Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20395 del 28/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/09/2020, (ud. 13/07/2020, dep. 28/09/2020), n.20395

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29313-2018 proposto da:

M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NICOLO’ PORPORA

16, presso lo studio dell’avvocato DI GIANDOMENICO NOVELLA MARIA,

rappresentato e difeso dall’avvocato MASI LEONARDO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 854/9/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA, depositata il 02/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI

PRISCOLI LORENZO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente avente ad oggetto un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2010 e la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate;

la parte contribuente proponeva ricorso affidato a quattro motivi di impugnazione mentre l’Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso e successivamente depositava istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la parte contribuente denuncia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 e dell’art. 102 c.p.c.;

con il secondo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la parte contribuente denuncia violazione dell’art. 132 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36;

con il terzo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la parte contribuente denuncia violazione dell’art. 132 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 32 e 61;

con il quarto motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697,2727 e 2729 c.c., del D.P.R. n. 600 del 1972, art. 39, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 25;

considerato che, dopo il deposito del ricorso, l’Avvocatura dello Stato depositava istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere dal momento che la direzione provinciale di Firenze dell’Agenzia delle entrate aveva comunicato, con nota del 22 luglio 2019, che la parte contribuente aveva presentato domanda D.L. n. 119 del 201, 8ex art. 6, convertito con modificazioni dalla L. n. 139 del 2018 e che la domanda e il relativo versamento sono stati effettuati nei termini prescritti dal citato art. 6 e che le spese devono essere compensate come previsto dal citato art. 6, comma 13 (Cass. 11 novembre 2019, nn. 29015, 29016, 29017, 2901929020; 6 novembre 2019, n. 28560; 5 novembre 2019, n. 28438).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere; spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2020

 

 

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