Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20399 del 01/08/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20399 Anno 2018
Presidente: ORILIA LORENZO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 12149-2017 proposto da:
VINATI ELISA, PELI BARBARA, elettivamente domiciliate in
ROMA, PIAZZA SALLUSTIO 9, presso lo studio dell’avvocato
LORENZO SPALLINA, che le rappresenta e difende;

– ricorrente contro
PREFETTURA UTG DI BRESCIA;

– intimata avverso la sentenza n. 2110/2016 del TRIBUNALE di BRESCIA,
depositata il 05/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 27/04/2018 dal Consigliere Dott, GIUSEPPE
GRASSO;

Data pubblicazione: 01/08/2018

considerato che il ricorso deve ritenersi improcedibile sulla scorta delle
considerazioni di cui appresso:
a) qualora la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita,
come nel caso di specie, con modalità telematiche, per soddisfare
l’onere di deposito della copia autentica della decisione con la relazione

notifica, deve estrarre copia cartacea del messaggio di posta elettronica
certificata pervenutogli e dei suoi allegati (relazione di notifica e
provvedimento impugnato), attestare con propria sottoscrizione
autografa la conformità agli originali digitali della copia formata su
supporto analogico, ai sensi dell’art. 9, commi 1 bis e 1 ter, 1. n. 53 del
1994, e depositare nei termini quest’ultima presso la cancelleria della
S.C., mentre non è necessario provvedere anche al deposito di copia
autenticata della sentenza estratta dal fascicolo informatico (Sez. 6, n.
30765, 22/12/2017, Rv. 647029; in senso conforme, successivamente,
Sez. 3, n. 11739, 15/5/2018; Sez. 6, n. 12609, 22/5/2018);
b) una tale conseguenza discende dalla considerazione che nel giudizio
di cassazione, cui – ad eccezione delle comunicazioni e notificazioni a
cura della cancelleria ex art. 16 del dl. n. 179 del 2012, conv. con
rnodif. in 1. n. 221 del 2012 – non è stato ancora esteso il processo
telematico, è necessario estrarre copie analogiche degli atti digitali ed
attestarne la conformità, in virtù del potere appositamente conferito al
difensore dagli arti. 6 e 9, commi 1 bis e 1 ter, della 1. n. 53 del 1994
(S.U., n. 10266, 27/4/2018, Rv. 648132);
c) or poiché nel caso di specie un tale adempimento non consta essere
stato effettuato il ricorso deve essere dichiarato improcedibile;
considerato che nulla deve disporsi per le spese non avendo la
controparte svolto difese in questa sede;

Ric. 2017 n. 12149 sez. M2 – ud. 27-04-2018
-2-

di notificazione, il difensore del ricorrente, destinatario della suddetta

considerato che ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
(inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione
temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30

gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento
del contributo unificato da parte dei ricorrenti, a norma del comma 1-

P.Q.M.
dichiara il ricorso improcedibile.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art.
1, comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti
per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo
di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del
comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma il 27 aprile 2018
Il Presidente
(Imre zo Orilia)

DEPOSITATO IN e.A4C(-7LLERIA
Roma,

ET AGO, 2019

bis dello stesso art. 13;

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