Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20394 del 26/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 26/07/2019, (ud. 04/04/2019, dep. 26/07/2019), n.20394

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11586-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

V.A.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE REGINA

MARGHERITA 262, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MARSICO,

rappresentata e difesa dall’avvocato ALESSANDRA STASI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2693/27/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA, SEZIONE DISTACCATA di FOGGIA, depositata il

08/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO

ANTONIO FRANCESCO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione distaccata di Foggia, accoglieva l’appello proposto da V.A.L. avverso la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto dalla contribuente contro cartella di pagamento relativa ad IRPEF per gli anni 2004, 2005 e 2006.

Avverso la suddetta sentenza, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

Resiste con controricorso la contribuente.

Con apposita istanza, la contribuente ha chiesto la sospensione del processo ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11,comma 8, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 96 del 2017.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. L’Agenzia delle entrate ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 8, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 96 del 2017, prevede che: “Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018”.

Sulla base della suddetta disposizione normativa, avendo la contribuente chiesto la sospensione del processo, allegando all’istanza copia della domanda di definizione agevolata, da cui risulta che nulla è dovuto per la definizione della controversia, il giudizio è rimasto sospeso ex lege sino al 31 dicembre 2018, senza necessità – come invece sostenuto dalla ricorrente in memoria – di apposito provvedimento di sospensione.

Ai sensi del citato art. 11, comma 10, entro lo stesso termine del 31 dicembre 2018, la parte che ne aveva interesse avrebbe dovuto presentare istanza di trattazione, pena l’estinzione del giudizio.

Atteso che tale adempimento non risulta effettuato, il processo va dichiarato estinto; le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, per espressa previsione del cit. art. 11, comma 10, ultimo periodo.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio e pone le spese a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso in Roma, il 4 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2019

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