Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20396 del 01/08/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20396 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: SCALISI ANTONINO

ORDINANZA
sul ricorso .11898-2W 7 proposto da:
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1

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Data pubblicazione: 01/08/2018

- intimata avverso il provvedimento del ‘FR! BL N \li’. di SA1.1’11{NO, depositato
il 17/10/2016;
udita la relazione della causa sv()Ita nella carriera di consiglio non

SCALISI.

Ric. 2017 n. 11898 sez. M2 – ud. 18-04-2018
-2-

l)olt. \ \ TONINO

partecipata del 18/04/2018

RG. 11898 del 2017 Banca Monte Paschi di Siena – Lanza

Ritenuto che
il Consigliere relatore dott. A. Scalisi ha proposto che la
controversia di cui al RG. 1238 del 2017, fosse trattata in
Camera di Consiglio non partecipata dalla Sesta Sezione Civile di

del 17 ottobre 2016 andava impugnato con reclamo e il decreto
del 4 aprile 2017, non avendo carattere definitivo, non può
essere impugnato con ricorso per cassazione (giusta Cass. 29742
del 2011 e successive in termini) .
La proposta del relatore è stata notificata alle parti.
Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe.
Il Collegio prende atto che :
Il sig. Lanza Alessandro, con ricorso ex art. 7 D.Lgs. n. 122/05 e
39 T.U.B. datato 1 1-24/05/2016 (doc. I), esponeva di avere,
nella sua qualità di socio, stipulato in data 27.10.2011 con la
società Coop. San Matteo un atto di prenotazione
dell’appartamento in Pellezzano, lotto 15, successivamente
censito presso l’agenzia del territorio di Salerno e individuato al
foglio 13, p.11e 726/39 e 726/54. Nel ricorso, il Lanza esponeva
ancora che l’intero lotto era gravato da mutuo ipotecario in
favore della concedente Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.,
recante n. 7416249/14 per una somma di C 2.400.000,00. Il
Lanza riferiva, inoltre, di aver concordato il prezzo di

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questa Corte, ritenendo il ricorso inammissibile perché il decreto

RG. 11898 dei 2017 Banca Monte Paschi di Siena – Lanza

vendita/assegnazione in C 350.000,00, poi interamente versato
dall’acquirente.
La società Cooperativa San Matteo, prima, e successivamente
anche il ricorrente, chiedevano alla Banca mutuante di procedere

sortire alcun risultato.
Sulla scorta di tali premesse, il sig. Lanza Alessandro chiedeva al
Tribunale di Salerno, ai sensi dell’art. 39 D.Lgs. 385/93, comma
6°, accertato e dichiarato il proprio diritto al frazionamento del
mutuo in questione, di designare un notaio per “procedere alla
predisposizione del frazionamento del mutuo in quote,
individuando quella ricadente sugli immobili assegnati al
ricorrente e di cui infra, nonché, su di essi, alla suddivisione della
garanzia ipotecaria del mutuo, autorizzando il Conservatore
presso l’Agenzia per il Territorio di Salerno alle annotazioni del
frazionamento a margine dell’ iscrizione ipotecaria medesima,
ovvero, in caso di assenso dell’istituto di credito suddetto, alla
cancellazione della trascrizione pregiudizievole ricadente
sull’immobile riportato al fi. 13, p.11a 276 sub. 39 e p.11a 726 sub
54.
Il Tribunale di Salerno con decreto del 17 ottobre 2016
accoglieva l’istanza e riconosceva il diritto del ricorrente al
frazionamento del mutuo, concessa dalla società banca Monte
Paschi di Siena ed incaricava il Notaio Stefano Fazzari di
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al frazionamento del mutuo e la cancellazione dell’ipoteca, senza

RG. 11898 del 2017 Banca Monte Paschi di Siena – Lanza

procedere al richiesto frazionamento, con termine fino al 7
febbraio 2017 per formulare osservazioni. Entro tale ultimo
termine la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. contestava la
bozza trasmessa dal notaio. Si costituiva in giudizio, anche la
società cooperativa San Matteo.

dichiarava che il ricorso era stato totalmente accolto, che il
decreto già emesso non impugnato era già divenuto
definitivamente esecutivo, dichiarava che la delega era stata
conferita al Notaio, rigettava la domanda della Banca MPS di
modifica di provvedimento coperto da giudicato.
La società Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ha chiesto la
cassazione di entrambi i decreti di cui in narrativa (il decreto del
17 ottobre 2016 e quello del 4 aprile 2017) con ricorso affidato a
due motivi, illustrati con memoria: 1.= Con il primo motivo la
società Banca Monte Paschi di Siena denuncia la nullità dei
provvedimenti ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ. in relazione all’art.
112 cod. proc. civ. 2.= Con il secondo motivo la ricorrente
denuncia nullità dei decreti ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. per
violazione dell’art. 39 del Dlgs 385 del 1993 e degli artt. 6,7,8 e
9 del Dlgs 122 del 2005 violazione dell’art. 2812 cod. civ. Lanza
Alessandro ha resistito con controricorso.
Ragioni della decisione
Il ricorso è inammissibile.

Il Tribunale di Salerno, con provvedimento del 4 aprile 2017,

RG. 11898 del 2017 Banca Monte Paschi di Siena – Lanza

Va qui precisato che il decreto e l’ordinanza, per espressa
previsione del codice di rito, possono essere oggetto di reclamo
davanti al giudice immediatamente superiore (ad esempio se il
provvedimento è stato emesso da un giudice singolo del

Tribunale).
Va qui riaffermato il principio, che non trova deroga nel nostro
sistema processuale, quello secondo cui, quando il
provvedimento impugnato sia privo dei caratteri della decisorietà
e definitività in senso sostanziale, il ricorso straordinario per
cassazione di cui all’art. 111, settimo comma, Cost. non è
ammissibile, neppure se il ricorrente lamenti la lesione di
situazioni aventi rilievo processuale, quali espressione del diritto
di azione, ed, in particolare, del diritto al riesame da parte di un
giudice diverso, in quanto la pronunzia sull’osservanza delle
norme che regolano il processo, disciplinando i presupposti, i
modi e i tempi con i quali la domanda può essere portata
all’esame del giudice, ha necessariamente la medesima natura
dell’atto giurisdizionale cui il processo è preordinato e, pertanto,
non può avere autonoma valenza di provvedimento decisorio e
definitivo, se di tali caratteri quell’atto sia privo, stante la natura
strumentale della problematica processuale e la sua idoneità a
costituire oggetto di dibattito, soltanto nella sede, e nei limiti, in
cui sia aperta o possa essere riaperta la discussione sul merito.
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Tribunale, il reclamo si propone all’organo collegiale dello stesso

RG. 11898 del 2017 Banca Monte Paschi di Siena – Lanza

Pertanto, nel caso in esame, indipendentemente dal fatto che un
decreto sia sibillino, come sostiene la ricorrente, è vero però che
qualunque lamentela formulata, adesso, avrebbe dovuto essere
formulata con reclamo e, tanto non è stato fatto.
Con l’ulteriore conseguenza che il ricorso per cassazione di un

inammissibile.
2.= Inammissibile è, altresì, anche il ricorso per la cassazione del
secondo decreto del 4 aprile 2017, perché, come è già stato
affermato da questa Corte (fra altre Cass. 29742 del 2011), il
provvedimento emesso a conclusione del processo di liberazione
degli immobili dalle ipoteche, allorquando vi sia contrasto fra le
parti, tanto se di accoglimento, quanto se di rigetto dell’istanza
di liberazione, pur essendo decisorio, in quanto derivante da un
procedimento contenzioso a carattere sommario su diritti, non
può considerarsi definitivo, e, quindi, equiparabile ad una
sentenza in senso sostanziale, essendo ridiscutibile, in sede di
cognizione piena, mediante domanda di accertamento, positivo o
negativo, delle condizioni della cancellazione, con la conseguenza
che è inammissibile nei suoi confronti la proposizione del ricorso
per cassazione ai sensi dell’art. 111, settimo comma, Cost.. E,
comunque, non essendo quel provvedimento una sentenza,
andava impugnato con lo strumento del reclamo.

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decreto non impugnato e, perciò stesso divenuto esecutivo è

RG. 11898 del 2017 Banca Monte Paschi di Siena – Lanza

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile e la ricorrente
va condannata a rimborsare a parte controricorrente le spese del
presente giudizio di cassazione, che vengono liquidate con il
dispositivo. Il Collegio dà atto che, ai sensi dell’art. 13 comma 1
quater del DPR 115 del 2002, sussistono i presupposti per il

titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a
norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condanna la ricorrente
a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente
giudizio di cassazione che liquida in C. 4.200,00 di cui C. 200,00
per esborsi oltre spese generali pari al 15% dei compensi e
accessori come per legge: dà atto che, ai sensi dell’art. 13
comma 1 quater del DPR 115 del 2002, sussistono i presupposti
per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo
a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso
a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione
Civile di questa Corte di Cassazione il 18 aprile 2018
Il

te

DEPOSITAIO IN CANCELLERIA
………………..
…. _l_ ..
iziario
RObla , …….
… … unzionari

6

versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a

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