Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20397 del 26/07/2019
Cassazione civile sez. VI, 26/07/2019, (ud. 04/04/2019, dep. 26/07/2019), n.20397
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18977-2017 proposto da:
COMUNE DI CASTEL CONDINO, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OFANTO 18, presso lo studio
dell’avvocato ALESSIO FOLIGNO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
ENEL PRODUZIONE SPA (OMISSIS), in persona del Presidente pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 14, presso lo
STUDIO LEGALE TRIBUTARIO DI TANNO E ASSOCIATI, rappresentata e
difesa dagli avvocati ROSAMARIA NICASTRO, ENRICO PAULETTI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 12/1/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II
GRADO di TRENTO, depositata il 23/01/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 04/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO
ANTONIO FRANCESCO.
Fatto
RILEVATO
che:
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria di secondo grado di Trento rigettava l’appello proposto dal Comune di Castel Condino avverso la decisione di primo grado che aveva accolto i ricorsi proposti da Enel Produzione S.p.A. contro le sanzioni irrogate in relazione agli avvisi di accertamento ICI per gli anni 2006 e 2007.
Avverso la suddetta sentenza, il Comune di Castel Condino ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
Resiste con controricorso la società contribuente.
Con apposita istanza, la società contribuente ha chiesto la sospensione del processo ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 8, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 96 del 2017.
Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Preliminarmente va rilevato che il processo è rimasto sospeso sino al 31 dicembre 2018, avendo la società contribuente presentato istanza di definizione agevolata D.L. n. 50 del 2017 ex art. 11, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 96 del 2017, rappresentando che, vertendo la controversia esclusivamente sulle sanzioni, secondo il disposto del comma 2 della norma suddetta, non era dovuto alcun importo.
Ai sensi del medesimo articolo, comma 10, entro lo stesso termine del 31 dicembre 2018, la parte che ne aveva interesse avrebbe dovuto presentare istanza di trattazione, pena l’estinzione del giudizio.
Atteso che tale adempimento non risulta effettuato, il processo va dichiarato estinto; le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, per espressa previsione del citato art. 11, comma 10, ultimo periodo.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio e pone le spese a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma, il 4 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2019