Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20393 del 05/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 05/10/2011, (ud. 14/07/2011, dep. 05/10/2011), n.20393

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 7786/2010 proposto da:

IACP – ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CATANIA

(OMISSIS) in persona del Commissario Straordinario e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GIOVANNI BATTISTA MARTINI 13, presso lo studio dell’avvocato ANDREA

DI PORTO, rappresentato e difeso dall’avvocato RAVI Antonino, giusto

provvedimento 15 marzo 2010, n. 37 e giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

M.R., F.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1163/2009 della CORTE D’APPELLO di CATANIA del

13.5.09, depositata il 09/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE SALVAGO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO

SGROI.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. – 1. – E’ stata depositata in cancelleria il 2 dicembre 2010 la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:

1. E’ impugnata la sentenza della Corte di appello di Catania del 9 settembre 2009.

Il caso deciso presenta questi tratti.

Detta Corte di appello con sentenza 20 dicembre 1990 aveva determinato l’indennità di espropriazione dovuta dall’IACP della Provincia di Catania a M.R. per un terreno di sua proprietà nella misura di L. 210.000.000, oltre accessori materialmente corrisposta alla creditrice dopo un anno ed a seguito di giudizio di ottemperanza da costei intentato davanti al TAR Sicilia. Essendo entrata in vigore la L. n. 413 del 1991, il Tesoro di Catania operò sulle somme la trattenuta del 20% pari ad Euro 44.036,32, di cui la M. chiese il rimborso all’IACP a titolo di risarcimento del danno subito per il ritardo con cui era avvenuto il pagamento. Tanto il Tribunale di Catania, quanto la Corte di appello hanno accolto la richiesta in quanto: a) sussisteva il nesso di causalità tra la persistente inadempienza dell’IACP e la maggiorazione fiscale introdotta soltanto dalla L. n. 413 del 1991;

b) il requisito della prevedibilità del danno ex art. 1225 cod. civ., non è richiesto per la responsabilità extracontrattuale e non è da escludere nel caso particolare di danno che si assuma derivato dalla modifica peggiorativa di una pregressa disciplina per effetto del superamento dello ius superveniens.

2. Lo IACP ha proposto ricorso affidato ad un motivo con il quale esclude la sussistenza del danno lamentato dalla M. in conseguenza del ritardato pagamento dell’indennità e degli accessori posto che anche nell’ipotesi di versamento immediato delle relative somme,in coincidenza con la sentenza 20 dicembre 1990 della Corte di appello, la ritenuta in conseguenza della L. n. 413, art. 11, avrebbe dovuto egualmente essere attuata.

3. Il ricorso può essere esaminato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., n. 5, ed esservi accolto per manifesta fondatezza se sono condivise le considerazioni che seguono: in tema di responsabilità civile extracontrattuale, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che: 1) il nesso causale tra la condotta illecita ed il danno civile è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., in base al quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonchè dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla scorta del quale, all’interno della serie causale, occorre dare rilievo solo a quegli eventi che appaiono – ad una valutazione “ex ante” – altamente probabili e verosimili; 2) non sussiste, invece, nessuna responsabilità dell’agente per quei danni che non dipendano dalla sua condotta, che non ne costituisce un antecedente causale, e si sarebbero verificati ugualmente anche senza di essa (Cass. 15895/2009; 14759/2007; 13400/2007).

4. Nel caso la maggiore indennità dovuta alla M. è stata determinata dalla sentenza 20 novembre 1990 della Corte di appello di Catania;per cui ove l’IACP vi avesse dato immediata ottemperanza avrebbe trovato successivamente applicazione il c.d. prelievo retroattivo previsto dalla L. n. 413 del 1991, art. 11, comma 9 (poi abrogato dall’art. 58 T.U. appr. con D.P.R. n. 327 del 2001, con decorrenza dal 30 giugno 2003) secondo il quale “Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 si applicano anche alle somme percepite in conseguenza di atti anche volontari o provvedimenti emessi successivamente al 31 dicembre 1988 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge se l’incremento di valore non è stato assoggettato all’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili. In tali casi le somme percepite devono essere indicate nella dichiarazione annuale dei redditi da presentarsi per l’anno 1991 e l’imposta deve essere corrisposta mediante versamento diretto nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi in due rate uguali, con scadenza, la prima, entro il termine di presentazione della predetta dichiarazione e, la seconda, entro il quinto mese successivo”.

La norma è stata, infatti, interpretata da questa Corte nel senso che “ai fini del prelievo fiscale retroattivo previsto dalla L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, comma 9, occorre che nel triennio anteriore all’entrata in vigore della predetta legge si verifichino sia la percezione della somma, sia l’emissione degli atti o provvedimenti in forza dei quali la somma stessa viene corrisposta.

Pertanto, nell’ipotesi in cui il diritto all’indennità di espropriazione sia accertato e quantificato da un provvedimento giurisdizionale, non assume alcun rilievo la data di emissione del decreto di esproprio, ma occorre che nel triennio compreso tra il 31 dicembre 1988 ed il 31 dicembre 1991 cadano sia la sentenza che ha liquidato l’indennità che la percezione della relativa somma” (Cass. 3092/2006, nonchè 10811/2010; 26128/2007).

5.Consegue che siccome la sentenza in questione è stata adotta nel triennio compreso tra il 31 dicembre 1988 ed il 31 dicembre 1991, seppure la percezione della relativa somma fosse avvenuta contestualmente e quindi nel medesimo triennio,come ipotizzato da entrambe le decisioni di merito, la stessa sarebbe stata egualmente soggetta al prelievo fiscale di cui al comma 9, dell’art. 11; così come lo è stata per il fatto che il versamento è tardivamente avvenuto dopo l’entrata in vigore della L. n. 413: in tal modo difettando in radice il nesso di causalità tra il ritardo in cui è incorso l’IACP ed il danno lamentato dalla M..

6. La richiesta risarcitoria di quest’ultima doveva pertanto essere respinta.

2. Il Pubblico Ministero non ha presentato conclusioni scritte.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

3. – Il collegio, esaminato il ricorso, la relazione, e le difese ulteriori,ha condiviso gli argomenti svolti nella relazione e la soluzione che vi è stata proposta.

4. – Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti, il Collegio può decidere nel merito respingendo la domanda di risarcimento del danno dei M. – F..

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso,cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito rigetta la domanda dei M. – F. che condanna al pagamento delle spese dell’intero giudizio, liquidate in favore dell’IACP della Provincia di Catania per la fase davanti al Tribunale in complessivi Euro 2350,00, per il giudizio di appello in complessivi Euro 3.850,00, e per il giudizio di legittimità in complessivi Euro 2.200,00 di cui Euro 2.000,00 per onorario di difesa, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2011

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