Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20394 del 25/08/2017


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Cassazione civile, sez. I, 25/08/2017, (ud. 27/04/2017, dep.25/08/2017),  n. 20394

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15400/2013 proposto da:

Azienda Ospedaliera (OMISSIS) (p.i. (OMISSIS)), in persona del

Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma,

Via Largo del Nazareno n. 8/11, presso l’avvocato Montanari Marco

Saverio, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

Vigezzi Donato, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Banca Popolare di Sondrio Soc. Coop. p.a. (c.f./p.i. (OMISSIS)), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, Viale Giulio Cesare n. 14 A-4, presso

l’avvocato Pafundi Gabriele, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato Garancini Gianfranco, giusta procura a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 826/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 19/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/04/2017 dal Cons. Dott. FALABELLA MASSIMO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale CARDINO

Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo del

ricorso principale, rigetto del ricorso incidentale;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato Marco Saverio Montanari che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso principale, il rigetto

dell’incidentale;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato

Gianfranco Garancini che ha chiesto il rigetto del ricorso

principale, l’accoglimento dell’incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

11. – Con atto di citazione notificato in data 26 maggio 2008 l’Azienda Ospedaliera (OMISSIS) conveniva in giudizio la Banca Cooperativa di Sondrio soc. coop. a r.l. per sentirla condannare alla restituzione dell’importo di Euro 73.696,04; deduceva che la somma in questione le era dovuta stante l’inadempimento, da parte della banca, alle obbligazioni che a questa incombevano in forza della convenzione stipulata tra l’ente e la banca medesima: convenzione avente ad oggetto l’affidamento dei servizi di cassa, oltre che di altri servizi bancari.

La convenuta si costituiva in giudizio e contestava la domanda attrice, chiedendone il rigetto.

Il Tribunale di Milano condannava la banca al pagamento della somma di Euro 19.331,00, oltre interessi legali dalla domanda, nulla disponendo in tema di spese.

2. – L’Azienda Ospedaliera impugnava la sentenza lamentando che era stato liquidato un importo inferiore rispetto a quello dovuto e rilevando che il giudicante aveva omesso di pronunciare sulla domanda di liquidazione delle spese processuali; proponeva appello anche la banca, chiedendo fosse accertata la corretta esecuzione delle obbligazioni assunte.

La Corte di appello di Milano, con sentenza pubblicata il 19 febbraio 2013, accoglieva l’appello incidentale e, in riforma della sentenza impugnata, condannava l’Azienda Ospedaliera al pagamento dell’importo di Euro 4.992,72, oltre interessi legali dal momento dell’indebita percezione delle somme; compensava poi le spese di giudizio del primo e del secondo grado. Il giudice distrettuale attribuiva rilievo dirimente al D.M. 26 luglio 1985, art. 5, emesso in attuazione della L. n. 720 del 1984, secondo cui le operazioni di compensazione avrebbero dovuto essere eseguite nel termine di tre giorni.

3. – Contro tale sentenza ricorre per cassazione l’Azienda Ospedaliera San Paolo, ora incorporata nell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (OMISSIS). Resiste con controricorso la Banca Popolare di Sondrio, che ha, proposto ricorso incidentale. Sono state depositate le memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso per cassazione dell’Azienda Ospedaliera è in sostanza basato su di un unico motivo, in quanto in quello rubricato come secondo l’istante sollecita un riesame della pronuncia sulle spese del giudizio alla luce dell’auspicata cassazione della sentenza impugnata (con ciò mancando di formulare alcuna specifica censura, ma di fatto invocando quanto è previsto dall’art. 336 c.p.c., comma 1), mentre i restanti tre altro non sono che la riproposizione dei motivi di appello rimasti assorbiti nella pronuncia di gravame (cfr. ricorso, pag. 19): si tratta, quindi, di deduzioni formulate al fine di rendere possibile a questa Corte una pronuncia della causa nel merito, a norma dell’art. 384 c.p.c. (cfr. ricorso, sempre pag. 19).

Il motivo di ricorso vero e proprio denuncia violazione o falsa applicazione della L. n. 720 del 1094, art. 1 e del D.M. 26 luglio 1985, artt. 4 e 5, nonchè illogicità manifesta, contraddittorietà e insufficienza della motivazione. Lamenta la ricorrente che la Corte di Milano aveva riconosciuto ad essa Azienda Ospedaliera i soli interessi passivi illegittimamente acquisiti dalla banca per le anticipazioni i cui importi erano stati restituiti e registrati oltre il terzo giorno lavorativo successivo a quello cui tali somme erano state rese disponibili presso la competente filiale della Banca d’Italia. Aveva errato, a suo avviso, il giudice distrettuale dal momento che l’espressione “entro il terzo giorno” contenuta nel D.M. 26 luglio 1985, art. 5, indicava solo un termine massimo e andava coordinata con quella di cui al precedente art. 4 che, per le operazioni regolate in stanza di compensazione, imponeva la contabilizzazione delle somme nello stesso giorno dell’acquisita disponibilità. Infatti, aggiunge, la L. n. 720 del 1984, art. 1, comma 4, prescriveva che il Decreto Ministeriale attuativo garantisse agli enti e organismi interessati la piena ed immediata disponibilità, in ogni momento, delle somme di loro spettanza giacenti in tesoreria nelle contabilità speciali fruttifere e infruttifere.

2. – Il ricorso incidentale, con due distinti motivi, lamenta: violazione di legge e vizio o carenza di motivazione per omesso esame di documenti decisivi; violazione e falsa applicazione della L. n. 720 del 1984, art. 1, D.M. 26 luglio 1985 e del D.M. 8 settembre 1989, nonchè falsa applicazione della convenzione di tesoreria e motivazione carente e contraddittoria.

Le censure sottolineano come, per un verso, il termine di tre giorni avesse valore meramente indicativo, sicchè poteva essere differito per ragioni legate alle singole evenienze relative ad ogni singola operazione e come, per altro verso, esso non riguardasse i rapporti tra tesoriere ed enti assistiti in ordine alla regolazione delle anticipazioni di cassa. Deduce in sintesi la ricorrente incidentale che l’art. 5 del D.M. del 1985, come modificato nel 1989, disponesse, al comma 1, che i rapporti di debito e credito tra i tesorieri o cassieri e le sezioni di tesoreria provinciale a valere sulle contabilità speciali avvenisse entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione delle operazioni presso la competente filiale della Banca d’Italia che aveva reso disponibili le somme, mentre solo successivamente l’istituto o la banca tesoriere “rientrava” delle proprie anticipazioni: ciò che doveva aver luogo non appena fossero state acquisite dal conto dedicato le necessarie disponibilità, giusta l’art. 4 dello stesso decreto. Secondo la banca, quindi, la sentenza impugnata era caduta in errore considerando applicabile al rapporto tra il tesoriere e l’ente assistito il termine di tre giorni lavorativi che invece si riferiva al rapporto tra il tesoriere e la sezione provinciale di tesoreria dello Stato.

3. – I due ricorsi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto ineriscono alla medesima questione.

La Corte di appello di Milano, nella sentenza impugnata, ha ritenuto che in base al combinato disposto del D.M. 26 luglio 1985, artt. 4 e 5, le anticipazioni effettuate da parte delle banche che svolgono funzioni di tesoreria vadano estinte non appena siano acquisiti introiti non soggetti a vincolo di destinazione; in particolare – secondo il giudice distrettuale ove abbia luogo la regolazione mediante stanza di compensazione, le relative operazioni devono essere compiute non oltre il terzo giorno lavorativo successivo a quello in cui è resa disponibile la somma presso la competente filiale della Banca d’Italia. Ciò significa che, ad avviso della Corte di merito, la banca non possa addebitare interessi passivi sulle somme oggetto di sua anticipazione quando sia decorso il termine di tre giorni lavorativi previsto dal cit. art. 5. In tal senso, la sentenza impugnata ha disposto che la banca dovesse procedere alla restituzione degli interessi, da essa percepiti, che erano stati contabilizzati oltre il predetto termine.

Il Collegio non condivide tale ricostruzione, che è priva di aderenza al dato normativo.

La L. n. 720 del 1984, art. 1, comma 1, sulla istituzione del sistema di tesoreria, unica stabilisce che gli istituti e le aziende di credito, tesorieri o cassieri degli enti e degli organismi pubblici specificamente individuati effettuino, nella qualità di organi di esecuzione dei suddetti enti od organi, le operazioni di incasso e di pagamento a valere sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato: le entrate devono affluire su contabilità speciali, fruttifere o infruttifere a seconda dei casi, aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, mentre le operazioni di pagamento sono addebitate in primo luogo alla contabilità speciale fruttifera, fino all’esaurimento dei relativi fondi.

Ad apposito decreto ministeriale è stato conferito poi il compito di stabilire le condizioni, i criteri e le modalità di attuazione delle discipline previste dalla legge; tale decreto, a norma dello stesso art. 1, comma 4 “deve garantire agli enti ed organismi interessati la piena ed immediata disponibilità, in ogni momento, delle somme di loro spettanza giacenti in tesoreria nelle contabilità speciali fruttifere e infruttifere”.

Il D.M. 26 luglio 1985, emanato per dare attuazione alla legge (e sostituito dal D.M. 4 agosto 2009, che qui però non rileva, in quanto varato successivamente ai fatti di causa) stabilisce, all’art. 4: ” Le anticipazioni effettuate agli enti ed organismi pubblici dai tesorieri, nei limiti previsti dalla normativa in vigore, in mancanza di disponibilità non vincolate nelle contabilità speciali in essere presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, devono essere estinte, a cura dei tesorieri, non appena siano acquisiti introiti non soggetti a vincolo di destinazione”.

L’art. 5 dello stesso D.M., richiamato dalla Corte di appello di Milano nella pronuncia impugnata, prescrive, poi: “La regolazione dei rapporti di debito e credito fra i tesorieri o cassieri e le sezioni di tesoreria provinciale a valere sulle contabilità speciali, avviene entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione delle operazioni presso la competente filiale della Banca d’Italia, attraverso la movimentazione dei conti di gestione”.

Come correttamente evidenziato dalla banca controricorrente (e ricorrente incidentale), quest’ultima disposizione non si riferisce al rapporto tra l’ente o l’organismo pubblico che si avvale del servizio di tesoreria e la banca, o istituto di credito, che tale servizio esegue. La norma disciplina, invece, il rapporto tra i tesorieri o cassieri e le sezioni di tesoreria provinciale, stabilendo che i rapporti di debito e credito tra i medesimi vadano definiti nel termine indicato.

Ciò non significa, però, che l’estinzione per compensazione tra l’ente o l’organo, da un lato, e il tesoriere o cassiere, dall’altro, si attui dopo che siano decorsi i tre giorni lavorativi o, addirittura, nel periodo successivo, nell’ipotesi in cui le operazioni di contabilizzazione delle partite di debito e credito intercorrenti tra il tesoriere o cassiere e la sezione di tesoreria si concludano dopo tale termine.

Che una tale soluzione non possa accogliersi si ricava dall’art. 4 del predetto decreto ministeriale, secondo cui le anticipazioni del tesoriere vanno estinte, come si è visto, “non appena siano acquisiti introiti non soggetti a vincoli di destinazione”. La norma regolamentare valorizza cioè il dato dell’affluenza, sul conto di tesoreria dell’ente o dell’organo, delle disponibilità liquide idonee a far venir meno il credito del tesoriere per le attuate anticipazioni, senza subordinare tale effetto alle operazioni che interessano il tesoriere e la sezione di tesoreria.

D’altro canto, va aggiunto, il D.M. 26 luglio 1985, art. 4, costituisce coerente applicazione della prescrizione normativa contenuta nella L. n. 720 del 1984, art. 1,comma 4, il quale ha inteso assicurare agli enti o organismi che si avvalgono dei servizi di tesoreria “la piena ed immediata disponibilità, in ogni momento, delle somme di loro spettanza giacenti in tesoreria”: una volta che le predette somme risultano giacenti in tesoreria, esse, per legge, devono essere nella disponibilità del soggetto o organo pubblico che è tenuto al rimborso dell’anticipazione; non vi è allora alcuna ragione per escludere che, a partire dal momento in cui esse affluiscono sul conto, debbano soddisfare le ragioni creditorie del tesoriere.

In conclusione, il meccanismo compensativo, in base alla prescrizione dell’art. 4, deve attuarsi immediatamente, in ragione della semplice giacenza, nella disponibilità dell’ente o all’organismo interessato, di somme idonee a far venir meno il debito contratto per effetto dell’anticipazione di cassa da parte del tesoriere.

Resta estraneo al tema della compensazione delle partite di debito e credito tra enti (o organismi pubblici), e tesorieri (o cassieri) il procedimento di regolazione dei rapporti tra questi ultimi e le sezioni di tesoreria. Con riferimento a tale incombente, il termine di tre giorni lavorativi, indicato dall’art. 5, comma 1, è evidentemente funzionale all’effettuazione delle verifiche attinenti alla posizioni contabili risultanti dalle varie movimentazioni. L’indicazione del termine trova qui giustificazione nell’esigenza di consentire attività preordinate alla nominata regolazione dei rapporti: attività che il regolamento prende specificamente in esame e disciplina. Va infatti rilevato, in proposito, che l’art. 8 del D.M. prevede che le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, all’inizio della giornata, consegnino ai tesorieri o cassieri, per le contabilità speciali comunque movimentate, apposito tabulato contenente i saldi riferiti alla giornata lavorativa precedente, nonchè le informazioni sulle operazioni di versamento effettuate direttamente dalle medesime: sicchè da tale momento il tesoriere può verificare se i dati relativi alle contabilizzazioni nella propria disponibilità coincidano con quelli documentati dalle sezioni di tesoreria provinciale. Lo stesso art. 8 individua, poi, al comma 2, il termine entro cui il tesoriere deve attivarsi per definire le riscontrate discordanze: prescrive, difatti, che, entro il terzo giorno dal ricevimento del tabulato, i tesorieri o cassieri provvedano a segnalare alle sezioni di tesoreria provinciale eventuali differenze riscontrate rispetto ai dati in loro possesso.

La disciplina di tali segnalazioni, al pari della previsione del termine entro cui debba avvenire la “regolazione” dei rapporti di debito e credito tra tesorieri e sezioni di tesoreria provinciale non incide, però, sull’estinzione debitoria derivante dall’attuata anticipazione, che – come torna a ripetersi – deve aver luogo non appena siano acquisiti introiti non soggetti a vincoli di destinazione. Sarà certo possibile che, a fronte di un determinato introito risultante dalla contabilità della sezione provinciale di tesoreria si acquisiscano successivi riscontri che, di contro, lo escludano; come pure potrà determinarsi l’ipotesi, inversa, della mancata rilevazione di un flusso che determini una giacenza prima non constatata. Quel che conta non è però il momento del definitivo accertamento dell’acquisizione, da parte del tesoriere, dell’introito, ma quello in cui tale introito si sia prodotto, entrando nella disponibilità del tesoriere.

Per comprendere il significato della previsione contenuta nel D.M. 26 luglio 1985, art. 4, appare del resto utile ricordare che il D.M. 4 agosto 2009, art. 4 (decreto recante le nuove modalità di regolamento telematico dei rapporti tra tesorieri e cassieri degli enti ed organismi pubblici e la Tesoreria dello Stato) contenga, proprio con riferimento all’estinzione delle anticipazioni dei tesorieri una norma parzialmente diversa da quella,che qui viene in esame. Stabilisce il decreto del 2009, infatti, che le anticipazioni, in mancanza di disponibilità non vincolate nelle contabilità speciali in essere presso la Tesoreria dello Stato, devono essere estinte, a cura dei tesorieri, non appena siano acquisiti introiti non soggetti a vincolo di destinazione sul conto corrente bancario intestato agli enti e organismi pubblici, “ovvero entro il giorno lavorativo successivo qualora gli introiti siano stati acquisiti sulla contabilità speciale presso la Tesoreria dello Stato”. Risulta, così, che un trattamento differenziato, per quanto attiene alla compensazione con gli introiti acquisiti sulle contabilità speciali presso l’ufficio di tesoreria, è stato introdotto solo nel 2009 (ammettendosi, per tale sola ipotesi, che l’estinzione dell’anticipazione abbia luogo il primo giorno lavorativo successivo a quello dell’acquisizione della somma: termine che, anche in questo caso, non coincide necessariamente con quello entro cui vanno regolati, a norma del successivo art. 5, i rapporti di debito e credito tra tesoriere o cassiere e tesoreria).

4. – Nei termini esposti trova allora fondamento il ricorso principale. Quello incidentale va di contro disatteso.

La sentenza è cassata e la causa deve essere rinviata alla Corte di appello di Milano la quale dovrà fare applicazione del seguente principio di diritto:

In base al D.M. 26 luglio 1985, art. 4, le anticipazioni effettuate agli enti ed organismi pubblici dai tesorieri, in mancanza di disponibilità non vincolate nelle contabilità speciali in essere presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, devono essere estinte, a cura dei tesorieri, non appena siano acquisiti introiti non soggetti a vincolo di destinazione, sicchè quel che rileva è il dato dell’acquisita disponibilità delle suddette somme da parte dei nominati soggetti per effetto del prodursi di una giacenza degli importi indicati sul conto di tesoreria, indipendentemente dai tempi di regolazione dei rapporti di debito e credito fra i tesorieri o cassieri e le sezioni di tesoreria provinciale, che sono disciplinati dal successivo art. 5 e che non rilevano ai fini della nominata estinzione.

Il giudice del rinvio provvederà a regolare le spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte:

accoglie nei sensi di cui in motivazione il ricorso principale e rigetta quello incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Milano, in altra composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 27 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2017

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