Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20392 del 28/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/09/2020, (ud. 08/07/2020, dep. 28/09/2020), n.20392

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23837-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

MONDIAL CAR SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2558/7/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CALTANISSE FTA,

depositata il 03/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RAGONESI

VITTORIO.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta, con sentenza n. 288/13, sez 1, accoglieva il ricorso proposto dalla Mondial car srl avverso il provvedimento di irrogazione di sanzioni (OMISSIS) per Iva

Avverso detta decisione l’Agenzia delle Entrate proponeva appello innanzi alla CTR Sicilia, sez dist. Caltanissetta.

Il giudice di seconde cure, con sentenza 2558/7/2017, rigettava l’appello.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Amministrazione finanziaria sulla base di un motivo.

La società contribuente non ha resistito con controricorso.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.-

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso l’Ufficio censura la sentenza impugnata per difetto di motivazione

Il motivo è inammissibile e per certi aspetti manifestamente infondato.

Va premesso che la presente causa ha per oggetto un provvedimento di irrogazione di sanzioni applicate a seguito di un avviso di accertamento in precedenza notificato alla società contribuente.

L’Agenzia lamenta che la sentenza impugnata, nel confermare la sentenza di primo grado,che aveva annullato il provvedimento sanzionatorio sulla base di una precedente sentenza (sentenza n. 352/01/10) della Commissione tributaria provinciale che aveva a sua volta annullato l’avviso di accertamento, atto presupposto per l’irrogazione delle sanzioni, non si era avveduta che medio tempore quest’ultima decisione era stata ribaltata dalla sentenza della Commissione regionale n. 1215/21/2015 che aveva accolto l’appello dell’Ufficio e che, di conseguenza, la sentenza di primo grado relativa all’annullamento delle sanzioni doveva essere annullata sussistendo un giusto titolo per l’applicazione di queste ultime.

Ciò posto, si osserva che la sentenza oggetto del presente ricorso, ha basato la propria decisione sulla base della sentenza 352/01/10 rilevando che, poichè questa aveva annullato l’avviso di accertamento, le relative sanzioni non potevano essere comminate.

Nessun riferimento viene invece fatto alla sentenza di appello n. 1215/21/15

Era onere della Agenzia con il presente ricorso, in osservanza del principio di autosufficienza dello stesso, riportare il brani rilevanti della sentenza 352/01/10 e, soprattutto, specificare in quale momento e con quali atti aveva, nel corso del giudizio di appello, rappresentato che nelle more era intervenuta la sentenza di appello n. 1215/21/15,che aveva,in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, confermato l’avviso di accertamento, ed avrebbe altresì dovuto riportarne il contenuto.

Il ricorso inoltre non dà atto di avere depositato nel corso del giudizio di secondo grado, come era suo onere, la sentenza di appello 1215/21/15 essendosi a tale proposito limitata ad affermare nel ricorso che i giudici di appello non si erano resi conto medio tempore della sopravvenienza di quest’ultima.

Si aggiunge per completezza che dall’atto di appello, incluso tra gli atti allegati al ricorso per cassazione, si evince unicamente che l’Ufficio aveva dedotto la sola pendenza della causa 1006/2012 relativa all’appello avverso l’avviso di accertamento nei confronti della quale nelle conclusioni aveva chiesto la riunione. Inoltre, sempre tra gli atti allegati al presente ricorso, si rinviene copia della sentenza 1215/21/15 dalla quale però non risulta l’avvenuto deposito presso la Commissione regionale.

A proposito, infine, della sentenza appena citata, si osserva, ancorchè superfluamente, che la stessa non reca neppure l’attestazione di un suo passaggio in giudicato. Tale circostanza, unitamente al fatto che l’Agenzia non ha nel giudizio di merito e neppure con il presente ricorso fatto valere l’esistenza di un giudicato, preclude a questa Corte la possibilità di effettuare ogni tipo di accertamento in tal senso.

In conclusione quindi l’affermazione contenuta nel ricorso secondo cui ” la CTR non ha valutato e tenuto in debita considerazione le argomentazioni dell’Ufficio volte a dimostrare il difetto di motivazione della prima sentenza” appare priva di consistenza proprio perchè non è stato rappresentato quali argomentazioni erano state proposte con l’appello circa il sopravvenire nel corso del giudizio della citata sentenza 1215/21/15 e se questa era stata effettivamente prodotta agli atti.

Manifestamente infondate sono le altre doglianze con cui si censura l’assunto della sentenza impugnata secondo cui l’Ufficio non avrebbe prodotto alcun elemento a fondamento della propria pretesa, sostenendo in particolare l’Agenzia di avere evidenziato che la sentenza 352/01/10 fosse basata su errori e non avesse tenuto in debito conto tutti gli elementi evidenziati con il p.v.c. idonei a dimostrare l’inesistenza delle operazioni della società contribuente.

Deve infatti osservarsi che dette censure si riferivano a diversa controversia (quella sull’avviso di accertamento) che era già stata oggetto di una sentenza di primo grado che la Commissione regionale investita sull’appello sulle sanzioni non era in alcun modo tenuta sindacare effettuando accertamenti di senso contrario.

Il ricorso va in conclusione respinto. Non avendo la società contribuente svolto attività difensiva non si procede a liquidazione delle spese di giudizio

PQM

Rigetta il ricorso

Cosi deciso in Roma, l’8 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2020

 

 

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