Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20394 del 28/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/09/2020, (ud. 13/07/2020, dep. 28/09/2020), n.20394

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28735-2018 proposto da:

M.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 13,

presso lo studio dell’avvocato CALAMANI MARIA CRISTINA, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ODDO GIOVANNA MARIA

CARLA, BIDOGGIA ELENIO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 833/13/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 27/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI

PRISCOLI LORENZO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso della parte contribuente avente ad oggetto un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2008 e la Commissione Tributaria Regionale ne respingeva l’appello;

la parte contribuente proponeva ricorso affidato a tre motivi di impugnazione e successivamente depositava istanza di sospensione della lite D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, l’Agenzia delle entrate invece depositava istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42;

con il secondo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.;

con il terzo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 1 e 38, dei D.M. 10 settembre 1992 e 19 novembre 1992 nonchè dell’art. 53 Cost.;

considerato che, dopo il deposito del ricorso, l’Avvocatura dello Stato depositava istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere dal momento che la direzione provinciale di Milano dell’Agenzia delle entrate aveva comunicato che la parte contribuente aveva presentato domanda D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, convertito con modificazioni dalla L. n. 139 del 2018 e che la domanda e il relativo versamento sono stati effettuati nei termini prescritti dal citato art. 6 e che le spese devono essere compensate come previsto dal citato art. 6, comma 13. (Cass. 11 novembre 2019, nn. 29015, 29016, 29017, 2901929020; 6 novembre 2019, n. 28560; 5 novembre 2019, n. 28438).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere; spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2020

 

 

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