Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20393 del 28/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/09/2020, (ud. 13/07/2020, dep. 28/09/2020), n.20393

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27669-2018 proposto da:

UNIONE COMMERCIALE LOMBARDA SPA, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA 14,

presso lo studio dell’avvocato NARDOCCI FRANCESCO, rappresentata e

difesa dagli avvocati LANDI LUCA, TAMPELLI CLAUDIO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 696/23/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA, depositata

il 19/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI

PRISCOLI LORENZO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente avente ad oggetto avvisi irrogazione sanzioni per IRES relativi agli anni d’imposta 2006 e 2007 e la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate;

la parte contribuente proponeva ricorso affidato a nove motivi di impugnazione e successivamente depositava istanza di sospensione della lite D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, mentre l’Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso e successivamente depositava istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la parte contribuente denuncia violazione dell’art. 132 c.p.c., artt. 24 e 111 Cost.;

con il secondo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.;

con il terzo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la parte contribuente denuncia violazione dell’art. 115 c.p.c., 24 e art. 111 Cost.;

con il quarto motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la parte contribuente denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio riguardante l’effettività delle operazioni contestate;

con il quinto motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c.;

con il sesto motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la parte contribuente denuncia omessa pronuncia sull’eccezione circa il difetto di legittimazione passiva D.Lgs. n. 472 del 1997, ex art. 14, della UCL;

con il settimo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43;

con l’ottavo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione in ordine all’eccezione di nullità dell’atto impugnato per carenza dei presupposti sanzionatori D.L. n. 16 del 2012, ex art. 8;

con il nono motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione in ordine all’inapplicabilità delle sanzioni posto che, al più, si sarebbe trattato di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti;

considerato che, dopo il deposito del ricorso, l’Avvocatura dello Stato depositava istanza di estinzione del giudizio per

cessazione della materia del contendere dal momento che, con nota del 6 novembre 2019, la direzione provinciale di Brescia dell’Agenzia delle entrate aveva comunicato che la parte contribuente aveva presentato domanda D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, convertito con modificazioni dalla L. n. 139 del 2018 e che la domanda e il relativo versamento sono stati effettuati nei termini prescritti dal citato art. 6 e che le spese devono essere compensate come previsto dal citato art. 6, comma 13. (Cass. 11 novembre 2019, nn. 29015, 29016, 29017, 2901929020; 6 novembre 2019, n. 28560; 5 novembre 2019, n. 28438).

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere; spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2020

 

 

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