso che la B. si trovava nelle condizioni di cecità assoluta, permanendo un visus residuo, sebbene molto ridotto, e che perciò non poteva essere riconosciuto il diritto alle prestazioni richieste previste per i ciechi assoluti.

Relativamente al mancato esercizio da parte del giudice dei poteri istruttori, la censura – a parte la deduzione con la quale la stessa ricorrente ha ammesso di non avere richiesto nel corso del giudizio di merito la rinnovazione della consulenza di ufficio – è anch’essa manifestamente infondata, in quanto fa riferimento ad un aggravamento della riduzione del visus in entrambi gli occhi in modo assolutamente generico, senza riportare i brani della relazione di consulenza di ufficio, in cui si assume che l’aggravamento sarebbe stato evidenziato dall’ausiliare, così come richiede la consolidata giurisprudenza per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.

Rilievo quest’ultimo che vale a determinare l’inammissibilità del secondo motivo, con il quale si denuncia vizio di motivazione e si critica la sentenza impugnata, perchè condividendo le conclusioni della consulenza tecnica di ufficio, ha affermato che la B. non si trovava in uno stato di cecità assoluta”;

condividendo il Collegio la relazione e considerato che nessuna delle parti costituite nè il Procuratore Generale, ai quali la relazione è stata ritualmente notificata, hanno proposto osservazioni;

che deve anche qui concludersi per la manifesta infondatezza del ricorso, il quale va perciò rigettato, senza che si debba provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art 152 disp. att. cod. proc. civ., nel testo anteriore a quello di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito in L. 24 novembre 2003, n. 326, modifica qui non applicabile ratione temporis.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; nulla per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2010

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