Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20397 del 01/08/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 20397 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: SCALISI ANTONINO

ORDINANZA
sul ricorso 12035-2017 proposto da:
MANCINI MAURIZIO, Al.\NC1N1 MARCO, elettivamente
domiciliati in ROMA , PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato GIOVANNI
ORTENZI;

– ricorrenti contro
PANICHEI i A DINO, elettivitmcntc domiciliato in ROMA, VIA
TUSCOLAN A 982, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO
COSENZA, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –


C0 11tra

Data pubblicazione: 01/08/2018

PANICHELLI PIETRO, PAN ICHELLI SESTO, VENTURI
ZAIRA, PANICHE] .1.1 CIC11JA

,

PANICHELLI MARIA,

PANICHELLI ELVIRA;
– intimati –

ROMA, depositata il 03/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 18/04/2018 dal Consigliere Dott. ANTONINO
SCALISI.

Ric. 2017 n. 12035 sez. M2 – ud. 18-04-201b
-2-

avverso la sentenza n. 2791/2016 della CORTE D’APPELLO di

RG. 12035 del 2017 Mancini – – Panichelli

Ritenuto che
Consigliere relatore dott.

A.

Scalisi ha proposto

che la

controversia di cui al RG. 1238 del 2017, fosse trattata in
Camera di Consiglio non partecipata dalla Sesta Sezione Civile di

tardivamente
La proposta del relatore è stata notificata alle parti.
Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe.
Il Collegio prende atto che :
Macini Maurizio e Mancini Marco, con ricorso del 2 maggio 2017
hanno chiesto a questa Corte la cassazione della sentenza n.
2791 del 2016, con la quale la Corte di Appello di Roma ha
rigettato l’appello proposto dagli stessi attuali ricorrenti avverso
la sentenza n. 1325 del 2009, con la quale il Tribunale di Tivoli
aveva respinto la domanda degli stessi, proposta nei confronti
dei sigg. Panichelli (intestatari catastali), dell’avvenuto acquisto
per usucapione ventennale dei fondi, distinti al foglio 3 particelle
1197, 1198, 1200, 1202, 1203. 1205, 1206, 1208, 1214 del NCT
del Comune di Guidonia Montecelio.
La cassazione della sentenza della Corte di Appello di Roma è
stata chiesta per due motivi: A) Violazione e falsa applicazione
degli artt. 1140, 1141, 1158 cod. civ., nonché delle previsioni
normative di cui agli artt. 1350, 1351, 1372, 2697 cod. civ. e
degli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ. ai sensi dell’art. 360,
1

questa Corte, ritenendo il ricorso inammissibile perché proposto

RG. 12035 del 2017 Mancini – – Panichelli

primo comma, n., 3 cod. proc. civ. Vizio di omesso esame di un
fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’art. 360, primo comma,
n. 5 cod. proc. civ., in relazione alla validità ed efficacia del
contratto preliminare, assunto quale elemento ostativo al

applicazione degli artt.1421,1350 e 1351 cod. civ., nonché artt.
112 e 183 cod. proc. civ., relativamente all’assunta tardività e/o
novità delle eccezioni svolte con le note ex art. 183 cod. proc.
civ. n. e riguardo la validità del contratto preliminare stipulato in
art. 1969 ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.
con conseguente omesso esame circa un fatto decisivo per il
giudizio ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. Panichelli Dino ha
resistito con controricorso, formulando eccezione preliminare di
tardività del ricorso. Panichelli Pietro, Panichelli Maria e Venturi
Zaira in questa fase non hanno svolto alcuna attività giudiziale.
Ragioni della decisione.
In via preliminare, va esaminata l’eccezione di inammissibilità del
ricorso per tardività dello stesso formulata dal controricorrente.
Secondo il contro ricorrente, posto che la sentenza impugnata
(ancorché munita di atto di precetto), era stata notificata presso
il domicilio eletto dei ricorrenti il 26 settembre 2016, il termine
breve ex artt. 325 e 326 cod. proc. civ. veniva a scadere il 28
novembre 2016, e il ricorso è stato notificato per mezzo pec il 2

2

riconoscimento dell’invocata usucapione. B) Violazione e falsa

RG. 12035 del 2017 Mancini – – Panichelli

maggio 2017, dunque, oltre il termine di decadenza per
l’impugnazione.
1.1.= L’eccezione è fondata.
Dalla documentazione allegata dal controricorrente Panichelli

con formula esecutiva, il 26.9.2026, al domicilio eletto presso il
difensore costituito. In tema di impugnazione, ai fini del decorso
del termine breve previsto dall’art. 326 c.p.c., la notifica della
sentenza effettuata nel domicilio eletto presso il difensore è
equivalente a quella effettuata, ai sensi degli artt. 170 e 285
c.p.c., nei confronti del procuratore costituito della parte, atteso
che entrambe le forme di notificazione soddisfano l’esigenza di
assicurare che la sentenza sia portata a conoscenza della parte
per il tramite del suo difensore tecnico, come tale
professionalmente qualificato a valutare l’opportunità
dell’impugnazione (Cass. 15.6.2004, n. 11257; 24.11.2005, n.
24795). La notificazione della sentenza munita della formula
esecutiva alla parte presso il procuratore costituito, pertanto, è
idonea a far decorrere il termine di sessanta giorni per proporre
ricorso per cassazione previsto dall’art. 325 c.p.c., comma 2,
(Cass. 8.5.2008, n. 11216; 2.4.2009, n. 8071; 11.6.2009, n.
13546), anche per la stessa parte notificante (Cass. 12.6.2007,
n. 13732), indipendentemente dallo scopo per cui detta notifica è
stata effettuata (Cass. 19.11.2007 n. 23829). L’inammissibilità
3

Dino, si desume che la sentenza è stata notificata ai ricorrenti,

RG. 12035 del 2017 Mancini – – Panichelli

dell’impugnazione derivante dall’inosservanza dei termini all’uopo
stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela d’interessi di
carattere generale e, come tale, è insanabile, oltre che rilevabile
d’ufficio (Cass. 5.4.2005, n. 6983). Nel proporre il ricorso, i sigg.

3.5.2016, non è stata notificata, e propongono l’impugnazione
con notifica alla controparte in data 2 maggio 2017.
L’impugnazione è, dunque, tardiva.
L’accoglimento dell’eccezione di tardività del ricorso esime
questa Corte di esaminare i motivi del ricorso.
In definitiva il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese
seguono la soccombenza e vengono liquidate con il dispositivo. Il
Collegio dà atto che, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del
DPR 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento, da
parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma
1-bis dello stesso art. 13.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condanna i ricorrenti in solido
a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio di
cassazione, che liquida in C. 1.600,00, di cui C. 200,00 per esborsi oltre
spese generali pari al 15% dei compensi e accessori come per legge; dà
atto che, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002
sussistono i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti
4

Mancini, dichiarano erroneamente che la sentenza, depositata il

RG. 12035 del 2017 Mancini – – Panichelli

dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto
per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile di
questa Corte di Cassazione il 18 aprile 2018.

DEPOSITAIO íN CANCFLIERip
..

i

2016

tI Funziona
Paolo TALARICO
(,‘2

5

Il

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA