Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20391 del 01/08/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 20391 Anno 2018
Presidente: BRONZINI GIUSEPPE
Relatore: DE GREGORIO FEDERICO

ORDINANZA

sul ricorso 18859-2013 proposto da:
GIUA FAUSTO MARIA GIUFTM44H3OH501U, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA MUZIO CLEMENTI, 68, presso
lo studio dell’avvocato RAOUL BARSANTI, che la
rappresenta

e

difende

unitamente

all’avvocato

FABRIZIO DE ANGELIS, giusta delega in atti;
– ricorrente contro
2018

TELESPAZIO S.P.A. C.F. 01366520284;
– intimata –

1160

Nonché da:
TELESPAZIO S.P.A. C.F. 01366520284, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente

Data pubblicazione: 01/08/2018

domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo
studio degli avvocati ARTURO MARESCA, FRANCO RAIMONDO
BOCCIA, ROBERTO ROMEI, ENZO MORRICO, che la
rappresentano e difendono giusta delega in atti
– controricorrente e ricorrente incidentale –

GIUA FAUSTO MARIA GIUFTM44H3OH501U;
– intimata –

avverso la sentenza n. 8675/2012 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 14/11/2012 r.g.n.
2749/2010.

contro

Ad1111111Za del 20 03 1 , 18

rg. 1885′)

13

ORDINANZA
LA CORTE
VISTI gli atti e sentito il consigliere relatore;
RILEVATO che con sentenza n. 8675 in data 31 ottobre – 14 novembre 2012 la Corte di Appello di ROMA,
in parziale riforma della pronuncia impugnata in via principale dalla convenuta TELESPAZIO S.p.a.
condannava detta società, convenuta in primo grado dall’attore GIUA Fausto Maria, al pagamento, in
favore di quest’ultimo, della minore somma di 75mila euro, oltre accessori dalla data della gravata
decisione, a titolo di risarcimento del danno da demansionamento subito durante il periodo successivo
all’agosto dell’anno 2000 (sino al collocamento in pensione avvenuto il primo giugno 2009, escluso
tuttavia il periodi di assenze per malattia dal settembre 2004 sino al maggio dell’anno successivo;

ottenere l’integrale accoglimento delle pretese risarcitorie da egli azionate, invece riconosciute soltanto
in parte dal primo giudicante, che per il resto aveva liquidato in via equitativa la somma di complessivi
126.384,14 euro;
che avverso la suddetta pronuncia d’appello ha proposto ricorso per cassazione il GIUA, come da atto in
data 19 luglio 2013, affidato a due motivi, volto all’annullamento della decisione, limitatamente alle parti
in cui non risultavano per intero accolte le domande di esso attore;
che, invece, TELESPAZIO S.p.a. ha resistito al ricorso avversario mediante controricorso, nonché a sua
volta proponendo ricorso in via incidentale come da atto notificato il nove agosto 2013, affidato a due
motivi, al fine di veder accolte per intero le ragioni già sollevate con il suddetto appello principale, però
soltanto in parte accolte dalla Corte territoriale;
che, successivamente, è stato depositato verbale di conciliazione in giudiziale (Tribunale Di Roma giudice
del lavoro dr, Picozzi – r.g. 18560-15) datato sei ottobre 2016, con il quale il GIUA e la società
TELESPAZIO hanno completamente definito la vertenza ivi pendent nonché quella di cui al giudizio qui
pendente (avente ad oggetto dequalificazione asseritamente subita dall’attore GIUA da settembre 2000
al marzo 2001, con conseguente condanna al risarcimento de danno nei confronti della società, che
aveva quindi proposto ricorso incidentale avverso la sentenza di appelloffr. in particolare la premessa
di cui alla lettera c) ed i successivi punti 3 e 5, ancorché con le evidenti imprecisioni ivi palesemente
ravvisabili per evidenti errori materiali, rispetto alle risultanze degli atti di questo giudizio di legittimità),
stabilendosi ivi tra, tra l’altro, che la società avrebbe corrisposto la somma onnicomprensiva di 4000,00
euro quale contributo spese di lite, oltre i.v.a. e c.p.a., mentre quelle ulteriori sarebbero state per intero
compensate, segnatamente quelle del giudizio in cassazione, giusta l’ultimo punto, sub. 8, del medesimo
verbale di conciliazione (n. 2735/16 – cronologico n. 101991/06.10.16);
CONSIDERATO
pertanto (cfr., tra le altre, Cass. lav. n. 16341 del 13/07/2009) che la produzione, nel corso del
giudizio di cassazione, del verbale di conciliazione tra le parti dimostra che è venuto meno l’interesse
del ricorrente all’impugnazione, con la conseguenza che il ricorso deve ritenersi inammissibile per
sopravvenuta cessazione della la materia del contendere, dovendosi valutare la sussistenza
dell’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, avuto riguardo non solo al momento in cui è
proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche a quello della decisione; che non risulta inoltre alcun

effettivo interesse ad impugnare da parte di POSTE ITALIANE nemmeno nei confronti della intimata
1
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rigettava, invece, per intero il gravame interposto in via incidetale da GIUA Fausto Maria, volto ad

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185

13

ALI S.p.a. (contumace in entrambi i gradi del giudizio di merito, secondo quanto sul punto indicato

nel medesimo ricorso de quo);
che parimenti va ritenuto quanto all’anzidetto ricorso incidentale, laddove dal complessivo verbale
di conciliazione ben si comprende come entrambe le parti abbia inteso definire mediante
conciliazione tutte le cause tra loro pendenti nonché prevenire transattivamente ogni possibile
ulteriore contenzioso derivante a qualsiasi titolo dal pregresso rapporti di lavoro intercorso tra le
medesime;
che, dunque, anche nella specie deve essere pronunciata la declaratoria di cessazione della materia

provveduto mediante apposita pattuizione in tema di spese in sede di conciliazione (v. l’art. 92,
u.co., c.p.c.: «Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti
stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione»),

di guisa che

nessun ulteriore provvedimento va disposto;
che, altresì, nella specie, alla stregua pure dell’anzidetta declaratoria, non opera la normativa in
tema di raddoppio del contributo unificato, allorquando l’impugnazione venga disattesa perché
interamente infondata nel merito, ovvero inammissibile o improcedibile (per motivi di rito, diversi
dal venir meno dell’interesse ad agire o ad impugnare);
P.Q.M.
la CORTE dichiara CESSATA la MATERIA del CONTENDERE.

del contendere, dovendosi inoltre prendere atto di quanto le parti hanno già direttamente

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