Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20399 del 11/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 11/10/2016, (ud. 07/07/2016, dep. 11/10/2016), n.20399

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17622/2013 proposto da:

J.O.L.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 118, presso lo studio dell’avvocato

MARIA CARLA VECCHI, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ANDREA VERNAZZA giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

e contro

PARROCCHIA (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 253/2013 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 25/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/07/2016 dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. J.O.L.M. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Savona la Parrocchia di (OMISSIS) chiedendone la condanna al risarcimento dei danni in conseguenza dell’incendio sviluppatosi nell’immobile di proprietà della convenuta, in cui esercitava l’attività di bar ristorante. Il Tribunale di Savona rigettava la domanda principale ed accoglieva la domanda riconvenzionale, condannando J.O. al risarcimento dei danni in favore della Parrocchia di (OMISSIS). La Corte d’appello di Genova ha confermato la sentenza di primo grado.

2. Contro la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione J.O.L.M., affidandolo a 2 motivi.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo eccepisce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 447 bis, 418 e 426 c.p.c., per non aver ritenuto inammissibile la domanda riconvenzionale svolta dalla Parrocchia, in quanto non contenente la richiesta di fissazione di una nuova udienza di trattazione ai sensi dell’art. 418 c.p.c..

2. Il motivo non può essere accolto; prima ancora di esaminare le questioni in diritto, occorre richiamare l’orientamento di questa Corte, secondo cui “Nel rito del lavoro, l’inosservanza da parte del convenuto, che abbia ritualmente proposto, ai sensi dell’art. 416 c.p.c., domanda riconvenzionale, del disposto di cui dell’art. 418 c.p.c., comma 1 – il quale impone, a pena di decadenza dalla domanda riconvenzionale medesima, di chiedere al giudice, con apposita istanza contenuta nella memoria di costituzione in giudizio, di emettere ulteriore decreto per la fissazione della nuova udienza – non determina la decadenza stabilita “ex lege” qualora l’attore ricorrente compaia all’udienza originariamente stabilita ex art. 415 c.p.c., ovvero alla nuova udienza di cui all’art. 418 c.p.c., eventualmente fissata d’ufficio dal giudice, senza eccepire l’irritualità degli atti successivi alla riconvenzione ed accettando il contraddittorio anche nel merito delle pretese avanzate con la stessa domanda riconvenzionale. Infatti, osta ad una declaratoria di decadenza sia la rilevanza da riconoscere, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 3, alla realizzazione della funzione dell’atto, sia il difetto di eccezione della sola parte che, in forza dell’art. 157 c.p.c., comma 2, sarebbe legittimata a far valere il vizio, essendo appunto quella nel cui interesse è stabilita la decadenza stessa, dovendosi inoltre escludere che l’istanza di fissazione dell’udienza rappresenti un elemento costitutivo della domanda riconvenzionale (Sez. L, Sentenza n. 16955 del 01/08/2007, Rv. 598369). Dunque, considerato che è la stessa ricorrente ad affermare di aver eccepito la nullità della sentenza solo con l’atto di appello, ne consegue che la relativa eccezione era tardiva e come tale inammissibile.

3. In ogni caso – premesso che la controversia era stata erroneamente introdotta con il rito ordinario e poi era stato disposto il cambiamento del rito – il motivo è infondato anche in diritto: “Nel rito del lavoro la necessità per il convenuto che agisce in riconvenzionale di chiedere – a pena di decadenza come espressamente sancisce l’art. 418 c.p.c. – che il giudice adito fissi una nuova udienza di discussione assolve alla funzione di consentire alla parte attrice convenuta in riconvenzionale di predisporre le proprie difese. Tale necessità invece non sussiste nel caso in cui, iniziato il giudizio con il rito ordinario e proposta in esso ritualmente e tempestivamente la domanda riconvenzionale, si sia già costituito il contraddittorio, mentre solo successivamente sia stata disposta la trasformazione del rito ex art. 426 c.p.c., giacchè la posizione della parte attrice (come quella della parte convenuta) non può essere pregiudicata, atteso che all’udienza di discussione fissata a norma del citato art. 426, entrambe le parti possono adeguare la rispettiva attività processuale alle regole del rito del lavoro senza che il convenuto che agisce in via riconvenzionale sia tenuto a chiedere lo spostamento dell’udienza di predetta” (Sez. L, Sentenza n. 5122 del 17/10/1985, Rv. 442440; Conf. 2026/84, mass n 434094). “Nella procedura di rilascio di immobile ad uso diverso dall’abitazione, la necessità per il conduttore convenuto che agisce in riconvenzionale di chiedere – a pena di decadenza come espressamente sancisce l’art. 418 c.p.c. – la fissazione di una nuova udienza di discussione, non sussiste nel caso in cui il giudizio sia iniziato con il rito ordinario (nella specie, con citazione per convalida di licenza per finita locazione) e in esso sia stata proposta la domanda riconvenzionale, mentre solo successivamente sia stata disposta la trasformazione del rito a norma dell’art. 426 c.pc.., giacchè l’udienza di discussione fissata ai sensi di quest’ultimo articolo consente di realizzare le esigenze, sottese alla richiesta del convenuto, volte ad assicurare la regolarità del contraddittorio e la possibilità per l’attore di svolgere le proprie difese” (Sez. 3, Sentenza n. 2777 del 24/02/2003; Rv. 560680). “In tema di formalità di proposizione della domanda riconvenzionale nelle controversie soggette al rito del lavoro o alle quali tale rito si estenda, qualora la controversia principale sia stata erroneamente introdotta con il rito ordinario e venga disposto il cambiamento del rito ed il passaggio al rito speciale dallo stesso giudice adito oppure, per il caso di incompetenza di questi, le parti vengano rimesse avanti al giudice competente e la causa venga riassunta con le forme del rito speciale, il mantenimento della domanda riconvenzionale, già proposta anteriormente al cambiamento del rito o alla detta rimessione, non esige da parte del convenuto l’istanza di fissazione della nuova udienza ai sensi dell’art. 418 c.p.c., comma 1” (Sez. 3, Sentenza n. 10335 del 17/05/2005; Rv. 582323).

4. Con un secondo motivo eccepisce la nullità della sentenza per erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 447 bis c.p.c., comma 3, artt. 61 e 191 c.p.c., nonchè per contraddittorietà logica di motivazione, laddove la sentenza ha negato la c.t.u. richiesta per l’individuazione delle cause dell’incendio.

5. Anche questo secondo motivo non merita accoglimento; pur deducendo in rubrica anche una violazione di legge, in realtà il motivo contiene una censura di merito in ordine alla valutazione di ammissibilità e rilevanza della consulenza tecnica richiesta dall’attrice, senza considerare che:

– la consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perchè volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito (…) (Sez. 3, Sentenza n. 6155 del 13/03/2009, Rv. 607649);

– le parti non possono sottrarsi all’onere probatorio a loro carico invocando, per l’accertamento dei propri diritti, una consulenza tecnico di ufficio, non essendo la stessa un mezzo di prova in senso stretto (…) (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 20695 del 10/09/2013; Rv. 627911);

– Il ricorso per Cassazione è disciplinato, quanto ai motivi deducibili, dalla legge temporalmente in vigore all’epoca della proposizione dell’impugnazione, in base al generale principio processuale “tempus regit actum”. Poichè la sentenza di appello è stata pubblicata dopo il trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della L. 7 agosto 2012, n. 134, di conversione del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (vale a dire dopo l’11 settembre 2012), trova applicazione l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), nella nuova formulazione restrittiva introdotta dell’art. 54, comma 1, lett. b), del suddetto D.L. (cfr. Sez. 6 – 3, Sentenza n. 26654 del 18/12/2014, Rv. 633893). Nel vigore del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche nella L. 7 agosto 2012, n. 134, non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4) del medesimo art. 360 c.p.c. (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13928 del 06/07/2015, Rv. 636030).

6. Consegue a quanto esposto che il ricorso deve essere rigettato, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17: “Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2016

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