Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20398 del 16/07/2021

Cassazione civile sez. lav., 16/07/2021, (ud. 12/05/2021, dep. 16/07/2021), n.20398

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24849/2015 proposto da:

T.L.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI

n. 55, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO VALORI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

N.D., in proprio e nella qualità di presidente pro tempore

del gruppo parlamentare (OMISSIS), domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA ROSARIA CUSUMANO;

– controricorrente –

e contro

GRUPPO PARLAMENTARE (OMISSIS), in persona del Presidente e Legale

Rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CLAUDIO MONTEVERDI 16, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

CONSOLO, che lo rappresenta e difende;

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CLAUDIO

MONTEVERDI 16, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CONSOLO, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrenti –

e contro

GRUPPO PARLAMENTARE (OMISSIS), in persona del Presidente e Legale

Rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO

VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO

SCOGNAMIGLIO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

MA.GI., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA 30,

presso lo studio dell’avvocato ALBERTO COLABIANCHI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

GRUPPO PARLAMENTARE (OMISSIS), in persona del Presidente e Legale

Rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO

VITTORIO EMANUELE II N. 326, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO

SCOGNAMIGLIO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

G.M., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO

EMANUELE II N. 326, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO

SCOGNAMIGLIO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1415/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 16/04/2015 R.G.N. 9402/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/05/2021 dal Consigliere Dott. CARLA PONTERIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. T.L.M. ha agito in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, chiedendo di accertare l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del Gruppo Parlamentare (OMISSIS), dal 15.11.94 al 30.4.2008, con mansioni di redattore addetto capo stampa fino al 30.4.96 e di addetto stampa redattore negli anni successivi, e di condannare il citato Gruppo Parlamentare, e, in solido, il Gruppo Parlamentare (OMISSIS) succeduto al primo dal 29.4.08, ed i presidenti pro tempore succedutisi negli anni suddetti ( M.A., Ma.Gi., N.D., G.M.) ed medesimi anche quali soggetti che avevano agito in nome e per contro dei gruppi parlamentari ai sensi dell’art. 38 c.c., al pagamento delle differenze retributive; di accertare il demansionamento e il mobbing posti in essere dall’1.4.06 al 30.4.08 e condannare i convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali; di annullare il licenziamento intimato il 30.4.08, e quello successivo del 30.10.08, con le tutele di cui all’art. 18, St. Lav..

2. Il Tribunale di Roma ha respinto tutte le domande.

3. La Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello principale di T.L.M. e quello incidentale proposto dal Gruppo Parlamentare (OMISSIS).

4. La Corte di merito, richiamati i precedenti di legittimità (Cass. n. 11207 del 2009; n. 12817 del 2014) secondo cui il gruppo parlamentare, che ha natura di associazione non riconosciuta ai sensi dell’art. 36 c.c., si costituisce all’inizio di ogni legislatura e cessa al termine della stessa, residuando unicamente una responsabilità personale e solidale, prevista dall’art. 38 c.c., comma 2, a carico di colui che agisce in nome e per conto del gruppo parlamentare, ha ritenuto privo di legittimazione passiva il Gruppo Parlamentare (OMISSIS), citato in giudizio “senza riferimento ai diversi soggetti giuridici succedutisi nel corso delle distinte legislature dal 1994 al 2008”; ha riconosciuto la legittimazione passiva del Gruppo Parlamentare (OMISSIS) costituitosi il 29.4.2008, citato quale successore del Gruppo Parlamentare (OMISSIS); ha respinto le censure concernenti le domande di risarcimento dei danni per demansionamento e mobbing, proposte anche nei confronti di M.A., Ma.Gi., N.D. quali autori di condotte positive illecite, tali da comportare assunzione di responsabilità ex art. 38 c.c., rilevando che l’istruttoria svolta non aveva fornito adeguato riscontro alle allegazioni di parte appellante e che non vi fossero i presupposti per l’operare del principio di non contestazione; ha escluso che fosse sorto in data 9.5.2008 un rapporto di lavoro subordinato tra l’appellante e il Gruppo Parlamentare (OMISSIS) costituito in seno alla (OMISSIS), non essendovi stato alcun incontro di volontà tra le parti, ma unicamente un errore di comunicazione al Centro per l’Impiego, prontamente corretto. Ha quindi escluso che potesse essere intervenuto un licenziamento in data 30.10.08.

5. Avverso tale sentenza T.L.M. (ammesso al patrocinio a spese dello Stato) ha proposto ricorso per cassazione, affidato a dodici motivi.

6. Il Gruppo Parlamentare (OMISSIS) in persona del già presidente pro tempore sen. M.A., Il Gruppo Parlamentare (OMISSIS), i senatori M.A., Ma.Gi., N.D., G.M., hanno resistito con distinti controricorsi. Per il sen. N. è stata depositata comparsa di costituzione di nuovo difensore, avv. Maria Rosaria Cusumano, a seguito della revoca del precedente difensore.

7. Il Gruppo Parlamentare (OMISSIS), N.D., G.M., T.L.M. hanno depositato memoria. Il difensore di Ma.Gi. ha depositato certificato di morte dell’assistito.

Diritto

CONSIDERATO

che:

8. Col primo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 70 e 74 Cost., R.D. n. 262 del 1942, art. 15; artt. 36,37 e 38 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

9. Si addebita alla decisione d’appello di avere dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Gruppo Parlamentare (OMISSIS) senza considerare i due diversi piani di attività dei gruppi parlamentari, uno squisitamente parlamentare ed uno più strettamente politico e privato, e che in relazione a quest’ultimo settore, i gruppi parlamentari agiscono come soggetti privati assimilabili alle associazioni non riconosciute, la cui disciplina non può essere ricavata dai regolamenti parlamentari, inidonei a derogare al codice civile, ma deve essere ricercata negli artt. 36 c.c. e segg., anche quanto ai profili di costituzione, scioglimento ed estinzione del gruppo parlamentare. Si rileva, inoltre, che il precedente (Cass. n. 11207 del 2009) citato nella sentenza impugnata è relativo ad un rapporto di lavoro con un gruppo parlamentare della Camera dei deputati, che ha un regolamento diverso da quello dei gruppi parlamentari costituiti presso il Senato.

10. Col secondo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 36,37 e 38 c.c.; L. n. 63 del 1993, art. 2; D.P.C.M. 5 maggio 1994; artt. 2214,2730,2733,2735 c.c.; R.D. 1422 del 1924, art. 134; D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 1 e 20; artt. 115,116 e 416 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

11. La parte ricorrente censura la sentenza impugnata per aver omesso di valutare la documentazione prodotta in primo grado e volta a dimostrare l’unicità e l’identità del Gruppo Parlamentare (OMISSIS) nel corso delle diverse legislature (come desumibile, tra l’altro, dall’utilizzazione del medesimo codice fiscale e degli stessi libri paga e libri matricola), con conseguente legittimazione passiva dello stesso rispetto alle domande azionate in questo procedimento.

12. Col terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 36,37 e 38 c.c., in relazione all’art. 2094 c.c.; nonché degli artt. 115,116 e 416 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

13. Si assume che la Corte di merito, sulla scorta della ritenuta erronea carenza di legittimazione passiva del Gruppo Parlamentare (OMISSIS), abbia omesso di valutare in maniera complessiva gli elementi probatori rilevanti ai fini dell’art. 2094 c.c., atti a dimostrare lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato, nella forma della subordinazione attenuata propria del lavoro giornalistico, senza soluzione di continuità nell’intero periodo, sia in esecuzione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa conclusi e sia nei periodi “in nero”, anteriori e successivi alla conclusione dei contratti medesimi, con prestazioni rese in favore dell’intero Gruppo Parlamentare, e dei suoi componenti (presidenti, vice presidenti e senatori), per soddisfare le esigenze del Gruppo medesimo, che assumeva in concreto il ruolo ed i poteri del datore di lavoro.

14. Col quarto motivo è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 36,37 e 38 c.c., in relazione all’art. 2094 c.c.; nonché degli artt. 115,116 e 416 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

15. Si sostiene che la Corte d’appello abbia male valutato le risultanze istruttorie, orali e documentali, ritenendo che non fosse stato fornito adeguato riscontro probatorio alle allegazioni del ricorrente sull’attività negoziale posta in essere dai senatori Ma., N. e M., idonea invece a fondare in capo ai medesimi la responsabilità di cui all’art. 38 c.c., avendo essi agito in nome e per conto del Gruppo Parlamentare (OMISSIS) e così assunto una responsabilità personale e solidale nell’adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro subordinato con l’attuale ricorrente.

16. Col quinto motivo di ricorso le medesime censure, di cui al quarto motivo, sono articolate, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sotto forma di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con specifico riferimento alla sottoscrizione dei contratti di lavoro, allo svolgimento di attività negoziale ed etero direzionale da parte dei senatori sopra citati.

17. Col sesto motivo si censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 115,116 e 416 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, quanto al valore probatorio da attribuirsi alla mancanza di specifiche contestazioni da parte degli odierni controricorrenti rispetto alle allegazioni del lavoratore sui fatti costitutivi dei diritti azionati.

18. Con il settimo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 1,2,3,32,36,41 Cost.; artt. 2094,2043,2049,2059,2087,2099,2103 c.c., nonché degli artt. 115,116 e 416 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

19. Si sostiene che la sentenza impugnata ha violato i criteri posti dagli artt. 115 e 116 c.p.c., nella valutazione del complessivo quadro probatorio, e della mancata contestazione da parte degli odierni controricorrenti, che se correttamente applicati avrebbero condotto a riconoscere il vincolo di subordinazione nell’attività giornalistica svolta dal ricorrente in favore del Gruppo Parlamentare (OMISSIS) e ad accertare l’illegittimità dei comportamenti datoriali ed i danni, patrimoniali e non patrimoniali, da essi causati.

20. Con l’ottavo motivo il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, artt. 1,3,4 e 5; L. n. 300 del 1970; L. n. 108 del 1990, art. 3; artt. 1324,1345,1418,2118 e 2119 c.c.; nonché degli artt. 115,116 e 416 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

21. Sostiene che la sentenza impugnata ha violato i criteri posti dagli artt. 115 e 116 c.p.c., nella valutazione del complessivo quadro probatorio, e della mancata contestazione da parte degli odierni controricorrenti, che se correttamente applicati avrebbero condotto a riconoscere la nullità o l’illegittimità del provvedimento espulsivo del 30.4.2008.

22. Con il nono motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 70 e 74 Cost.; R.D. n. 262 del 1942, art. 15; artt. 36,37 e 38 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

23. Si critica la sentenza d’appello per aver desunto dalla lettura dei regolamenti parlamentari argomenti a sostegno della diversa soggettività giuridica del Gruppo Parlamentare (OMISSIS) rispetto al Gruppo Parlamentare (OMISSIS), senza considerare che, in ragione della soggettività privata di tali enti quali associazioni non riconosciute, la disciplina giuridica applicabile alla sfera di attività non parlamentare andava ricercata nelle norme del codice civile, anche per quanto concerne i modi di acquisto e di estinzione della soggettività giuridica.

24. Con il decimo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 36,37 e 38 c.c., nonché degli artt. 115,116 e 416 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

25. Si assume che, una volta accertata la soggettività giuridica dei gruppi parlamentari quali associazioni non riconosciute, la Corte d’appello avrebbe dovuto fare ricorso, in via analogica, alle disposizioni che regolano le associazioni non riconosciute e le società e, specificamente, alle norme dettate in materia di fusione societaria. In base a tali disposizioni, l’associazione non riconosciuta che nasca dalla fusione di altre associazioni non riconosciute non rappresenta un soggetto giuridico nuovo e diverso dai precedenti ma conserva la stessa identità giuridica delle “vecchie” associazioni e rimane pienamente e legittimamente titolare di tutti i rapporti giuridici esistenti e pendenti nonché legittimata attivamente e passivamente nei giudizi concernenti i rapporti giuridici ascrivibili alle associazioni non riconosciute che si sono unificate. Sulla base dei dati probatori raccolti, i giudici di appello avrebbero dovuto quindi concludere che il Gruppo Parlamentare del (OMISSIS) era divenuto titolare nonché successore in tutti i rapporti giuridici pendenti e facenti capo al Gruppo Parlamentare (OMISSIS), come peraltro dimostrato da una serie di elementi versati in atti, tra i quali il passaggio alle dipendenze del nuovo gruppo di tutti i lavoratori già dipendenti del Gruppo Parlamentare (OMISSIS), con mantenimento dell’anzianità di servizio maturata; la previsione, nello Statuto de (OMISSIS), dell’automatico diritto all’iscrizione di coloro che già facevano parte di (OMISSIS).

26. Con l’undicesimo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 36,37 e 38, degli artt. 1324,1345,1418,2094,2118 e 2119 c.c.; L. n. 604 del 1966, artt. 1,3,4 e 5; L. n. 300 del 1970; L. n. 108 del 1990, art. 3; L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1180; artt. 115,116 e 416 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

27. Deduce che, a conferma della identità e continuità giuridica tra i due gruppi parlamentari, doveva essere valorizzata la circostanza relativa all’assunzione dell’odierno ricorrente in data 9 maggio 2008 da parte del Gruppo Parlamentare (OMISSIS); allega che già nel luglio del 2008 il ricorrente aveva avuto notizia della sua assunzione comunicata al Centro per l’impiego e ribadisce come tale comunicazione ad opera del Gruppo Parlamentare era sufficiente ai fini della valida costituzione di un rapporto di lavoro subordinato. Sulla base delle emergenze processuali, la Corte territoriale avrebbe dovuto concludere riconoscendo che a far data dal 9 maggio 2008 il ricorrente era transitato alle dipendenze del Gruppo Parlamentare (OMISSIS) e che quest’ultimo, e il senatore G.M., come colui che aveva agito in nome e per conto del medesimo Gruppo, dovevano rispondere solidalmente, personalmente e illimitatamente per tutte le obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro intercorso col signor T., anche quanto agli effetti del licenziamento intimato.

28. Col dodicesimo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 230,244 e 245 c.p.c., per avere la Corte d’appello illogicamente limitato il numero dei testimoni a due, senza peraltro dare ingresso alla prova per interpello richiesta con riferimento al senatore G.M., in tal modo comprimendo in maniera inopinata e irragionevole il diritto di difesa del ricorrente.

29. Preliminarmente, in relazione al deposito del certificato di morte del sen. Ma.Gi. in data 25.7.2020, si rileva che nel giudizio di cassazione, dominato dall’impulso d’ufficio, non trova applicazione l’istituto della interruzione del processo per uno degli eventi previsti dagli artt. 299 c.p.c. e segg., con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo, né consente agli eredi di tale parte l’ingresso nel processo (v. Cass. n. 1757 del 2016; n. 24635 del 2015).

30. Al fine di una razionale analisi dei motivi di ricorso, si rileva che quelli contrassegnati dai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 7, e 8 censurano la sentenza d’appello nella parte in cui ha respinto le domande proposte nei confronti del Gruppo Parlamentare (OMISSIS) e dei senatori M., Ma. e N.; i motivi di cui ai numeri 9, 10 e 11 riguardano le statuizioni d’appello di rigetto della domanda proposta verso il Gruppo Parlamentare (OMISSIS) e il senatore G.; i motivi di cui ai numeri 6 e 12 denunciano violazioni di norme processuali riferibili a tutte le parti convenute.

31. Il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente, in quanto affrontano, da diversi punti di vista, la medesima questione della legittimazione passiva dei gruppi parlamentari costituiti sotto diverse legislature. Essi risultano fondati nei limiti di seguito illustrati.

32. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 27863 del 2008, nel dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario in una controversia avente ad oggetto il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di un gruppo parlamentare, hanno precisato che “nel quadro costituzionale vigente, debbono essere distinti due piani di attività dei gruppi parlamentari: uno squisitamente parlamentare, in relazione al quale i gruppi costituiscono gli strumenti necessari per lo svolgimento delle funzioni proprie del parlamento, come previsto e disciplinato dalle norme della Costituzione, dalle consuetudini costituzionali, dai regolamenti delle camere e dai regolamenti interni dei gruppi medesimi; l’altro, più strettamente politico, che concerne il rapporto del singolo gruppo con il partito politico di riferimento, ed in ordine al quale i gruppi parlamentari sono da assimilare ai partiti politici, cui va riconosciuta la qualità di soggetti privati, con conseguente esclusione del divieto di interferenza da altri poteri, e in particolare dall’autorità giudiziaria”.

33. Con la successiva sentenza n. 11027 del 2009, pronunciata nella medesima controversia già oggetto del regolamento di giurisdizione, in cui la ricorrente aveva convenuto in giudizio il “gruppo parlamentare federalista Europeo” tout court, senza tenere conto che nel periodo di tempo in contestazione erano esistiti diversi gruppi parlamentari nel senso di diversi soggetti giuridici (associazioni non riconosciute), questa S.C. ha osservato che “a norma degli artt. 14 e segg., del regolamento della Camera dei deputati, il gruppo parlamentare si costituisce (id est “viene a giuridica esistenza”) all’inizio di ogni legislatura (e, precisamente ex art. 14 reg. cit., “entro due giorni dalla prima seduta della Camera su autorizzazione dell’Ufficio di Presidenza”) e il gruppo parlamentare così costituito non può, quindi, ritenersi continuazione di un gruppo parlamentare della precedente legislatura scioltosi con essa”; in tal modo riconoscendo come ogni gruppo parlamentare costituisca un autonomo soggetto giuridico, che nasce e si estingue in connessione con le singole legislature.

34. Nello stesso senso si è espressa la successiva sentenza n. 12817 del 2014 (pronunciata sul ricorso proposto avverso la sentenza emessa in sede di rinvio da Cass. n. 11027 del 2009), che ha rilevato come il giudice del rinvio avesse “disatteso nei fatti il principio di diritto su richiamato, secondo cui ciascun gruppo parlamentare non può ritenersi prosecuzione o continuazione di un gruppo parlamentare della precedente legislatura e, in linea più generale, ha trascurato di considerare che si è in presenza di soggetti giuridici diversi, sicché l’estinzione di uno di essi (ovvero di un gruppo parlamentare) non comporta alcun fenomeno di successione nel debito in capo al diverso soggetto, venuto a giuridica esistenza successivamente. La diversità giuridica tra i diversi gruppi parlamentari e la reciproca autonomia escludono pertanto che (ndr. il gruppo costituito nella successiva legislatura) possa essere ritenuto responsabile di obbligazioni assunte dai gruppi parlamentari che lo hanno preceduto”.

35. La Corte d’appello di Roma, richiamato l’orientamento di legittimità appena citato, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Gruppo Parlamentare (OMISSIS) sul presupposto che fosse stato convenuto in giudizio come soggetto unitariamente considerato, nonostante il succedersi delle singole legislature nell’arco temporale dal 15.11.1994 al 30.4.2008 in cui si assume svolto il rapporto di lavoro subordinato.

36. La Corte di merito non ha però considerato che il ricorrente, come si ricava dal ricorso introduttivo di primo grado e dal ricorso in appello, trascritti nel ricorso per cassazione, aveva convenuto in giudizio anche il Gruppo Parlamentare (OMISSIS), in persona dei presidenti pro tempore che si sono succeduti nelle singole legislature, ed esattamente in persona di Ma.Gi. presidente pro tempore nel periodo dal 15.11.1994 al 29.5.2001, N.D. presidente pro tempore dal 30.5.2001 al 27.4.2006, M.A. presidente pro tempore dal 28.4.2006 al 30.4.2008.

37. L’azione dell’attuale ricorrente era stata quindi esercitata anche nei confronti dei diversi soggetti giuridici, corrispondenti ai singoli gruppi parlamentari che si erano succeduti (costituiti ed estinti) nel citato arco temporale, in coincidenza con la nascita e la fine delle singole legislature, in persona dei rispettivi presidenti.

38. Difatti, i senatori sopra indicati erano stati citati sia quali presidenti pro tempore, nei diversi segmenti temporali coincidenti con le singole legislature, del Gruppo Parlamentare (OMISSIS) e sia quali soggetti che avevano agito in nome e per conto di tale Gruppo Parlamentare, ai sensi dell’art. 38 c.c..

39. I giudici di appello, sull’erroneo presupposto che fosse stato citato in giudizio solo un soggetto inesistente, cioè il Gruppo Parlamentare (OMISSIS) tout court, non hanno esaminato la domanda proposta dal T. e volta a far accertare lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato che si assume svolto, nell’arco temporale suddetto, alle dipendenze dei gruppi parlamentari formatisi nelle singole legislature che si sono succedute e in persona dei rispettivi presidenti pro tempore.

40. Hanno quindi del tutto omesso di esaminare, ritenendola assorbita dal difetto di legittimazione passiva del Gruppo parlamentare inteso in senso unitario, la domanda di accertamento del rapporto di lavoro subordinato proposta anche nei confronti del Gruppo Parlamentare, in persona dei presidenti pro tempore, di volta in volta esistito in coincidenza con le singole legislature.

41. La sentenza d’appello, infatti, non contiene alcuna statuizione sulla domanda di accertamento del rapporto di lavoro subordinato, in relazione al periodo (dal 15.11.1994 al 27.4.2006) in cui l’attuale ricorrente assume di aver lavorato in base a sedici formali contratti di collaborazione coordinata e continuativa oppure “in nero”, domanda svolta dal T. sia nei confronti del Gruppo Parlamentare tempo per tempo esistito, per la durata delle singole legislature, sia nei confronti dei senatori come coloro che hanno agito in nome e per conto del Gruppo, ai fini della responsabilità sussidiaria di cui all’art. 38 c.c..

42. Con riferimento alla responsabilità dei Gruppi parlamentari, questa Corte ha ritenuto, all’esito di un ampio dibattito dottrinale, che “l’associazione non riconosciuta è un soggetto collettivo dotato di una sia pur limitata capacità giuridica e, anche se privo di personalità giuridica, rappresenta comunque un soggetto di diritto distinto dagli associati, con un proprio patrimonio, costituito dal fondo comune, una propria capacità sostanziale e processuale che si esplica attraverso le persone fisiche legate da un rapporto organico, e non di mera rappresentanza volontaria dagli associati, una propria organizzazione, interna ed esterna” (v. Cass. n. 12817 del 2014; n. 2601 del 1986).

43. Si è quindi chiarito che la diversità giuridica tra i diversi gruppi parlamentari e la reciproca autonomia escludono che il singolo gruppo che si costituisce in una determinata legislatura possa essere ritenuto responsabile di obbligazioni assunte dai gruppi parlamentari che lo hanno preceduto. Ma ciò non esclude che ogni gruppo, per il periodo in cui è esistito, possa essere considerato responsabile di obbligazioni assunte attraverso i suoi organi, ad esempio nei confronti di un lavoratore.

44. Su un diverso piano opera la responsabilità di cui all’art. 38 c.c.. Tale disposizione ha affiancato alla responsabilità dell’ente una responsabilità personale e solidale di colui che ha agito in nome per conto dell’associazione, creando tra gli stessi un vincolo di solidarietà in tutto assimilabile ad una fideiussione ex lege, diretta a tutelare i terzi che possono ignorare la consistenza economica del fondo comune e fare affidamento sulla solvibilità di chi ha negoziato con loro.

45. Questa Corte ha precisato che “la responsabilità personale e solidale prevista dall’art. 38 c.c., comma 2, per colui che agisce in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta, non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione, bensì all’attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi, con la conseguenza che chi invoca in giudizio tale responsabilità è gravato dall’onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell’interesse dell’associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all’interno dell’ente (v. Cass. 28733 del 2011; n. 26290 del 2007; principio ribadito a proposito dei gruppi parlamentari dalle sentenze Cass. n. 11207 del 2009 e n. 12817 del 2014 cit.).

46. Sempre sul piano generale, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la responsabilità personale e solidale di colui che agisce in nome e per conto di un’associazione non riconosciuta non è riferibile, neppure in parte, ad un’obbligazione propria dell’associato, ma ha carattere accessorio rispetto alla responsabilità primaria dell’associazione stessa, di talché detta obbligazione (di natura solidale) è legittimamente inquadrabile fra quelle di garanzia ex lege, assimilabili alla fideiussione. Ne consegue che tale responsabilità grava esclusivamente sui soggetti che hanno agito in nome e per conto dell’associazione, attesa l’esigenza di tutela dei terzi che, nell’instaurazione del rapporto negoziale, abbiano fatto affidamento sulla solvibilità e sul patrimonio dei detti soggetti, non potendo il semplice avvicendamento nelle cariche sociali del sodalizio comportare alcun fenomeno di successione nel debito in capo al soggetto subentrante, con esclusione di quello (attualmente sostituito) che aveva in origine contratto l’obbligazione (Cass., 29 dicembre 2011, n. 29733; Cass., 24 ottobre 2008, n. 25748; Cass., 12 gennaio 2005, n. 455; Cass. 6 agosto 2002 n. 11759; Cass., 4 marzo 2000, n. 2471; 27 dicembre 1991 n. 13946).

47. Nel caso di specie, i senatori M., Ma. e N. sono stati citati in giudizio anche ai sensi dell’art. 38 c.c., in qualità di condebitori solidali del Gruppo parlamentare (OMISSIS), ma una volta ritenuta insussistente l’obbligazione principale, facente capo al detto Gruppo parlamentare, perché citato come gruppo unitario e come tale inesistente, la Corte appello ha omesso di valutare anche la configurabilità di una responsabilità accessoria in capo ai condebitori, presidenti, pacificamente ritenuti fideiussori ex lege, ricollegabile ad una attività negoziale di costituzione e/o gestione del rapporto di lavoro col T., avendo i giudici di appello unicamente esaminato (ed escluso) il compimento da parte dei medesimi di “condotte positive illecite nei riguardi del T.” in relazione alla domanda da questi proposta di risarcimento danni per demansionamento e mobbing relativamente al periodo di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato a partire dall’1.4.2006.

48. Per le ragioni esposte, i primi tre motivi di ricorso devono trovare accoglimento nei limiti finora specificati. Risultano assorbiti i motivi dal n. 4 al n. 8 (e tra questi il motivo n. 6 per quanto riferibile al Gruppo Parlamentare (OMISSIS)), nella parte in cui censurano l’erronea valutazione delle risultanze istruttorie ai fini dell’accertamento del rapporto di lavoro subordinato.

49. Il nono e il decimo motivo, che investono le statuizioni d’appello di rigetto della domanda proposta verso il Gruppo Parlamentare (OMISSIS) e il senatore G., possono essere trattati unitariamente in quanto entrambi volti a censurare la decisione di secondo grado nella parte in cui ha escluso l’unicità dei gruppi parlamentari che si succedono tra le varie legislature nonché l’applicabilità delle disposizioni in tema di fusione delle società o delle associazioni riconosciute.

50. I motivi non possono trovare accoglimento per le implicazioni derivanti dalla diversità ed autonomia, quali soggetti giuridici, dei gruppi parlamentari che nascono e si estinguono in coincidenza con le singole legislature. Deve pertanto ribadirsi l’orientamento di questa Corte (Cass. n. 11027 del 2009; n. 12817 del 2014 cit.) secondo cui ciascun gruppo parlamentare è un soggetto giuridico diverso e non può essere considerato prosecuzione o continuazione di un gruppo parlamentare della precedente legislatura, a prescindere dalla continuità politica tra i partiti di riferimento. La diversità giuridica tra i diversi gruppi parlamentari e la reciproca autonomia escludono che il gruppo costituito nella successiva legislatura possa essere ritenuto responsabile di obbligazioni assunte dai gruppi parlamentari che lo hanno preceduto.

51. Il Gruppo Parlamentare (OMISSIS) non può quindi considerarsi responsabile delle obbligazioni eventualmente assunte, nei confronti dell’attuale ricorrente, dai Gruppi parlamentari (OMISSIS) esistiti nelle legislature succedutesi dal 1994 al 2008. A ciò consegue, inoltre, che nessun rilievo può assumere la dedotta violazione del principio di non contestazione, oggetto del motivo n. 6 di ricorso, che risulta, nella parte riferibile al Gruppo Parlamentare (OMISSIS), inammissibile.

52. Quanto alla censura di mancata applicazione analogica delle norme dettate per le società, deve preliminarmente osservarsi che la fattispecie giuridica della fusione tra enti giuridici presuppone la contemporanea esistenza delle società o delle associazioni partecipi del processo di unificazione, là dove nel caso di specie è espressamente regolamentata l’estinzione dell’associazione-gruppo parlamentare in coincidenza con la fine della legislatura e la costituzione di un nuovo gruppo all’inizio di ogni nuova legislatura, sicché è logicamente impossibile ipotizzare l’unificazione per fusione di due distinti e coesistenti gruppi parlamentari.

53. Ove anche si superasse tale ostacolo logico e si ipotizzasse l’applicazione analogica alle associazioni non riconosciute delle disposizioni dettate per le società e le associazioni riconosciute (in tal senso v. Cass. n. 1476 del 2007), dovrebbe comunque escludersi un fenomeno successorio, in base a quanto già precisato da questa Corte secondo cui “Lo scioglimento di un’associazione non riconosciuta e la sua confluenza con altra o in altra associazione non riconosciuta non dà… luogo ad una successione a titolo universale dell’organismo nato dall’unificazione, o di quello di confluenza, nei rapporti dell’associazione estinta, non configurandosi tale operazione come una fusione o un’incorporazione nel senso tecnico di cui all’art. 2501 c.c., in quanto l’estraneità di tali enti al regime di pubblicità nel registro delle imprese esclude la possibilità di dar corso agli adempimenti inderogabilmente prescritti dalla predetta disposizione ai fini della salvaguardia delle ragioni dei terzi” (v. Cass. n. 5746 del 2007).

54. Anche l’undicesimo motivo si rivela inammissibile.

55. Le critiche sollevate, se pure veicolate come violazione di legge, investono non l’interpretazione ed applicazione di norme di diritto bensì la ricostruzione del fatto (quanto al momento in cui il T. ha avuto conoscenza della assunzione comunicata al Centro per l’impiego) e la valutazione dei giudici di appello sulla inidoneità di tale comunicazione, in quanto eseguita per mero errore, ai fini della conclusione di un contratto di lavoro subordinato.

56. Una simile censura, poiché sollecita una revisione del materiale probatorio, non può trovare ingresso nel giudizio di legittimità.

57. Anche il dodicesimo motivo è inammissibile alla luce del costante orientamento di questa S.C. secondo cui la riduzione delle liste testimoniali sovrabbondanti costituisce un potere tipicamente discrezionale del giudice di merito, esercitabile anche nel corso dell’espletamento della prova, potendo il giudice non esaurire l’esame di tutti i testimoni ammessi qualora, per i risultati raggiunti, ritenga superflua l’ulteriore assunzione della prova, con giudizio che si sottrae al sindacato di legittimità se congruamente motivato anche per implicito dal complesso della motivazione (v. Cass. n. 11810 del 2016; n. 9551 del 2009; n. 15955 del 2004).

58. Per le considerazioni svolte, vanno accolti i primi tre motivi di ricorso nei limiti sopra specificati, dichiarati assorbiti i motivi dal n. 4 al n. 8 (il motivo n. 6 per la parte riferibile al Gruppo parlamentare (OMISSIS)), dichiarati inammissibili i residui motivi; la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

59. Ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, si ritiene opportuno enunciare il seguente principi di diritto: “Sussiste la legittimazione passiva dei singoli Gruppi Parlamentari (nel caso di specie presso il Senato della Repubblica) che si sono costituiti e si sono estinti in coincidenza con la nascita e la fine delle singole Legislature, citati in giudizio in persona dei presidenti pro tempore che si sono succeduti nelle singole Legislature. Tale legittimazione passiva è diversa ed autonoma rispetto a quella dei soggetti che hanno agito in nome e per conto del Gruppo Parlamentare, ai sensi dell’art. 38 c.c.”.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso, per quanto di ragione; dichiara assorbiti i motivi dal n. 4 al n. 8; dichiara inammissibili i motivi dal n. 9 al n. 12; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 12 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2021

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