Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20395 del 01/08/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 20395 Anno 2018
Presidente: BRONZINI GIUSEPPE
Relatore: MAROTTA CATERINA

SENTENZA
sul ricorso 28430-2016 proposto da:
INTESA SANPAOLO S.P.A.,

in persona del legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA LEONE IV 99, presso lo studio
dell’avvocato CARLO FERZI, che lo rappresenta e
difende unitamente agli avvocati ANGELO GIUSEPPE
2018

CHIELLO, CESARE POZZOLI giusta delega in atti;
– ricorrente –

1519
contro

DELL’AGLI CARLO EUGENIO, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CHIANA 48, presso lo studio dell’avvocato

Data pubblicazione: 01/08/2018

ANTONIO PILEGGI, che lo rappresenta e difende giusta
procura speciale per Notaio;
– resistente con procura –

avverso la sentenza n. 917/2016 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 22/06/2016 R.G.N. 3628/2011;

udienza del 06/04/2018 dal Consigliere Dott. CATERINA
MAROTTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per il
rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato PAGNOTTA NICOLA per delega orale
Avvocato CHIELLO ANGELO GIUSEPPE;
udito l’Avvocato PILEGGI ANTONIO.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

R.G. 28430/2013

FATTI DI CAUSA
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma, decidendo
sull’impugnazione proposta da Intesa Sanpaolo S.p.A. nei confronti di Carlo
Eugenio Dell’Agli, confermava la decisione del Tribunale della stessa sede che
aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato al Dell’Agli in data
18/9/2008 a seguito di procedura ai sensi degli artt. 4 e 24 della I. n. 223/1991.

presupposti legittimanti la procedura di licenziamento collettivo, il possesso da
parte del Dell’Agli dei requisiti per avere diritto alla pensione anzianità e
vecchiaia, la violazione dei criteri di scelta.
Secondo la tesi della Banca il criterio di scelta della vicinanza al
pensionamento sarebbe stato assolutamente univoco tale da escludere ogni
discriminazione ed irrazionalità, da evitare giustificazioni ex post della scelta di
un determinato lavoratore, da non consentire margini di discrezionalità. Inoltre
nel caso in esame non vi sarebbe stato spazio per altri criteri di selezione
interna atteso che quello del prepensionamento era un criterio di autosufficiente
applicazione essendo il numero dei lavoratori vicini alla pensione inferiore a
quello degli esuberi indicati nell’accordo sindacale del 31/3/2008. Sempre ad
avviso della Banca non sarebbe stato necessario che nella comunicazione ai
sensi dell’art. 4 della I. n. 223/1991 fosse anche contenuta una dettagliata
comparazione delle posizioni di ciascun lavoratore licenziato con quella di tutti
gli altri che avevano conservato il posto di lavoro.
La Corte territoriale disattendeva tali deduzioni richiamando la pronuncia di
questa Corte dell’8 gennaio 2016, n. 157 e in particolare riteneva decisiva ed
assorbente la mancata puntuale indicazione delle modalità di applicazione dei
criteri di scelta nella comunicazione ex art. 4 che, sotto l’aspetto contenutistico
si era ridotta a un mero elenco che non consentiva di comprendere, pur sul
presupposto dell’automatismo del criterio di scelta, le ragioni di talune esenzioni.
Inoltre rilevava anche la ‘non contestualità’ della comunicazione alle oo.ss. del
29 settembre 2008 (ricevuta il 3 ottobre 2008) rispetto alla lettera di
licenziamento del 18 settembre 2008 (consegnata al dipendente il successivo 22
settembre).
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Le questioni dibattute tra le parti avevano riguardato la sussistenza dei

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2. Avverso tale sentenza Intesa Sanpaolo S.p.A. propone ricorso per
cassazione affidato a sei motivi.
3.

Carlo Eugenio Dell’Agli ha depositato procura ai soli fini della

partecipazione alla discussione orale.
4. La ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE

decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. La
sentenza avrebbe omesso di considerare il fatto che l’accordo sindacale del 22
luglio 2008, sottoscritto all’esito della procedura di riduzione del personale, e
prima ancora l’accordo dell’8 luglio 2008 avevano previsto l’applicazione del
criterio di scelta di cui al D.M. n. 158/2000 (che, ai fini dell’individuazione dei
lavoratori in esubero, indicava in via prioritaria il personale che, alla data
stabilita per la risoluzione del rapporto, fosse in possesso dei requisiti di legge
previsti per avere diritto alla pensione di anzianità o vecchiaia).
1.2. Con il secondo motivo la società denuncia omesso esame circa un fatto
decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. La
sentenza avrebbe omesso di considerare il fatto che l’accordo sindacale del 22
luglio 2008, richiamato nelle comunicazioni ex art. 4, co. 9, I. n. 223/1991,
precisava puntualmente le modalità di applicazione del criterio di scelta.
1.3. Con il terzo motivo la società denuncia omesso esame circa un fatto
decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. La
sentenza avrebbe omesso di considerare il fatto che il numero dei lavoratori in
possesso dei requisiti per il diritto a pensione alla data del 31 marzo 2008
fosse inferiore al numero degli esuberi indicati nell’accordo sindacale del
22/7/2008. Tale omessa considerazione avrebbe, altresì, integrato la violazione
e falsa applicazione dell’art. 4, co. 9, I. n. 223/1991.
1.4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa
applicazione dell’art. 4, co. 9, I. n. 223/1991. La sentenza avrebbe falsamente
applicato la norma richiamata nel ritenere necessaria la specificazione delle
puntuali modalità di indicazione dei criteri e non desumibile la stessa
automaticamente dagli individuati criteri di scelta e dai documenti firmati in
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1.1. Con il primo motivo la società denuncia omesso esame circa un fatto

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precedenza dal lavoratore in applicazione degli accordi sindacali e si sarebbe
posta in aperto contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte.
1.5. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa
applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, n. 4, cod.
proc. civ. per avere la Corte territoriale ritenuto ammissibile e fondata una
doglianza (quella relativa ad asserite ‘esenzioni’ operate dalla Banca) che non

e falsa applicazione dell’art. 4, co. 9, della I. n. 223/1991 per avere la sentenza
ritenuto violata la predetta norma a motivo di tali asserite ‘esenzioni’.
1.6. Con il sesto motivo la ricorrente denuncia omesso esame circa un fatto
decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. La
sentenza avrebbe ritenuto la non contestualità della comunicazione ex art. 4,
co. 9, della I. n. 223/1991 omettendo di considerare il fatto che la Banca, in
data 5 agosto 2008, prima ancora di intimare i licenziamenti, aveva
comunicato ai destinatari della comunicazione ex art. 4, co. 9, I. n. 223/1991
le puntuali modalità di applicazione del criterio di scelta convenuto nell’accordo
sindacale del 22/7/2008 ed ancora violazione e falsa applicazione dell’art. 4,
co. 9, I. n. 223/1991 per avere la Corte territoriale disatteso l’insegnamento di
questa Corte circa la ratio della norma richiamata.
2.1. Valuta il Collegio di esaminare con priorità il sesto motivo di ricorso.
2.2. Tale motivo è infondato e, essendo relativo a questione (la violazione
della tempistica nella procedura di mobilità) che da sola può reggere la
declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato, consente di ritenere
assorbite tutte le ulteriori censure.
Va richiamata, per l’assoluta identità della questione, Cass. 18 novembre
2016, n. 23526, resa con riferimento al medesimo licenziamento collettivo.
In tale decisione, è stata ritenuta censurabile la sentenza della Corte di
merito che aveva ritenuto la tempestività della comunicazione conclusiva di cui
all’art. 4, co. 9, della I. n. 223/1991 agli organi preposti, rilevando (come
anche in questa sede la ricorrente sostiene) che il 5 agosto 2008 la Banca
aveva comunicato alle organizzazioni sindacali ed agli uffici competenti
l’accordo quadro dell’8 luglio 2008, che prevedeva espressamente la
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era stata sollevata nel ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. ed ancora la violazione

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risoluzione dei rapporti di lavoro del personale dipendente che alla data del 31
marzo 2008 avesse conseguito i requisiti previsti per il diritto alla pensione, cui
aveva fatto seguito la missiva del 29 settembre 2008, con la quale erano stati
comunicati i nominativi dei lavoratori destinatari dei provvedimenti di
risoluzione del rapporto, con indicazione dei dati anagrafici, dell’anzianità di
servizio, del livello di inquadramento e della sede di assegnazione.

il ricorso per cassazione, la comunicazione ai sensi dell’art. 4, co. 9, della I. n.
223/1991 era stata quella del 29 settembre 2008 ed anzi nella precedente del
5 agosto 2008, che aveva avuto ad oggetto solo la trasmissione di copia
dell’accordo quadro dell’8 luglio 2008, la Banca si era riservata ulteriore
comunicazione con l’elenco dei lavoratori da collocare in mobilità, in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 4, co. 9, della medesima I. n.
223/1991.
Come in quell’occasione, anche nel presente giudizio, la Banca ha precisato
che l’accordo sindacale del 22 luglio 2008 aveva previsto che i dipendenti
potessero far pervenire all’azienda fino al 30 settembre 2008 richiesta di
risoluzione consensuale e di accettazione dell’incentivo all’esodo pari a ‘un
importo onnicomprensivo lordo corrispondente alla retribuzione annua lorda in
atto al momento della risoluzione del rapporto’, sicché, nella prospettazione
della ricorrente, nessuna definitiva comunicazione poteva essere inviata dalla
società prima della scadenza del termine sopra indicato e, ciò nonostante,
Intesa San Paolo aveva inviato la comunicazione del recesso alle organizzazioni
sindacali e alle missive indicate quando ancora era pendente il termine, alle
quali aveva poi fatto seguito la comunicazione conclusiva del 2 ottobre 2008.
Orbene, come già ritenuto nella sentenza citata, tale soluzione non è
coerente con l’interpretazione che questa Corte ha dato del requisito della
‘contestualità’ tra comunicazione del recesso e comunicazione ai soggetti
individuati dell’elenco dei lavoratori collocati in mobilità previsto dall’art. 4, co.
9, della I. n. 223/1991. Il requisito della contestualità fra comunicazione del
recesso al lavoratore e comunicazione alle organizzazioni sindacali e ai
competenti uffici del lavoro dell’elenco dei dipendenti licenziati e delle modalità
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In realtà, come si rileva dagli stessi atti prodotti dalla ricorrente in uno con

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di applicazione dei criteri di scelta, contestualità richiesta a pena d’inefficacia
del licenziamento, deve essere valutato – in una procedura temporalmente
cadenzata in modo rigido, analitico e con termini molto ristretti – nel senso di
una indispensabile contemporaneità delle due comunicazioni, la cui mancanza
può non determinare l’inefficacia del recesso solo se sostenuta da giustificati
motivi di natura oggettiva, della cui prova è onerato il datore di lavoro. (v.

Con riferimento alla disciplina antecedente alle modifiche introdotte con la
legge 28 giugno 2012, n. 92, che all’art. 1, co. 44, ha quantificato in sette
giorni dalla comunicazione dei recessi il suddetto termine, questa Corte infatti
ha ancora di recente ribadito (v. Cass. 29 aprile 2015, n. 8680; Cass. 2
febbraio 2016, n. 2206; Cass. 8 gennaio 2016, n. 157; Cass. 30 marzo 2018,
n. 7988) che la contestualità fra comunicazione del recesso al lavoratore e
comunicazione dell’elenco dei dipendenti licenziati e dei criteri di scelta alle
organizzazioni sindacali e ai competenti uffici del lavoro, è richiesta, a pena di
inefficacia del licenziamento, dall’art. 4, co. 9, della I. n. 223/1991, al fine di
consentire alle 00.SS. (e, tramite queste, anche ai singoli lavoratori) il
controllo sulla correttezza nell’applicazione dei menzionati criteri da parte del
datore di lavoro, anche al fine di sollecitare, prima dell’impugnazione del
recesso in sede giudiziaria, la revoca del licenziamento eseguito in loro
violazione. Ne consegue che la funzione di tale ultima comunicazione implica
che non possa accedersi ad una nozione ‘elastica’ di contestualità, dovendosi
ritenere irragionevole che, per non incorrere in una decadenza dal termine di
cui all’art. 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il lavoratore debba impugnare il
licenziamento senza la previa esplicitazione delle modalità di applicazione dei
criteri di scelta.
Alla soluzione adottata dalla giurisprudenza di questa Corte, cui occorre
dare continuità, consegue che nella valutazione della tempestività della
comunicazione, il cui accertamento integra una ‘questione di fatto’ rimessa,
come tale, alla cognizione del giudice di merito (v. Cass. 4 gennaio 2017, n.
67), non possono incidere, come pretenderebbe la ricorrente, valutazioni
diverse da quelle che attenevano la specifica posizione del lavoratore
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anche Cass. 28 ottobre 2015, n. 22024).

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interessato, quali la scadenza del termine per la comunicazione all’azienda
delle risoluzioni consensuali, considerato che al Dell’Agli era stata già inoltrata
la comunicazione di recesso, sicché nei suoi confronti non aveva giustificazione
il ritardo, dovendosi le ragioni dell’individuazione della sua persona tra i
licenziandi concretizzare ed esplicitare in quel momento.
Correttamente, allora, la Corte territoriale ha considerato che rispetto al

2008) fosse tardiva la comunicazione alle 00.SS. del 29 settembre 2008
(ricevuta il 3 ottobre 2008).
3. Conclusivamente il ricorso va rigettato.
4. La regolamentazione delle spese (liquidate in dispositivo con riguardo
alla sola discussione orale) segue la soccombenza.
5. Va dato atto dell’applicabilità dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, co. 17, legge 24 dicembre
2012, n. 228
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento in favore
del controricorrente delle spese di lite che liquida in euro 1.500,00 per
compensi professionali, oltre accessori come per legge e rimborso forfetario in
misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 aprile 2018

licenziamento del 18 settembre 2008 (comunicato il successivo 22 settembre

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