Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20391 del 25/08/2017


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Cassazione civile, sez. I, 25/08/2017, (ud. 23/05/2017, dep.25/08/2017),  n. 20391

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco A. – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6150/2011 proposto da:

Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di

Napoli – A.s.i., in persona del Commissario Straordinario pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Amiterno n. 3,

presso l’avvocato Buonavoglia Giovanna Battista, rappresentato e

difeso dall’avvocato Chiosi Augusto, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Arzano, in persona del Commissario Straordinario pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Germanico n. 107,

presso l’avvocato Bultrini Nicola, rappresentato e difeso

dall’avvocato Marciano Raffaele, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

Cartofer S.r.l.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 388/2010 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 01/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/05/2017 dal cons. GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Napoli ha accolto la domanda di opposizione alla stima proposta dal Comune di Arzano, proprietario di un suolo sito in località (OMISSIS), sottoposto a espropriazione da parte del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Napoli (d’ora in avanti, semplicemente Consorzio ASI), ed ha liquidato, ai sensi del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 54, l’indennità dovuta dall’espropriante ed ordinato il versamento della differenza tra l’indennità e la somma già depositata presso la Cassa depositi e prestiti.

1.1. Secondo la Corte, per quello che ancora rileva, la stima era stata rettamente compiuta dal CTU, secondo il criterio del valore venale del bene previsto dalla L. n. 2359 del 1865, art. 39, (dopo la pronuncia della Corte costituzionale) in considerazione del fatto che il terreno era destinato a insediamento produttivo, in un agglomerato industriale caratterizzato da precise norme ASI.

1.2. In secondo luogo, non poteva essere applicata al caso la decurtazione del 25% per gli espropri diretti a realizzare “interventi di riforma economico-sociale”, in quanto, nella specie, quello in questione mirava a realizzare infrastrutture di un’area industriale di un piccolo comune.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Consorzio, con due motivi.

3. Il Comune espropriato ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo mezzo di impugnazione (erronea e falsa applicazione della L. n. 2359 del 1865, art. 39, e violazione del principio di “edificabilità legale” in mancanza del quale l’area espropriata va indennizzata secondo i criteri del VAM, di cui alla L. n. 865 del 1971, artt. 16 e 20, in vigore per i suoli agricoli), il Consorzio ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia riconosciuto la destinazione edificatoria del terreno espropriato perchè incluso all’interno di un piano regolatore industriale laddove il fondo apparteneva alla classe “seminativo irriguo”, ed era completamente incolto, e solo a seguito della deliberazione, avente ad oggetto la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera (e al successivo decreto di esproprio del 25 marzo 2004), esso risultava destinato a zona ASI.

2. Con il secondo (erronea ricognizione del valore del terreno espropriato al momento dell’apposizione del vincolo espropriativo, in violazione del principio della irrilevanza del vincolo ai fini dell’accertamento del valore del bene), il Consorzio ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia determinato l’indennità di esproprio del terreno tenendo erroneamente in considerazione la sua collocazione nell’agglomerato industriale regolato da precise norme ASI ed in vista della destinazione industriale, ossia di circostanze successive all’apposizione del vincolo espropriativo da parte del Consorzio mediante la procedura oggetto del presente giudizio.

3. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, stante la loro stretta connessione e la questione posta dagli stessi, incentrata sul quesito relativo alla natura del bene espropriato in considerazione della sua collocazione nell’agglomerato industriale secondo le norme ASI ed in vista della destinazione industriale, considerato che prima ancora di tale inclusione il bene apparteneva alla classe del “seminativo irriguo”, ed era completamente incolto.

4. Com’è noto, i piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale sono redatti dai Consorzi costituiti da Comuni, Province, Camere di Commercio ed altri enti interessati, costituenti già enti di diritto pubblico ed ora (a seguito della L. n. 317 del 1991) enti pubblici economici, sottoposti anche – sotto alcuni aspetti – al controllo regionale, aventi finalità di promozione delle attività industriali nell’ambito dei distretti individuati dalle Regioni in aree territoriali locali anche attraverso la predisposizione di piani degli agglomerati industriali attrezzati.

4.1. La procedura di approvazione dei piani si snoda, secondo le fasi tracciate dal D.P.R. n. 218 del 1978: a) redazione del piano a cura del Consorzio (L. n. 1150 del 1942, art. 5, e D.P.R. n. 218 cit., art. 51; b) adozione e pubblicazione del piano nei comuni interessati, con termine per proporre osservazioni, c) approvazione da parte della Regione; d) pubblicazione per estratto nella GU e nel BU regionale.

4.2. I detti piani hanno effetti indiretti nei riguardi dei piani regolatori generali, che sotto tale profilo ne costituiscono l’attuazione e che ad essi si devono conformare (artt. 6 e 10 LU n. 1150 cit.), ed effetti diretti, potendo contenere previsioni direttamente efficaci verso la proprietà privata, tra l’altro, individuando e delimitando le zone destinate a sviluppo industriale e imponendo vincoli conformativi che, tuttavia, non discendono direttamente dal piano del Consorzio, anche se approvato dal Comune, ma solo dalle consequenziali modifiche al PRG.

4.3. A tal uopo, questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7616 del 2009) ha affermato il principio di diritto secondo cui “in tema di espropriazione per pubblica utilità i piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale, che sono redatti seguendo (in quanto applicabili) i criteri e le direttive indicati dalla L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 5, comma 2, per i piani territoriali di coordinamento, contengono l’individuazione e la delimitazione delle zone da destinare a sviluppo industriale ed implicano vincoli di carattere conformativo che non discendono direttamente dal piano del consorzio, quantunque approvato dal Comune, ma dalla concreta attuazione data al piano dallo stesso Comune, mediante adozione delle consequenziali modifiche del piano regolatore generale, le quali soltanto sono idonee a fornire la qualificazione urbanistica della zona, costituente il parametro della determinazione dell’indennità di espropriazione. (Nella specie, la S.C., nell’enunciare il suddetto principio di diritto, ha precisato che ad escludere l’edificabilità legale dell’area, ai fini della determinazione dell’indennità di esproprio, non è sufficiente la sola previsione dell’iniziativa pubblica per l’attuazione del piano di zona mediante costruzione di edifici industriali)”. (e si veda, altresì, da ultimo Cass. Sez. 2 -, Sentenza n. 9915 del 2017).

4.4. Nel caso in esame, la Corte territoriale ha affermato che la stima del bene espropriato era correttamente avvenuta secondo il criterio del valore venale del bene previsto dalla L. n. 2359 del 1865, art. 39, (dopo la pronuncia della Corte costituzionale) in considerazione del fatto che il terreno era destinato a insediamento produttivo, in un agglomerato industriale caratterizzato da precise norme ASI.

4.5. A tale qualificazione si è genericamente opposto il Consorzio senza, tuttavia, nulla dire – specificamente – in ordine alla procedura di adozione ed approvazione del piano ed al conseguente nascere dei vincoli conformativi sul bene espropriato.

4.6. Tale doglianza si è genericamente incentrata sulla preesistenza della classificazione catastale ed ha ignorato quanto la Corte territoriale – nella sentenza impugnata – ha affermato, ossia che vi era stata una vicenda urbanistica che era pervenuta alla approvazione del piano che aveva impresso ai beni un vincolo conformativo. Il ricorrente, pertanto, aveva l’onere di allegare eventuali vicende che avrebbero impedito l’apposizione dei predetti vincoli (come affermato dalla giudice distrettuale) prima ancora della emanazione del provvedimento di esproprio.

4.7. Di conseguenza resta intangibile la decisione che si è ispirata ad applicazione analoga del principio di diritto (posto da questa Corte, Sez. 1 -, Sentenza n. 3459 del 2017) secondo cui: “l’inclusione di un’area in un piano per insediamenti industriali (p.i.p.) ne implica l’acquisizione della prerogativa di edificabilità, non diversamente dall’inserimento in un piano di zona per l’edilizia economica e popolare (p.e.e.p.), anche ove l’originaria zonizzazione del piano regolatore generale ne comportasse la qualificazione come suolo agricolo: infatti, l’acquisto del carattere di edificabilità avviene in virtù della variante introdotta dal piano attuativo, che in tale parte va considerato strumento programmatorio e conformativo”.

5. In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere respinto, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese, in favore del resistente, che si liquidano come da dispositivo, senza il riconoscimento dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questa fase che liquida in complessivi Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali forfettarie ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito alla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 23 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2017

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