Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20397 del 05/10/2011

Cassazione civile sez. lav., 05/10/2011, (ud. 14/06/2011, dep. 05/10/2011), n.20397

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 14320/2010 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS), in persona del Presidente del

Consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo

studio dell’avvocato FIORILLO Luigi, che la rappresenta e difende

giusta procura speciale ad litem a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.C.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA RENO 21, presso lo studio dell’avvocato RIZZO Roberto, che

lo rappresenta e difende gisuta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5737/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA

dell’8/07/08, depositata il 22/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO CURZIO;

è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che Poste italiane spa ha proposto ricorso per cassazione n. 14320 del 2010;

rilevato che con tale ricorso ha chiesto che venisse annullata la sentenza della Corte d’appello di Roma, pubblicata il 22 maggio 2009;

rilevato che l’intimato D.C.P. si è difeso con controricorso.

rilevato che le parti hanno depositato verbale di conciliazione in sede sindacale della controversia sottoscritto il 28 febbraio 2011.

Rilevato che pertanto il ricorso è divenuto inammissibile per mancanza di interesse alla decisione e che le parti hanno concordato anche la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2011

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