Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20392 del 11/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 11/10/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 11/10/2016), n.20392

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23888/2013 proposto da:

CONDOMINIO (OMISSIS), (OMISSIS), in persona dell’Amministratore pro

tempore p.i. L.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

G. P. DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato LUCIANA

PIRRONGELLI, rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO BORTOLUSSI

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FONDIARIA SAI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 430/2013 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 03/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2016 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

udito l’Avvocato CARTA ROBERTA per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 19 marzo – 3 maggio 2013 la Corte d’appello di Trieste ha accolto l’appello proposto da Fondiaria Sai S.p.A. avverso sentenza del 2 – 24 febbraio 2010 con cui il Tribunale di Pordenone l’aveva, tra l’altro, condannata a manlevare il Condominio (OMISSIS) quanto ad un risarcimento di danni subiti dall’attrice S.C. nel locale ad uso commerciale di cui era conduttrice sito nel condominio e allagato il (OMISSIS) per fuoriuscita di acque luride dagli scarichi fognari condominiali. Ha ritenuto infatti il giudice d’appello che la polizza assicurativa non coprisse tale rischio, dal momento che nelle “garanzie aggiuntive prevedeva i danni derivanti dalla fuoriuscita di liquidi da tubazioni poste all’interno del fabbricato, mentre nel caso in questione l’occlusione, secondo gli accertamenti tecnici effettuati, riguardava tubazioni a esso esterne.

2. Ha presentato ricorso il Condominio (OMISSIS) sulla base di tre motivi.

Il primo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1364 e 1365 c.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, adducendo che il giudice d’appello avrebbe mal interpretato le clausole della polizza violando così tali norme.

Il secondo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 1366 c.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, offrendo un contenuto analogo a quello del motivo precedente.

Parimenti analogo è il contenuto del terzo e ultimo motivo, denunciante, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli articoli 1367, 1368, 1369, 1370 e 1371 c.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Come emerge dalla sintesi appena tracciata, tutti e tre i motivi del ricorso devono essere vagliati congiuntamente per un’evidente comune natura. Invero, facendo riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, come fondamento della denuncia, l’uno dopo l’altro richiamano – in completa sequenza numerica – le norme che il codice civile detta sull’interpretazione negoziale agli artt. 1362 e segg.. Già il dato che siano state invocate indistintamente tutte lascia emergere che, in realtà, quel che è denunciato non è un vizio di diritto nel metodo ermeneutico adottato dal giudice d’appello: e infatti il contenuto dei motivi non è teso ad evidenziare violazione di dette norme bensì consiste nella prospettazione di versioni alternative dell’interpretazione del contratto assicurativo de quo, ovvero manifesta una censura in questa sede inammissibile perchè direttamente fattuale (cfr. p. es. tra gli arresti più recenti Cass. sez. 3, 10 febbraio 2015 n. 2465, Cass. sez. 2, 3 settembre 2010 n. 19044, Cass. sez. 3, 12 luglio 2007 n. 15604, Cass. sez. 1, 7 marzo 2007 n. 5273 e Cass. sez. 1, 22 febbraio 2007 n. 4178). Il vizio motivazionale viene poi presentato in rubrica con una formula ictu ocull riconducibile all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo previgente – cioè nel testo anteriore al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito con modifiche nella L. 7 agosto 2012, n. 134 -; e comunque non sussiste alcuna denuncia sulle modalità di esternazione motivazionale della decisione impugnata per quanto appena osservato sull’effettiva natura di critica direttamente fattuale di tutti e tre i motivi.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non essendovi luogo a pronuncia sulle spese processuali non essendosi costituita controparte in questo grado. Sussistono D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater. I presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e dichiara altresì non luogo a pronunciarsi sulle spese del grado.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2016

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