Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20399 del 05/10/2011
Cassazione civile sez. lav., 05/10/2011, (ud. 14/06/2011, dep. 05/10/2011), n.20399
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 16442/2010 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS), in persona del Presidente del
Consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B presso lo studio
dell’avvocato PESSI Roberto, che la rappresenta e difende giusta
delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
M.C.P. (OMISSIS), elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 26/B, presso lo studio
dell’avvocato PETRONI MASSIMO, rappresentata e difesa dall’avvocato
BOCHICCHIO Leonardo giusta procura speciale a margine del
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 310/2009 della CORTE D’APPELLO di ANCONA del
12/06/9, depositata il 24/06/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
14/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO CURZIO;
è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.
La Corte:
Fatto
FATTO E DIRITTO
rilevato che Poste italiane ha proposto ricorso per cassazione n. 16442 del 2010;
rilevato che con tale ricorso ha chiesto che venisse annullata la sentenza della Corte d’appello di Ancona, pubblicata il 24 giugno 2009;
rilevato che l’intimata M.C.P. si è difesa con controricorso.
rilevato che le parti hanno depositato verbale di conciliazione in sede sindacale della controversia sottoscritto il 12 ottobre 2011.
Rilevato che pertanto il ricorso è divenuto inammissibile per mancanza di interesse alla decisione e che le parti hanno concordato anche la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2011