Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20393 del 01/08/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 20393 Anno 2018
Presidente: BRONZINI GIUSEPPE
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

SENTENZA

sul ricorso 7610-2013 proposto da:
GRANDE GIOVANNI C.F. GRNGNN46R10E340K, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 85, presso lo
studio dell’avvocato ANTONIO TALLADIRA, rappresentato
e difeso dall’avvocato ANTONIO ROSARIO BONGARZONE;

– ricorrente contro

2018
1421

FA.LU .CIOLI

S.R.L.,

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA ORAZIO 3, presso lo studio dell’avvocato
FRANCESCO TAFURO, che la rappresenta e difende giusta

Data pubblicazione: 01/08/2018

delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 2016/2012 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 14/03/2012 R.G.N. 957/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

BALESTRIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per
inammissibilità del ricorso;
udito l’Avvocato TAFURO FRANCESCO.

udienza del 04/04/2018 dal Consigliere Dott. FEDERICO

RG 7610/13

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Giovanni Grande proponeva appello avverso la sentenza con cui era
stata respinta la sua domanda nei confronti della FA.LU .CIOLI s.r.l.
diretta all’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro
intercorso tra le parti dall’agosto 1999 all’ottobre 2004, con le relative
differenze retributive.

rigettava il gravame, ritenendo non provata la dedotta subordinazione.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il Grande, affidato a
due motivi, cui resiste con controricorso la FALUCIOLI s.r.l.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-Con il primo motivo il ricorrente denuncia l’omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi della
controversia (art. 360, comma 1, n.5 c.p.c.), ed in particolare quelli
risultanti dai documenti da 6) a 17) del fascicolo di primo grado,
costituiti da schede riepilogative dei trasporti settimanali effettuati per
conto della società resistente, da cui emergeva il suo stabile
inserimento nell’organizzazione imprenditoriale della società.
2.- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l’omesso esame di un
fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le
parti (art. 360, comma 1, n.5 c.p.c.), e segnatamente delle schede
riepilogative settimanali e dai documenti allegati relativi ai costi del
mezzo, da cui risultava la presenza di un compenso fisso, che andò ad
aggiungersi a quello provvigionale previsto dal successivo contratto di
agenzia del 2004.
3.-

Con il terzo e quarto motivo il Grande denuncia l’omessa

valutazione della rendicontazione degli incassi da cui si evinceva un
compenso settimanale fisso; col quinto motivo il ricorrente denuncia
sempre l’errata valutazione di un fatto decisivo, e cioè l’inesistenza di
una organizzazione imprenditoriale in capo ad esso Grande, che si
serviva dei mezzi (anche di trasporto) aziendali, come emergeva dalla
copiosa documentazione versata in atti.

3

Con sentenza depositata il 14.3.12, la Corte d’appello di Roma

RG 7610/13

4.- Con sesto (pur indicato come terzo) motivo il Grande si duole della
erronea valutazione delle prove testimoniali, di cui riproduce alcuni
brani, effettuata dalla corte di merito.
5. Il ricorso, essendo i motivi strettamente connessi e congiuntamente
esaminabili, è inammissibile.
Ed invero deve osservarsi, quanto ai vari documenti indicati in ricorso,
che: a) in primo luogo difetta qualsiasi prova che essi siano stati

riguardo conviene rammentare che il mancato esame di uno o più
documenti può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui
determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della
controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato
offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare,

con un

giudizio di certezza e non di mera probabilità, da specificarsi e chiarirsi
ad opera del ricorrente, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che
hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che
la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di fondamento (cfr., ex aliis,
Cass. n. 25756\14); b) il ricorrente, in assenza di qualsiasi relativo
accenno nella sentenza impugnata, ha l’onere di indicare quando e con
quali modalità il giudice del merito sia stato investito della questione

(ex aliis, Cass. n.7149\15; c) Il principio di autosufficienza del ricorso
per cassazione, espresso nell’art. 366, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.,
impone al ricorrente la specifica indicazione dei fatti e dei mezzi di
prova asseritamente trascurati dal giudice di merito, nonché la
descrizione del contenuto essenziale dei documenti probatori,
eventualmente con la trascrizione dei passi salienti. Il requisito
dell’autosufficienza non può peraltro ritenersi soddisfatto nel caso in
cui, come nella specie, il ricorrente inserisca nel proprio atto di
impugnazione la riproduzione fotografica di molteplici documenti,
affidando alla Corte la selezione delle parti rilevanti e così una
individuazione e valutazione dei fatti, preclusa al giudice di legittimità
(Cass. 7 febbraio 2012 n.1716).
Quanto al denunciato vizio di motivazione, id est il controllo di logicità
del giudizio di fatto, ivi compreso quello inerente l’interpretazione degli
atti negoziali e quello denunciato sub violazione dell’art.115 e\o 116
4

prodotti e ritualmente portati all’attenzione del giudice di appello; al

RG 7610/13

c.p.c. (cfr. Cass. n. 24434\16, Cass. n.15205\14, Cass. n. 12227\13),
consentito dall’art. 360, comma primo, n. 5) c.p.c., deve rimarcarsi che
esso non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia
dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata
soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione, in
realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe
sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla

consegue che risulta del tutto estranea all’ambito del vizio di
motivazione ogni possibilità per la Corte di cassazione di procedere ad
un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma, propria valutazione
delle risultanze degli atti di causa. Né, ugualmente, la stessa Corte
realizzerebbe il controllo sulla motivazione che le è demandato, ma
inevitabilmente compirebbe un (non consentito) giudizio di merito, se confrontando la sentenza con le risultanze istruttorie – prendesse
d’ufficio in considerazione un fatto probatorio diverso o ulteriore
rispetto a quelli assunti dal giudice del merito a fondamento della sua
decisione, accogliendo il ricorso “sub specie” di omesso esame di un
punto decisivo. Del resto, il citato art. 360, comma primo, n. 5, cod.
proc. civ. non conferisce alla Corte di cassazione il potere di
riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di
controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica,
l’esame e la valutazione operata dal giudice del merito al quale soltanto
spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, in proposito,
valutarne le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza,
scegliendo, tra le varie risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a
dimostrare i fatti in discussione. (Cass. 6 marzo 2006 n. 4766; Cass.
25 maggio 2006 n. 12445; Cass. 8 settembre 2006 n. 19274; Cass.
19 dicembre 2006 n. 27168; Cass. 27 febbraio 2007 n. 4500; Cass.
26 marzo 2010 n. 7394; Cass.5 maggio 2010 n.10833, Cass. sez.un.
n.24148\13, Cass. n.15205\14, Cass. n. 8008\14).
Nella specie la sentenza impugnata ha adeguatamente valutato, anche
attraverso l’esame delle testimonianze raccolte, l’insussistenza del
dedotto vincolo di subordinazione, anche quanto alla sussistenza degli
elementi cd. sussidiari (retribuzione fissa, orario di lavoro, etc.).
5

funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità; ne

RG 7610/13

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da
dispositivo.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida

spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. Ai sensi dell’art.
13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115\02, nel testo risultante dalla L.
24.12.12 n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per
il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del
comma 1 bis dello stesso art.13.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 4 aprile 2018
Il Presidente

Il Cons. est.

(dr. Giuseppe Bronzini)

(dr. Federico Balestrieri)

Il Funzionario

in €.200,00 per esborsi, €.4.000,00 per compensi professionali, oltre

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