Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20397 del 28/09/2020
Cassazione civile sez. VI, 28/09/2020, (ud. 13/07/2020, dep. 28/09/2020), n.20397
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 33248-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
e contro
M.L.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 4103/11/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 03/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 13/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO
DELLI PRISCOLI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente avente ad oggetto un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2005 e la Commissione Tributaria Regionale respingeva l’appello dell’Agenzia delle entrate;
l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione e successivamente depositava istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che con il motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 78 del 2009, art. 12, commi 2 bis e 2 ter, nonchè falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 3, e art. 12 preleggi, in quanto nella specie si sarebbero dovuti raddoppiare i termini per l’accertamento perchè l’art. 12 cit., avrebbe portata retroattiva;
considerato che, a seguito del ricorso, l’Avvocatura dello Stato depositava istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere dal momento che, con nota del 30 settembre 2019, la direzione provinciale di (OMISSIS) dell’Agenzia delle entrate aveva comunicato che la parte contribuente aveva presentato domanda del D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, convertito con modificazioni dalla L. n. 139 del 2018, e che la domanda e il relativo versamento sono stati effettuati nei termini prescritti dal citato art. 6, e che le spese devono essere compensate come previsto dal cit. art. 6, comma 13, (Cass. 11 novembre 2019, nn. 29015, 29016, 29017, 2901929020; 6 novembre 2019, n. 28560; 5 novembre 2019, n. 28438).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere; spese compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2020