Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20390 del 28/09/2020
Cassazione civile sez. VI, 28/09/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 28/09/2020), n.20390
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 33447-2018 proposto da:
G.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 13,
presso lo studio dell’avvocato SCHETTINO VINCENZO, rappresentata e
difesa dall’avvocato TOSTI ENZO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3434/18/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del LAZIO SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il
24/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 15/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. D’AQUINO
FILIPPO.
Fatto
RILEVATO
Che:
La contribuente ha impugnato un avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2010 a termini del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, ritenendo non applicabile la suddetta disposizione, contestando le risultanze dello stesso e l’applicazione delle sanzioni;
la CTP di Latina ha accolto il ricorso e la CTR del Lazio, Sezione Staccata di Latina, ha accolto l’appello dell’Ufficio, ritenendo l’accertamento fondato su elementi certi, deducendo non esservi prova del fatto che il finanziamento ottenuto sia avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti;
la contribuente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resiste con controricorso l’Ufficio.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
La contribuente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione, con compensazione delle spese per avere dato corso alla definizione agevolata, con conseguente venir meno dell’interesse al ricorso;
che il depositato atto di rinuncia al ricorso non è stato, però, notificato all’Agenzia controricorrente, nè comunicato all’Avvocatura dello Stato per l’apposizione del visto ed è dunque inidoneo a determinare l’estinzione del giudizio;
che, tuttavia, la rinuncia denota il definitivo venir meno dell’interesse della parte alla decisione, con conseguente inammissibilità del ricorso (Cass., Sez. VI, 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., Sez. III, 21 giugno 2016, n. 12743; Cass., Sez. I, 14 luglio 2006, n. 15980);
che sussistono giustificati motivi, successivi alla proposizione del ricorso, quali il ricorso alla definizione agevolata dei carichi pendenti, per compensare le spese processuali;
che deve ritenersi inapplicabile al caso dell’inammissibilità sopravvenuta il raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, (Cass.” Sez. III, 10 febbraio 2017, n. 3542).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 15 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2020