Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20396 del 11/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. III, 11/10/2016, (ud. 06/07/2016, dep. 11/10/2016), n.20396

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23102/2013 proposto da:

CGA SRL IN LIQUIDAZIONE, (OMISSIS), in persona del liquidatore e

legale rappresentante Ing. C.R.A., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 110, presso lo studio

dell’avvocato MARCO MACHETTA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIUSEPPE MILOTTA giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MEAL IMMOBILIARE SRL, in persona del legale rappresentante

P.E., elettivamente domiciliata in ROMA, V. G. BORSI 4, presso lo

studio dell’avvocato GIOVANNI CATINI, che la rappresenta e difende

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1257/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 25/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/07/2016 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

udito l’Avvocato GIUSEPPE MILOTTA;

udito l’Avvocato GIOVANNI CATINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 21.6.2005, la Corte di Appello di Roma dichiarò risolto, per inadempimento della conduttrice CGA s.r.l., un contratto di locazione intercorso con la Meal Immobiliare s.r.l. e relativo ad un immobile sito in (OMISSIS); la Corte omise di provvedere in ordine al pagamento dei canoni richiesti dalla locatrice (pur dando atto, nella sola parte motiva, della fondatezza della relativa richiesta) e la sentenza, non impugnata per cassazione, passò in giudicato.

Ottenuto il rilascio dell’immobile nel (OMISSIS), la Meal agì nuovamente per ottenere il pagamento della somma di 246.567,00 Euro, di cui 167.550,00 Euro a titolo di differenza fra i canoni corrisposti e quelli dovuti dal (OMISSIS) ed Euro 79.017,00 per indennità di occupazione dal (OMISSIS) al (OMISSIS).

Eccepita dalla C.G.A. l’esistenza del giudicato formatosi sulla precedente sentenza della Corte di Appello, il Tribunale ritenne che la domanda fosse preclusa dal giudicato soltanto in relazione al periodo di vigenza del contratto (ossia dal (OMISSIS), data alla quale erano retroagiti gli eftetti della risoluzione), mentre poteva essere esaminata – ed accolta – per il periodo compreso fra il (OMISSIS) e la data del rilascio, atteso che le somme richieste per tale periodo dovevano essere imputate a indennità di occupazione e non rientravano nella richiesta di pagamento dei canoni non esaminata dalla sentenza passata in giudicato.

La Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza, salvo escludere la debenza dell’IVA, trattandosi di importi riconosciuti a titolo indennitario.

Ricorre per cassazione la CGA s.r.l. in liquidazione, affidandosi a due motivi; resiste l’intimata a mezzo di controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo, la ricorrente censura la sentenza per violazione dell’art. 342 c.p.c., assumendo che la Corte aveva “ritenuto non sussistere nell’atto di appello argomenti specifici di censura all’iter argomentativo della decisione impugnata disattendendo quindi il motivo proposto e senza entrare nel merito della questione”; evidenzia che il principio di necessaria specificità dei motivi prescinde da qualsiasi rigore di forme ed assume – trascrivendo relativo motivo di appello – di avere soddisfatto “i requisiti di specifica motivazione delle censure della sentenza impugnata e dell’iter logico argomentativo della decisione”.

1.1. Il motivo non coglie la ratio decidendi della sentenza, che non ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello ex art. 342 c.p.c., ma si è limitata a fare proprie le argomentazioni svolte dal primo, affermando (a pag. 3) che l’appello era “infondato” in quanto “non attinge con argomenti specifici di censura il percorso logico attraverso il quale, nella sentenza Impugnata, il giudicato non è stato ritenuto coprisse la domanda relativa all’arco temporale nel quale, stante l’efficacia ex tunc della pronuncia di risoluzione, le somme richieste erano inquadrabili in una causa petendi relativa ad altro titolo”: la decisione è dunque fondata nella sostanza – sulla inidoneità delle argomenti di censura e non sul difetto di specificità dei motivi di appello.

2. Il secondo motivo deduce la “violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c.”: la ricorrente assume che la Corte ha erroneamente interpretato il giudicato formatosi sulla sentenza n. 2274/2005 e sostiene esso “ha riguardato il diritto della Meal di percepire somme per l’occupazione dell’immobile dal (OMISSIS) sino alla decisione della Corte di Appello, essendo la domanda di condanna di Meal proposta per tale arco temporale ed indipendentemente dal fatto che le somme dovute spettassero per canone o occupazione senza titolo per effetto della invocata pronuncia di risoluzione del contratto”.

2.1. Il motivo è inammissibile, in quanto oltre ad essere formulato in modo generico-prescinde dalla necessaria preventiva censura circa l’interpretazione della domanda che era stata proposta nel giudizio definito con la sentenza passata in giudicato (che la Corte ha ritenuto riferita esclusivamente a somme spettanti a titolo di canoni e non estesa alla indennità di occupazione,) che ha costituito il prius logico per l’esclusione del giudicato.

3. Le spese di lite seguono la soccombenza.

4. Trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di lite, liquidate in Euro 5.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre rimborso delle spese forfetarie e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA