Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20399 del 05/10/2011

Cassazione civile sez. lav., 05/10/2011, (ud. 14/06/2011, dep. 05/10/2011), n.20399

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 16442/2010 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS), in persona del Presidente del

Consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B presso lo studio

dell’avvocato PESSI Roberto, che la rappresenta e difende giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.C.P. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 26/B, presso lo studio

dell’avvocato PETRONI MASSIMO, rappresentata e difesa dall’avvocato

BOCHICCHIO Leonardo giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 310/2009 della CORTE D’APPELLO di ANCONA del

12/06/9, depositata il 24/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO CURZIO;

è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che Poste italiane ha proposto ricorso per cassazione n. 16442 del 2010;

rilevato che con tale ricorso ha chiesto che venisse annullata la sentenza della Corte d’appello di Ancona, pubblicata il 24 giugno 2009;

rilevato che l’intimata M.C.P. si è difesa con controricorso.

rilevato che le parti hanno depositato verbale di conciliazione in sede sindacale della controversia sottoscritto il 12 ottobre 2011.

Rilevato che pertanto il ricorso è divenuto inammissibile per mancanza di interesse alla decisione e che le parti hanno concordato anche la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2011

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