Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20394 del 05/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 05/10/2011, (ud. 14/07/2011, dep. 05/10/2011), n.20394

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 8681/2010 proposto da:

C.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA CARDINAL DE LUCA 22, presso lo studio dell’avvocato D’ISIDORO

Vincenzo, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale a

margine della seconda pagina del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI TRINITAPOLI (OMISSIS) in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso il

Dott. ALFREDO PLACIDI, rappresentato e difeso dall’avvocato MATASSA

Nino, giusta Delib. G.C. 14 aprile 2010, n. 56 e giusta mandato a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 912/2009 della CORTE D’APPELLO di BARI del

22.9.09, depositata il 24/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE SALVAGO;

udito per la ricorrente l’Avvocato Vincenzo D’Isidoro che si riporta

agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO

SGROI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. – 1. – E’ stata depositata in cancelleria il 2 dicembre 2010 la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:

1. E’ impugnata la sentenza della Corte di appello di Bari del 24 settembre 2009,la quale ha determinato nella misura di Euro 81.990,00 l’indennità dovuta dal comune di Trinitapoli a C.S. per l’espropriazione di un suolo (incluso in un PIP e perciò) avente destinazione edificatoria di sua proprietà riportato in catasto al fg. 23, part. 623, considerandone il valore di mercato all’epoca del decreto ablativo (anno 2005) pari ad Euro 30 mq.

2. La C. ha proposto ricorso affidato a due motivi con i quali deduce: A) violazione della L. n. 2359 del 1865, art. 39, e difetto di motivazione per avere determinato il valore venale dell’immobile in base alle indagini svolte dal c.t.u. che non aveva indicato le fonti dei dati acquisiti ed utilizzati; e senza tener conto dei numerosi elementi di comparazione forniti dal proprio consulente che documentavano valori più elevati; B) violazione degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ., per non avere liquidato l’indennità di occupazione temporanea più non riproposta nel corso del giudizio senza considerare che la relativa richiesta era stata regolarmente avanzata con l’atto introduttivo.

3. Il ricorso può essere esaminato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., n. 5, ed essere dichiarato in parte inammissibile ed in parte manifestamente infondato se sono condivise le considerazioni che seguono: sub A) la sentenza impugnata ha motivato il valore attribuito al terreno C. anzitutto con gli accertamenti compiuti al riguardo dal c.t.u. presso le agenzie immobiliari del comune nonchè presso le Agenzie delle entrate di Cerignola, Foggia e Bari; e quindi con il riscontro che gli stessi avevano avuto in un atto indicato proprio dal consulente di parte attrice, che con riferimento ad un fondo omogeneo valutato nell’anno 2000, recava un valore di Euro 27,30 mq.

Non è quindi riscontrabile neppure la mancanza od insufficienza di motivazione lamentata dalla ricorrente, anche perchè la Corte di merito ha specificato le ragioni per le quali ha ritenuto di non accogliere gli altri dati di comparazione forniti dal c.t.p.:

riferendosi alcuni ad atti di donazione influenzati da fattori soggettivi e sganciati da specifici riferimenti al locale mercato immobiliare, ed altri ad atti di compravendita di elevate estensioni da parte di società industriali del settentrione comunque interessati all’acquisto, che riguardavano peraltro aree ubicate in zone assolutamente disomogenee rispetto a quella contenente l’immobile espropriato; per cui i diversi apprezzamenti in fatto in fatto prospettati con la doglianza non possono trovare ingresso nel presente giudizio di legittimità, nel quale le valutazioni operate dal giudice del merito delle risultanze probatorie non sono censurabili, una volta che il convincimento dello stesso giudice è sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici.

4. sub B) La sentenza impugnata poi non ha liquidato l’indennità di occupazione temporanea chiesta dalla C. soltanto con l’atto introduttivo del giudizio in applicazione del principio ripetutamente enunciato da questa Corte secondo cui “L’omessa riproposizione, nella udienza di precisazione delle conclusioni, di una domanda formulata nel corso del giudizio implica una presunzione di abbandono della istanza non riproposta che, fondandosi sulla interpretazione della volontà delle parti, può essere vinta solo da specifici elementi sintomatici di una contraria volontà. Ne consegue che il giudice di merito che espressamente consideri abbandonata una domanda non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni può solo limitarsi, nella motivazione, ad evidenziare che la domanda non è stata riprodotta quando non vi siano elementi dai quali possa desumersi una contraria volontà della parte” (Cass. 14964/2006;

14783/2004; 9465/2004). E d’altra parte non può dubitarsi che l’accertamento al riguardo compiuto dal giudice di merito sia sorretto da congrua e logica motivazione, avendo lo stesso esaminato l’intera condotta processuale tenuta dalla C. nel corso del giudizio di primo grado e rilevato che in nessuna fase dello stesso (malgrado fosse stata espletata consulenza tecnica per stabilire il valore venale del fondo) la proprietaria aveva fatto più riferimento alla richiesta suddetta.

5. Si deve aggiungere che la relativa doglianza non è neppur autosufficiente essendosi la ricorrente limitata a dolersi che la Corte territoriale non le aveva liquidato “alcuna indennità per il periodo di occupazione” asseritamente durata 3 anni: senza riferire alcunchè in merito alla vicenda che vi aveva dato causa ed in particolare se e quando era stato adottato il decreto di occupazione, quale ne fosse il contenuto e se allo stesso era seguita la immissione in possesso dell’immobile, posto che proprio dette circostanze costituivano condizioni necessarie dell’azione di cui al menzionato della L. n. 865 del 1971, art. 20: rendendola altrimenti inammissibile.

2. Il Pubblico Ministero non ha presentato conclusioni scritte.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

3. – Il collegio, esaminato il ricorso, la relazione,il controricorso e le memorie, ha condiviso gli argomenti svolti nella relazione e la soluzione che vi è stata proposta.

4. – Il ricorso va pertanto respinto e la sentenza impugnata confermata.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, respinge il ricorso, e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in favore del comune di Trinitapoli in complessivi Euro 2.200,00 di cui Euro 2.000,00 per onorario di difesa, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2011

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