Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20394 del 28/09/2020
Cassazione civile sez. VI, 28/09/2020, (ud. 13/07/2020, dep. 28/09/2020), n.20394
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28735-2018 proposto da:
M.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 13,
presso lo studio dell’avvocato CALAMANI MARIA CRISTINA, che lo
rappresenta e difende unitamente agli avvocati ODDO GIOVANNA MARIA
CARLA, BIDOGGIA ELENIO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 833/13/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 27/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 13/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI
PRISCOLI LORENZO.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
la Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso della parte contribuente avente ad oggetto un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2008 e la Commissione Tributaria Regionale ne respingeva l’appello;
la parte contribuente proponeva ricorso affidato a tre motivi di impugnazione e successivamente depositava istanza di sospensione della lite D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, l’Agenzia delle entrate invece depositava istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42;
con il secondo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.;
con il terzo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 1 e 38, dei D.M. 10 settembre 1992 e 19 novembre 1992 nonchè dell’art. 53 Cost.;
considerato che, dopo il deposito del ricorso, l’Avvocatura dello Stato depositava istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere dal momento che la direzione provinciale di Milano dell’Agenzia delle entrate aveva comunicato che la parte contribuente aveva presentato domanda D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, convertito con modificazioni dalla L. n. 139 del 2018 e che la domanda e il relativo versamento sono stati effettuati nei termini prescritti dal citato art. 6 e che le spese devono essere compensate come previsto dal citato art. 6, comma 13. (Cass. 11 novembre 2019, nn. 29015, 29016, 29017, 2901929020; 6 novembre 2019, n. 28560; 5 novembre 2019, n. 28438).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere; spese compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2020