Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20393 del 11/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 11/10/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 11/10/2016), n.20393

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23902/2013 proposto da:

A.S., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CRESCENZIO 25, presso lo studio dell’avvocato MARCO BIGNARDI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURO PACILIO

giusta procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

HAEMONETICS PRODUZIONE ITALIA SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del

liquidatore e legale rappresentante pro tempore C.A.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO GIAMMARIA, da cui è difesa congiuntamente

agli avvocati PAOLO TAGLIAFERRI GENTILESCHI, ANDREA MORDA’, GIUSEPPE

BOLOGNA, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

M.G., K.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 188/2013 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 22/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2016 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

udito l’Avvocato MAURO PACILIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza dell’8 ottobre 2012-22 marzo 2013 la Corte d’appello di Ancona ha accolto l’appello proposto da M.G.F. e da K.G. avverso sentenza n. 65/2007 con cui il Tribunale di Fermo, sezione di Sant’Elpidio a Mare, li aveva condannati a restituire somme a A.S. prelevate con ordine di bonifico dal conto corrente di quest’ultimo – il quale infatti aveva citato M.G.F. e K.G. imputando al M. falsi ordinativi di merce che avevano comportato pagamenti con somme tratte dal conto corrente attoreo, tra l’altro anche a beneficio dell’altra convenuta.

2. Ha presentato ricorso A.S., sulla base di due motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso è infondato.

3.1 Per meglio comprendere le doglianze del ricorrente, è il caso di sintetizzare, in via di premessa, il contenuto della sentenza del giudice d’appello.

La corte territoriale ha ritenuto provato che il M. era un agente dell’attuale ricorrente, per il quale lavorava anche la K., il cui negozio apparteneva in realtà all’ A.. Che il M. lavorasse per quest’ultimo era emerso da altri ventisei ordini di bonifico (documentazione prodotta da Unicredit) dati dall’ A., vistati dal M. e poi girati dalla banca, il tutto senza contestazioni dell’ A.. Ciò viene dimostrato altresì dagli atti di un pertinente fascicolo penale (il M. e l’ A. erano stati arrestati per riciclaggio di denaro che sarebbe stato proveniente dalla mafia russa) “fondati a loro volta su intercettazioni e movimentazioni bancarie”; e questo costituisce “un indizio probatorio significativo”. La corte territoriale cita uno stralcio dell’ordinanza cautelare penale deducendone che il M. era intermediario nella movimentazione del denaro dell’attuale ricorrente e che l’intera attività imprenditoriale del M. e di sua moglie K.G. era riconducibile all’ A., rimarcando altresì che l’ A. e il M. sono stati imputati del reato di riciclaggio in associazione, con l’aggravante del tipo mafioso. Osserva inoltre la corte territoriale che il negozio della K. in realtà era dell’ A. in forza del contenuto di una scrittura privata del (OMISSIS) dalla convenuta prodotta, disconosciuta tempestivamente dall’attore all’udienza del 17 settembre 2002, nella quale però la K. dichiarava che intendeva valertene e chiedeva termine per articolare mezzi istruttori, poi indicati nella prima memoria istruttoria. Riconosciuto che l’istanza di verificazione può essere implicita, da ciò desume il giudice d’appello che in primo grado era stato chiesto il giudizio di verificazione; e per la somiglianza ictu ovuli evidente della sottoscrizione della scrittura privata con la sottoscrizione della procura attorea e con le sottoscrizioni dei documenti esaminati dal perito grafologo, si deve ritenere autentica tale sottoscrizione. Che sia autentica viene poi confermato sia da una prova logica – per cui non avrebbero ricavato vantaggio il M. e la K. dal falsificare nel senso che il negozio di quest’ultima fosse in realtà altrui – sia dalle suddette risultanze “del giudizio penale”. Analizza infine la corte territoriale gli ordini di bonifico oggetto di causa, nega che il M. abbia confessato nell’interrogatorio di primo grado, richiama la c.t.u. grafologica su ordini di bonifico diversi da quelli oggetto della causa, per concludere nella riforma della sentenza impugnata.

3.2 Il primo motivo del ricorso, allora, denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. e art. 2727 c.c.: il giudice d’appello si sarebbe fondato “su acquisizioni del fascicolo penale che non possono costituire prova”; ai sensi dell’art. 2729 c.c. e art. 116 c.p.c., il giudice può acquisire e valutare anche mezzi istruttori non formalizzati purchè siano attinenti e concordanti con l’oggetto della decisione; e comunque l’art. 2729 c.c., esige presunzioni fondate su elementi gravi, precisi e concordanti. La corte territoriale qualifica “fatti noti” quelli emersi dall’ordinanza di custodia cautelare, provvedimento però non definitivo, che quindi nulla accerta, limitandosi a formulare ipotesi e a valutare l’esistenza di alcuni indizi tratti senza contraddittorio dalle indagini del PM; per di più in questo caso il Tribunale del riesame l’ha annullata. Inoltre il procedimento penale sfociò in archiviazione il 1 luglio 2008, la Corte d’appello di Ancona il 6 luglio 2011 condannò lo Stato a risarcire l’attuale ricorrente per l’irragionevole durata del processo di primo grado e la Corte d’appello di Bologna il 9 luglio 2010 accolse la sua richiesta di riparazione per ingiusta detenzione (allegati p e q del ricorso).

A parte il fatto che il motivo non gode di completa autosufficienza in ordine alle ragioni dell’annullamento dell’ordinanza cautelare penale de libertate in sede di riesame nè tantomeno in ordine a quelle della archiviazione, quanto sopra si è sintetizzato a proposito del contenuto effettivo della sentenza impugnata lascia agevolmente intendere che il giudice d’appello non ha fondato il suo accertamento unicamente su dati tratti dal procedimento penale, bensì su una pluralità di argomentazioni nel cui intreccio gli elementi su cui si basa il motivo non risultano decisivi – ovvero tali da scardinare, se da essa detratti, tutta la struttura accertativa -, onde, a tacer d’altro, non esiste interesse del ricorrente a far valere le pretese violazioni di legge che vi attengono.

3.2 Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 216 c.p.c.: il giudice d’appello si sarebbe fondato su una scrittura privata disconosciuta dal ricorrente, mentre, ex art. 216 c.p.c., è necessaria in tal caso chiederne la verificazione, proponendo i mezzi di prova, per cui non sarebbe sufficiente una richiesta implicita. Per di più erra la corte territoriale nel ritenere che, sussistendo richiesta implicita, si possa ritenere autentica la sottoscrizione “senza l’effettivo esperimento del procedimento di verifica”. In primo grado fu espletata una perizia calligrafica, ma su altri documenti: non venne quindi adempiuto l’onere di verifica della controparte di chi ha disconosciuto la scrittura.

Il motivo è infondato. Correttamente la corte territoriale si è rapportata alla giurisprudenza di questa Suprema Corte, richiamando in particolare Cass. sez. 2, 24 maggio 2012 n. 8272, per cui “l’istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta può essere anche implicita, come quando si insista per l’accoglimento della pretesa presupponente l’autenticità del documento, e non esige la formale apertura di un procedimento incidentale, nè l’assunzione di specifiche prove, quando gli elementi già acquisiti o la situazione processuale siano ritenuti sufficienti per una pronuncia al riguardo”. Questo arresto si innesta in una linea conforme, che non soltanto identifica la proposizione dell’istanza di verificazione della scrittura disconosciuta anche per via implicita nell’insistenza dell’accoglimento della pretesa che si fonda sull’autenticità del documento disconosciuto, ma altresì, come si è appena visto, prosegue nell’eliminazione di ogni formalismo anche per quel che concerne le conseguenze dell’istanza verificatoria (v. Cass. sez. 3, 6 giugno 2006 n. 13258, Cass. sez. lav. 17 settembre 2002 n. 13611, Cass. sez. 3, 23 ottobre 2001 n. 12976 e Cass. sez. 1, 11 giugno 1991 n. 6613). E questo – tenuto pure in conto il fatto che la corte territoriale constata che furono dedotti mezzi istruttori dalla convenuta, anche se poi ragiona su elementi da essi certamente diversi – è sufficiente per privare di fondatezza la doglianza in esame.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, non essendovi luogo a pronuncia sulle spese processuali non essendosi costituita controparte in questo grado. Sussistono D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del tona 1 bis dello stesso articolo.

PQM

Rigetta il ricorso, e dichiara altresì non luogo a pronunciarsi sulle spese del grado.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2016

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