Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20398 del 01/08/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20398 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: SCALISI ANTONINO

ORDINANZA
sul ricorso 12776-2017 proposto da:
DEL GALLO DI ROCCAGIOV1NE GIULIA ,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 94, presso lo studio
dell’avvocato MAURO LONGO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente contro
ROMA CAPITALE 02438750586, in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI 1 TEMPIO DI
GIOVE 21, presso gli Uffici dell’AVVOCATURA CAPITOLINA,
rappresentata e difesa dall’avvocato PII ;,R 1,UDOV CO PATRIARCA;

– con troricorrente avverso la sentenza n. 22074/2016 del TRIBUNALE di ROMA,
depositata il 24/11/2016;

Data pubblicazione: 01/08/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 18/04/2018 dal Consigliere Dott. ANTONINO

SCALISI.

Ric. 2017 n. 12776 sez. M2 – ud. 18-04-2018
-2-

RG. 12776 del 2017 Del Gallo di Roccagiovine – Roma Capitale

Ritenuto che
il Consigliere relatore dott. A. Scalisi ha proposto che la
controversia di cui al RG. 1238 del 2017, fosse trattata in
Camera di Consiglio non partecipata dalla Sesta Sezione Civile di

deposito della sentenza è un fatto certo ed oggettivamente
accertabile e non può essere ricostruita mediante presunzione.
La proposta del relatore è stata notificata alle parti.
Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe.
Il Collegio prende atto che :
Giulia Del Gallo di Roccagiovine, con ricorso depositato in data
22 maggio 2013 impugnava la cartella esattoriale n.
09720130168925724, innanzi al giudice di Pace di Roma.
Il giudice di Pace di Roma, con sentenza depositata in cancelleria
in data 17 dicembre 2015, con n. 50430/14, dichiarava il ricorso
inammissibile.
Avverso tale sentenza, l’odierna ricorrente, con atto di citazione
notificato in data 24 maggio 2016, proponeva appello.
Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 22074 del 2016,
dichiarava inammissibile l’appello per tardività. In particolare, il
Tribunale di Roma ha così testualmente statuito:
«verificato come l’odierno appellante abbia impugnato la
sentenza in data 24.05. 16, come da citazione via pec; verificato

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questa Corte, ritenendo il ricorso fondato, posto che la data di

RG. 12776 del 2017 Del Gallo di Roccagiovine – Roma Capitale

come da un recente arresto della Suprema Corte “deposito e
pubblicazione della sentenza coincidono e che, nel caso in cui tali
momenti risultino impropriamente scissi mediante apposizione in
calce alla sentenza di due date diverse, ai fini della verifica della

giudice deve accertare il momento in cui la sentenza è divenuta
conoscibile, attraverso il deposito ufficiale in cancelleria e
l’inserimento di essa nell’elenco cronologico delle sentenze con
attribuzione del relativo numero identificativo ” (Cass. Su
n.18569/ 16); atteso che nel caso in esame il procedimento di
primo grado è stato iscritto nel 2015 (Rgn. 59256/15) e la
sentenza depositata in data 6 marzo 2014 con attribuzione di un
cronologico del 2014, di guisa da doversi ritenere al più tardi
inserita nell’elenco al 31 dicembre 2014 e che, perciò, il dies a
quo di decorrenza dei sei mesi per l’impugnazione doveva essere
collocato a tale data il 31 dicembre 2014) e non in data 17
dicembre 2015 come considerato dall’appellante in virtù del
timbro posto dalla cancelleria in calce alla sentenza.
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da Giulia Del
Gallo di Roccagiovine per due motivi. Roma Capitale ha resistito
con controricorso.
Ragioni della decisione
1.= Giulia Del Gallo di Roccagiovine lamenta:

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tempestività dell’impugnazione proposta nel termine lungo, il

RG. 12776 del 2017 Del Gallo di Roccagiovine – Roma Capitale

a)

con il primo motivo difetto di motivazione. Erronea

attribuzione di rilevanza esterna alla data di deliberazione della
causa e deposito della minuta. Omesso esame circa un fatto
decisivo per il giudizio (art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc.

Secondo la ricorrente, avrebbe errato il Tribunale di Roma nel
ritenere che la sentenza di primo grado oggetto di appello fosse
stata depositata in data 6 marzo 2014 non tenendo conto che
l’unica attestazione di avvenuto deposito è quella apposta dal
cancelliere in data 17 dicembre 2015.
b) Con il secondo motivo, erronea attribuzione alla sentenza
impugnata di una data di deposito differente da quella attestata
dal cancelliere (violazione dell’art. 133 cod. proc. civ.).
Secondo la ricorrente, il Tribunale avrebbe attribuita alla data di
deliberazione della sentenza (art. 132 comma 1 n. 3) e, quindi,
di predisposizione della minuta, un rilievo esterno che è del tutto
escluso dalla legge considerato che l’art. 327 cod. proc. civ. nel
fissare il termine di decadenza dell’impugnazione fa esplicito
riferimento alla pubblicazione della sentenza che è, appunto, la
rubrica dell’art. 133 cod. proc., civ. con esclusione di ogni altro
riferimento temporale. Sicché, ritiene la ricorrente, posto che la
sentenza impugnata contiene una sola data di deposito
rispondente in quella del 17 dicembre 2015, risulterebbe

civ.)

RG. 12776 del 2017 Del Gallo di Roccagiovine – Roma Capitale

inconferente anche il richiamo alla sentenza della Corte di
cassazione secondo la quale “(…) nel caso in cui tali momenti
risultino impropriamente scissi mediante apposizione in calce alla
sentenza di due date diverse, ai fini della verifica della

giudice deve accertare il momento in cui la sentenza è divenuta
conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria (…),
perché la sentenza non contiene una doppia data ma una sola
data di deposito.
1.1.= Entrambi i motivi che, per la loro innegabile connessione,
vanno esaminati congiuntamente sono fondati.
Va qui premesso che la disposizione contenuta nell’art. 133 cod.
proc. civ., consta di due proposizioni: “La sentenza è resa
pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l’ha
pronunciata. Il cancelliere da atto del deposito in calce alla
sentenza e vi appone la data e la firma”. Quindi, l’attività del
cancelliere per la pubblicazione della sentenza è ricognitiva della
completezza del documento in originale, che la contiene,
vincolata nel quomodo – mediante apposizione di data e firma in
calce – e nel quando, dovendo egli dare atto del deposito, e
perciò nel luogo e nella data in cui avviene (attestazione assistita
dalla presunzione di veridicità, fino a querela di falso: art. 2700
cod. civ., Cass. 22 aprile 2009 n. 9622 e 23 luglio 2009 n.

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tempestività dell’impugnazione proposta nel termine lungo il

RG. 12776 del 2017 Del Gallo di Roccagiovine – Roma Capitale

17290). E, poiché la norma dispone “la sentenza è resa pubblica
mediante deposito”, la pubblicazione è effetto legale della
certificazione da parte del cancelliere della consegna ufficiale
della sentenza, ed, in tal modo, egli completa il procedimento di

continuità, tra la consegna ed il deposito, non avendo il
legislatore accolto il progetto, secondo cui doveva essere
mantenuto l’annuncio del cancelliere in udienza previsto nel
codice del 1865, attesa la gravità degli effetti derivanti dalla
pubblicazione, volendo privilegiare l’interesse a realizzare
immediatamente e direttamente, erga omnes, in modo
oggettivamente e legalmente certo – mediante la firma del
pubblico ufficiale fidefacente – il fine pubblico della conoscibilità
del provvedimento giurisdizionale.
Ora, la sentenza del Giudice di Pace riporta, quale data di
deposito, il 17 dicembre 2015. Sicché, essendo l’attestazione
assistita dalla presunzione di veridicità fino a querela di falso,
non è possibile attribuire alla sentenza una data di deposito
diversa, ammesso pure che dalla stessa sentenza apparirebbe
verosimile che non fosse accertabile una data diversa,
eventualmente ricostruibile attraverso presunzioni
verosimilmente legittime, perché la veridicità della data apposta

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pubblicazione che la norma prevede senza soluzione di

RG. 12776 del 2017 Del Gallo di Roccagiovine – Roma Capitale

dal cancelliere può essere disconosciuta, in altra sede diversa da
quella di appello, e, solo, con querela di falso.
Ha errato, dunque il Tribunale nell’aver disatteso la data certa
apposta in calce alla sentenza impugnata e rispedente alla data

base di alcune presunzioni, una data diversa di deposito.
Del tutto inconferente è, altresì, il richiamo alla sentenza delle
Sezioni Unite di questa Corte (Cass. n. 18569 del 2016), atteso
che le Sezioni Unite hanno scrutinato un caso diverso e, cioè,
una sentenza contenente due timbri di deposito, mentre nel caso
in esame la data di deposito è una e, solo il Tribunale ha
ritenuto di dover ricercare altra data di deposito presuntiva
avuto riguardo all’ iscrizione nel registro cronologico
In definitiva, il ricorso va accolto la sentenza impugnata va
cassata e la causa va rinviata al Tribunale di Roma nella persona
di altro magistrato, anche per la liquidazione delle spese del
presente giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia
la causa al Tribunale di Roma nella persona di altro magistrato, il
quale provvederà alla liquidazione, anche, delle spese del
presente giudizio di cassazione.

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del 17 dicembre 2015 e abbia ritenuto legittimo ricostruire, sulla

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