Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20399 del 25/08/2017


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Cassazione civile, sez. I, 25/08/2017, (ud. 23/06/2017, dep.25/08/2017),  n. 20399

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12408/2014 proposto da:

Comune di Enna, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, Via A. Stoppani n. 1, presso lo studio

dell’avvocato Mangano Massimiliano, che lo rappresenta e difende,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.A., C.E., G.V.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 25304/2013 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 11/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/06/2017 dal cons. GENOVESE FRANCESCO ANTONIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale CARDINO

ALBERTO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato Flavio Iacovone, con delega, che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 25304 del 2013 ha rigettato il ricorso principale proposto dai sigg. C.E., G.V. e A.A. e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale (e controricorso) proposto dal Comune di Enna, in quanto la notificazione dell’atto, effettuata l’11 giugno 2008, sarebbe stata eseguita oltre il termine per il suo deposito, di cui all’art. 370 c.p.c., che scadeva il lunedì 9 giugno, ossia il ventunesimo giorno dal 19 maggio 2008, data entro la quale esso andava depositato in cancelleria, essendo stato notificato il 29 aprile 2008 il ricorso principale.

2. – Con il ricorso incidentale, il Comune di Enna, aveva proposto impugnazione chiedendo la cassazione della sentenza della Corte territoriale che, pur avendo accolto la propria domanda di nullità del lodo arbitrale inter partes, e pronunciato sulle spese del procedimento svoltosi avanti a sè, non aveva poi provveduto in ordine alle spese del giudizio arbitrale, pure richieste con la domanda formulata in ordine a “ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese del procedimento arbitrale” (a p. 14 dell’atto di citazione davanti alla Corte d’appello).

2.1. – Il ricorso, tuttavia, per la detta ragione di inammissibilità, non era stato esaminato dalla Corte di cassazione, che pure aveva respinto quello principale, tendente a inficiare la pronuncia di nullità del lodo contenuta nella sentenza della Corte territoriale, in quanto gli arbitri avevano accolto la loro domanda e condannato l’ente locale a pagare ai professionisti il compenso per la progettazione di un’opera pubblica, il cui onorario era stato subordinato al finanziamento per la sua esecuzione.

3. Avverso la pronuncia della S.C. (n. 25304/2013) ricorre, per revocazione, il Comune, già ricorrente in via incidentale e soccombente in limine litis, con un ricorso affidato a due mezzi, illustrati anche con memoria.

4. Gli intimati, già ricorrenti principali in cassazione, non hanno svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo mezzo proposto per la revocazione (ai sensi dell’art. 391 – bis c.p.c., e art. 395 c.p.c., n. 4) viene chiesta la revocazione della sentenza di Cassazione (n. 25304 del 2013), in quanto frutto di una inesatta percezione della situazione processuale, così come evidenziato dalla nota di deposito della documentazione del 21 maggio 2008. Infatti, la cartolina di ricevimento della notifica del ricorso principale per cassazione, eseguita dai professionisti ricorrenti con spedizione a mezzo del servizio postale il 29 aprile 2008 sarebbe pervenuta nel domicilio eletto del Comune solo in data 5 maggio 2008, come da copia allegata tempestivamente alla nota di deposito del 21 maggio 2008 (agli atti del procedimento).

1.1. Conseguentemente, il termine di venti giorni stabilito per il deposito del ricorso principale, previsto dall’art. 370 c.p.c., per proporre il ricorso incidentale, sarebbe scaduto solo il 14 giugno 2008 (non “il lunedì 9 giugno” come detto in sentenza, erroneamente), sicchè il ricorrente chiede – in via rescissoria l’ammissibilità e poi l’accoglimento dell’originario ricorso incidentale per cassazione, ritenuto erroneamente inammissibile dalla sentenza in questa sede impugnata ed invece pienamente fondato nella sua fase rescindente della precedente pronuncia.

2. Con il secondo mezzo proposto per la revocazione (ai sensi degli artt. 112 e 91 c.p.c.) viene chiesta, nella fase rescissoria, la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta, impugnata con il ricorso incidentale, nella parte in cui, avendo annullato il lodo arbitrale inter partes, non avrebbe provveduto in ordine alle spese della fase svoltasi innanzi agli arbitri, atteso che le stesse, liquidate nella fase arbitrale, erano state imputate al Comune soccombente (in quella sede) restando, perciò, a suo integrale carico.

3. Il ricorso è, anzitutto, ammissibile in quanto contiene non solo la domanda di revocazione della sentenza, ma anche quella di decisione sull’originario ricorso attraverso la riproposizione degli argomenti in esso riportati, in modo da essere idoneo ad attivare la eventuale, successiva fase rescissoria (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 24203 del 2006). Infatti, il ricorso per revocazione deve essere preordinato allo svolgimento di entrambi i giudizi, sia quello rescindente che quello rescissorio, e quest’ultimo si instaura nel caso in cui il primo non si concluda con una pronunzia di inammissibilità o di rigetto, ma approdi ad una sentenza conclusiva che, eliminata quella revocata, dovrà anche contenere il provvedimento – di accoglimento, rigetto o inammissibilità – sul ricorso originario.

3. Con riferimento alla fase rescindente, esso è altresì fondato.

3.1. Infatti, è in atti, la nota di deposito della documentazione del 21 maggio 2008, dalla quale si desume che, la cartolina di ricevimento della notifica del ricorso principale per cassazione, eseguita dai professionisti ricorrenti con spedizione a mezzo del servizio postale il 29 aprile 2008, è pervenuta nel domicilio eletto del Comune intimato solo in data 5 maggio 2008, come da copia allegata tempestivamente alla nota di deposito del 21 maggio 2008.

3.2. Di conseguenza, il termine di venti giorni stabilito per il deposito del ricorso principale, previsto dall’art. 370 c.p.c., per proporre il ricorso incidentale, è scaduto solo il 14 giugno 2008 (e non “il lunedì 9 giugno” come detto in sentenza, erroneamente), sicchè il ricorso incidentale era tempestivamente proposto (essendo stato notificato l’11 giugno 2008) e, perciò, esso è stato ritenuto erroneamente inammissibile (dalla sentenza in questa sede impugnata).

3.2.1. Infatti, nella specie, l’errore di fatto, del tutto idoneo a legittimare la revocazione, che è stato la conseguenza di una falsa percezione del documento, si rivela anche decisivo, nel senso che esso costituisce il motivo essenziale e determinante della pronuncia impugnata per revocazione (Sez. 1, Sentenza n. 25376 del 2006).

3.3. La sentenza in questa sede impugnata, in accoglimento del ricorso per revocazione, va, pertanto, cassata nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale proposto dal Comune di Enna, tempestivamente proposto.

4. Deve darsi, perciò, ingresso alla fase rescissoria del giudizio, conseguente alla revocazione della sentenza impugnata.

5. Come si è chiarito nella parte introduttiva, il ricorrente incidentale, avendo visto vittoriose le proprie ragioni che avevano portato la Corte distrettuale ad annullare il lodo arbitrale inter partes, aveva anche richiesto – senza successo – che si provvedesse in ordine alle spese della fase giudiziale svoltasi innanzi agli arbitri, atteso che le stesse, liquidate nella fase arbitrale, erano state imputate al Comune soccombente (in quella sede) restando, perciò, a suo integrale carico.

6. Osserva la Corte che la questione posta dal ricorrente è già stata affrontata e risolta dalla giurisprudenza di questa stessa sezione che ha affermato il principio di diritto secondo cui “anche nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale trova applicazione il principio, desumibile dall’art. 336 c.p.c., comma 1, secondo cui la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado ha effetto sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cd. “effetto espansivo interno”) e determina, pertanto, la caducazione del capo che ha statuito sulle spese di lite; ne consegue che il giudice di appello ha il potere-dovere di rinnovare totalmente, anche d’ufficio, il regolamento di tali spese, alla stregua dell’esito finale della causa.” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8919 del 2012).

7. Il ricorso incidentale per cassazione proposta dal Comune va, pertanto, accolto, con la conseguente cassazione, in parte qua, della sentenza della Corte territoriale impugnata (n. 115/2007 del 19-27 aprile 2007), con rinvio della causa alla stessa Corte, affinchè – uno con le spese del presente giudizio, provveda, in diversa composizione, a regolarla in conformità del principio di diritto sopra richiamato.

PQM

 

Accoglie il ricorso per revocazione e cassa la sentenza impugnata (n. 25304/2013) nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale proposto dal Comune di Enna; accoglie il ricorso incidentale, cassa in parte qua la sentenza d’appello (n. 115/2007 del 19-27 aprile 2007) e rinvia la causa, anche per le spese di questo fase del giudizio, alla Corte d’appello di Caltanissetta, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2017

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