Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20397 del 26/09/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 20397 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: DE CHIARA CARLO
ORDINANZA
sul ricorso 13880-2012 proposto da:
MAURO ROSA RARS061C43A783N.) elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA FLAMINIA 357, presso lo studio dell’avvocato
GIUSEPPE DI SIMONE, rappresentata e difesa sia in proprio che
dall’avvocato SERGIO CILIEGI giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
FALLIMENTO THINK3 SRL;
-intimato –
avverso il decreto n. R.G. 18567/2011 del TRIBUNALE di
BOLOGNA DF.T 2/05/2012, depositato il 03/05/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/06/2014 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.
PREMESSO
555C
.X1.1
Data pubblicazione: 26/09/2014
Che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto
segue:
<<1. — II Tribunale di Bologna ha dichiarato improcedibile
l'opposizione proposta dall'avv. Rosa Mauro allo stato passivo del
fallimento Think3 Inc. perché il ricorso con il decreto di fissazione 99, commi quarto e quinto, legge fallim. Ad avviso del Tribunale,
infatti, il termine di dieci giorni dallg comunicazione del predetto
decreto, previsto dal quarto comma, è perentorio e il termine a
comparire previsto dal quinto comma, ancorché ordinatorio, non può
comunque essere prorogato dopo la sua scadenza, mentre nella specie
la ricorrente, dopo aver eseguito la notifica intempestivamente, non
essendo il curatore comparso all'udienza aveva solo a quel punto
chiesto nuovo termine per la notifica.
L'avv. Mauro ha proposto ricorso per cassazione con due morivi
di censura. Il curatore intimato non ha svolto difese.
2. — Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione
dell'art. 99, comma 4, legge fallim., lamentando che il Tribunale abbia
considerato perentorio il termine ivi previsto, che invece è ordinatorio.
3. — Con il secondo motivo si denuncia violazione dell' art. 99,
comma quinto, legge fallirn., lamentando che il Tribunale abbia ritenuto
non prorogabile prima della scadenza il termine a comparire, previsto in
favore del curatore, allorché, come nella specie, la notifica nei confronti
di quest'ultimo non sia omessa, ma sia solo tardiva.
4. — I due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto
connessi, sono fondati.
Il carattere ordinatorio del termine di cui al quarto comma
dell'art. 99, cit., è stato già affermato da questa Corte riellg sentenza n.
8439/2012, sulla scorta delle considerazioni svolte nella sentenza delle
Ric. 2012 n. 13880 sez. MI - ud. 10-06-2014
-2- dell'udienza era stato notificato al curatore oltre i termini di cui all'art. Sezioni Unite n. 25494/2009 che, per quanto formulate con riguardo a
fattispecie regolata dalla disciplina anteriore, sono valide anche con
riferimento a quella attuale, risultante dalle modifiche degli artt. 98 e 99
legge fallirli. introdotte con il d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e il d.lgs. 12
settembre 2007, n. 169. richiamato art. 99, la possibilità che il giudice conceda, in caso di
violazione di esso da parte dell'opponente, un nuovo termine, questa
volta perentorio, deriva dalla natura del termine in questione, che
giustifica l'applicazione analogica della regola della rinnovazione della
notifica prevista per il processo ordinario dall'art. 164 c.p.c., come
chiarito dalle Sezioni Unite nella recente sentenza n. 5700/2014,
riguardante l'introduzione del giudizio di equa riparazione ai sensi
dell'art. 3 L 24 marzo 2001., 4. 89 (nel testo anteriore all2 riforma
introdotta dal d.L 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modif., in L 7
agosto 2012, n, 134) ma contenente argomentazioni in larga parte
suscettibili di applicazione generale ai giudizi introdotti con ricorso da
notificare a cura del ricorrente dopo la fissazione dell'udienza da parte
del giudice.>>;
che detta relazione è stata comunicata al P.M. e notificata agli
avvocati delle parti costituite;
che non sono state presentate conclusioni scritte o memorie;
CONSIDERATO
Che il Collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione
sopra trascritta;
che pertanto il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato
va conseguentemente cassato con rinvio al giudice indicato in
dispositivo, il quale si atterrà ai principi di diritto enunciati negli ultimi
due capoversi della rela7ione sopra trascritta e provvederà anche sulle
Ric. 2012 n. 13880 sez.
-3-
– ud. 10-06-2014
Quanto al termine a comparire previsto dal quinto comma del
spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e
rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Bologna in diversa
composizione.
2014.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 giugno