Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20397 del 11/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 11/10/2016, (ud. 06/07/2016, dep. 11/10/2016), n.20397

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23612/2013 proposto da:

S.R., (OMISSIS), domiciliato ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato CARLO MARSEGLIA giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE FOGGIA, in persona del Sindaco pro tempore Ing.

M.G.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 6,

presso lo studio dell’avvocato VANIA ROMANO, rappresentato e difeso

dall’avvocato DOMENICO DRAGONETTI giusta procura speciale in calce

al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 708/2012 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 22/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/07/2016 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

udito l’Avvocato CARLO MARSEGLIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.R. propose ricorso avverso il decreto con cui il Comune di Foggia gli aveva ordinato il rilascio di un immobile di edilizia residenziale pubblica già assegnato alla nonna del medesimo S. e che questi aveva continuato ad occupare dopo il decesso dell’assegnataria.

Il ricorrente chiese che il decreto fosse disapplicato e che venisse accertato il proprio diritto a subentrare nell’assegnazione dell’appartamento.

Il Tribunale rigettò il ricorso con sentenza che è stata confermata dalla Corte di Appello di Bari, sul principale rilievo che il S. non aveva dimostrato di avere convissuto con la nonna per almeno due anni prima del decesso.

Ricorre per cassazione il S., affidandosi a due articolati motivi; resiste il Comune di Foggia a mezzo di controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo (violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 107, D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, art. 18 e della L.R. Puglia 20 dicembre 1984, n. 54, art. 22″), il ricorrente si duole che la Corte non abbia accolto il motivo con cui l’appellante aveva lamentato che gli atti amministrativi erano stati adottati dal sindaco e non dal dirigente amministrativo competente e senza concedere i termini legali previsti al fine di consentire all’occupante la presentazione di documenti e, comunque, di usufruire di una congrua dilazione per l’esecuzione del rilascio.

Il S. censura la Corte laddove ha affermato che il procedimento di liberazione dell’alloggio non costituisce una “procedura amministrativa vera e propria”, risolvendosi pertanto di un’attività “non obbligatoria, ma facoltativa”, di modo che l’effettuazione della diffida e la fissazione di un termine per l’eventuale presentazione di deduzioni scritte e documenti non possono “ritenersi condizione di legittimità del provvedimento di rilascio dell’alloggio occupato senza titolo”.

Ribadisce l’irregolarità della procedura seguita giacchè nella fattispecie si era agito “senza alcun titolo esecutivo ma solo sulla base di una mera diffida e senza nemmeno la concessione di… termine” per deduzioni e documenti.

1.1. Il motivo è privo di concreto interesse, in quanto l’oggetto della controversia non è costituito dalla idoneità o meno della diffida a costituire titolo esecutivo, bensì – per quanto emerge dal ricorso e dalla sentenza impugnata – della sussistenza o meno del diritto del S. a continuare ad occupare l’immobile subentrando nell’assegnazione (cfr. Cass., n. 6866/1995: “l’oggetto del giudizio di opposizione all’ordine di rilascio per occupazione senza titolo di un alloggio dell’edilizia residenziale pubblica… è costituito dall’accertamento circa la sussistenza o meno del diritto dell’opponente al godimento dell’alloggio, in relazione alle domande ed eccezioni concretamente formulate dalle parti, a prescindere dalla eventuale motivazione del provvedimento di rilascio, il quale ha il valore giuridico di una pura e semplice intimazione, la cui eventuale dichiarazione di illegittimità è meramente consequenziale all’accertamento circa l’esistenza di un titolo al godimento dell’alloggio”).

Da ciò consegue che gli eventuali vizi della procedura prodromica al ricorso proposto dal S. non possono valere a censurare la correttezza della sentenza che si è pronunciata – escludendola – proprio sulla sussistenza dei requisiti per il subentro.

2. Col secondo motivo (violazione e falsa applicazione della L.R. Puglia n. 54 del 1984, artt. 2 e 15, nonchè dell’art. 24 Cost., dell’art. 115 c.p.c., ed omesso esame di un fatto decisivo), il ricorrente censura l’affermazione della Corte secondo cui “per poter fruire dell’inquadramento entro il nucleo familiare allargato” (come nel caso del S., che ha fatto valere la propria qualità di discendente dell’assegnataria deceduta) “non è sufficiente che vi sia convivenza fra gli interessati, ma che tale convivenza abbia il carattere della stabilità, ossia preesista da almeno un biennio”.

Il ricorrente assume di avere sempre convissuto con la nonna (pur avendo mantenuto la residenza anagrafica in diversa abitazione dal (OMISSIS)), rileva di avere chiesto di provare la circostanza a mezzo di testi e si duole della mancata ammissione di tale prova, contestando la tesi secondo cui la convivenza avrebbe potuto essere dimostrata solo a mezzo di certificazioni anagrafiche.

Censura, inoltre, la Corte per non avere considerato che il requisito della convivenza biennale non doveva necessariamente essere continuativo (potendosi congiungere periodi diversi fino a raggiungere la durata biennale) e per non aver tenuto presente che “il requisito della convivenza non equivale esclusivamente a quello della materiale coabitazione, ma risulta da un coacervo di elementi di valutazione – che può essere anche discordante dalle certificazioni anagrafiche”.

2.1. A prescindere dal rilievo che non risultano censurate tutte le considerazioni in base alle quali la Corte ha escluso il diritto del S. a permanere nell’immobile (cfr. pag. 12 della sentenza), il motivo va disatteso in quanto la Corte di merito ha interpretato la normativa in conformità agli orientamenti di legittimità (oltrechè della condivisibile giurisprudenza amministrativa richiamata), richiedendo la dimostrazione del requisito della convivenza almeno biennale rispetto alla data del decesso (cfr. Cass. n. 9725/1996), da fornire a mezzo di certificazione anagrafica (cfr. Cass. n. 6866/1995, da cui emerge che per i soggetti che siano estranei al nucleo familiare “in senso stretto”, ossia diversi dal coniuge e dai figli, è richiesto il requisito della stabile convivenza da almeno due anni “anagraficamente comprovata”).

3. Il controricorso è inammissibile in quanto risulta notificato (a mezzo posta e, peraltro, senza che risulti prodotto l’avviso di ricevimento) presso la Cancelleria di questa Corte, anzichè – come avrebbe dovuto (cfr. Cass., S.U. n. 10143/2012 e Cass. n. 26696/2013) – all’indirizzo PEC indicato dal ricorrente.

4. L’inammissibilità del controricorso comporta che non debba provvedersi sulle spese di lite a carico del ricorrente.

5. Trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e dichiara l’inammissibilità del controricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2016

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