Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20394 del 11/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 11/10/2016, (ud. 06/07/2016, dep. 11/10/2016), n.20394

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19047/2013 proposto da:

C.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ELEONORA DUSE 35, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

PAPPALARDO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVAMBATTISTA

SPAMPINATO giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE BIANCAVILLA, (OMISSIS);

– intimato –

nonchè da:

COMUNE BIANCAVILLA (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI 187, presso lo

studio dell’avvocato MARCELLO MAGNANO SAN LIO, rappresentato e

difeso dall’avvocato SALVATORE TRIMBOLI giusta procura speciale a

margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

C.G. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1853/2012 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 27/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/07/2016 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

udito l’Avvocato SALVATORE TRIMBOLI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale; rigetto ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.M. adì il Tribunale di Catania, Sez. Dist. di Adrano per sentir condannare il Comune di Biancavilla al pagamento di somme a titolo di adeguamento del canone relativo ad immobili ad esso bacati, adibiti a sede di uffici giudiziari e di uffici comunali.

Il Tribunale rideterminò il canone locatizio e condannò il Comune a pagare alla ricorrente la somma di oltre 34.000,00 Euro a titolo di differenze non corrisposte.

A seguito di gravame proposto dal Comune, la Corte di Appello di Catania pronunciò sentenza non definitiva (n. 396/2003) con cui accertò che la delibera comunale che aveva aggiornato il canone nella misura del 10% era inefficace sul piano contrattuale (in quanto costituente mero atto Interno) e dichiarò dovuto l’aggiornamento previsto dalla L. n. 392 del 1978, art. 32, rapportato al 75% dell’incremento ISTAT, disponendo l’ulteriore corso del giudizio per l’espletamento di una c.t.u. volta a determinare l’entità dei canoni aggiornati.

Con sentenza definitiva (n. 1853/2012), la Corte catanese ha rilevato che il c.t.u. aveva accertato che il Comune aveva versato esattamente l’adeguamento ISTAT e che, pertanto, null’altro era dovuto a titolo di aggiornamento del canone; ciò posto, ha rigettato la domanda della C. e ha disposto la restituzione della somma versata dal Comune in esecuzione della sentenza di primo grado.

Avverso entrambe le sentenze ricorre per cassazione C.G., in qualità di procuratore generale di C.M., affidandosi a due motivi; resiste il Comune a mezzo di controricorso contenente ricorso incidentale basato anch’esso su due motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo (che deduce la violazione della L. n. 392 del 1978, art. 79, in relazione all’art. 32, nonchè degli artt. 1322, 1362, 1366 e 1375 c.c. e, altresì, la “contraddittorietà della motivazione” e l’omesso esame di un fatto decisivo), la ricorrente censura la Corte catanese per non aver considerato che il Comune aveva di fatto pagato l’aumento del canone per ben otto anni e che, con ciò, aveva “aderito alla richiesta della locatrice, manifestando per fatta concludentia la propria volontà”, e aveva “legittimamente rinunciato al diritto già acquisito di non subire aumenti del canone diversi da quelli stabiliti dall’art. 32”.

2. Col secondo motivo (“violazione e falsa applicazione dell’art. 2948 c.c., n. 3”) la ricorrente si duole che la Corte abbia rigettato l’eccezione di prescrizione da essa sollevata “in relazione ai canoni di locazione corrisposti dal conduttore Comune di Biancavilla – senza mai alcuna contestazione – dal (OMISSIS)”: ribadisce che il Comune aveva versato per oltre 10 anni il canone aumentato senza mai avanzare richieste di restituzione, di talchè la Corte avrebbe dovuto dichiarare prescritta (ai sensi dell’art. 2948 c.c., n. 3) “la domanda del Comune tendente alla restituzione delle somme che il Comune, secondo le risultanze della c.t.u., avrebbe pagato in più rispetto al canone aggiornato secondo coefficienti di legge”.

3. A prescindere dalla genericità dell’impugnazione, che neppure distingue specificamente le censure mosse alle due sentenze, il ricorso va disatteso in quanto del tutto inconferente rispetto al contenuto delle sentenze di appello.

Premesso che Corte ha accertato che il Comune aveva pagato (soltanto) il canone risultante dall’adeguamento L. n. 392 del 1978, ex art. 32, senza mai pattuire o dar corso ad adeguamenti di importo superiore, risulta priva di fondamento fattuale (prima ancora che giuridico) la censura mossa col primo motivo, che predica – al contrario – l’avvenuto versamento di adeguamenti in misura ultralegale.

Egualmente eccentrica – rispetto al decisum delle due sentenze impugnate – è la censura concernente l’eccezione di prescrizione, se solo si considera che l’unica eccezione di prescrizione che risulta respinta è quella avanzata dal Comune e che la somma di cui la Corte ha disposto la restituzione al Comune non concerne canoni versati in eccedenza nel corso del rapporto, bensì l’importo pagato dall’Ente in esecuzione della sentenza di primo grado.

4. Il ricorso incidentale (sostanzialmente condizionato) è assorbito.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza.

6. Trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

la Corte rigetta il ricorso principale, dichiarando assorbito l’incidentale, e condanna la ricorrente principale a rifondere al controricorrente le spese di lite, liquidate in Euro 5.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre rimborso delle spese forfetarie e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2016

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